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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2020

G.U.R.S. 27 novembre 2020, n. 59

D.A. n. 842/15 del 30 maggio 2018 - "Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto assessoriale 5 marzo 2018, n. 335/1.S - art. 2 - Divieto di panificazione e regime di turnazione. Circolare esplicativa.

AI COMUNI DELL'ISOLA

Con il decreto segnato in oggetto sono stati disciplinati la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione e sono stati, altresì, previsti dei limiti alla stessa attività.

In particolare, al comma 1 dell'art. 2 è stato disposto il divieto di panificazione per almeno un giorno alla settimana, comprensiva del divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.

Al comma 2 del medesimo articolo 2 è, tuttavia, previsto che il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, "..... può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 predisponendo un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività".

Con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, l'art. 2 del precitato decreto assessoriale n. 842 2018 è stato integrato con il seguente comma 2bis:

"2bis Il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, consentire, esclusivamente, alle imprese che dimostrino di avere stipulato contratti di fornitura giornaliera essenziale di pane fresco, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici (ospedali, istituti detentivi, centri di accoglienza etc), di poter panificare, limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli obblighi di fornitura assunti con il contratto, quindi fermo il divieto di vendita al pubblico, nel giorno di chiusura infrasettimanale".

Il precitato art. 2 è stato, ulteriormente, modificato con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, con il quale è stato introdotto il seguente comma 2 ter:

"2ter il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell'attività di panificazione.

Le superiori modifiche all'art. 2 del D.A. n. 842/IS del 30 maggio 2018 hanno generato dubbi ed interpretazioni, da parte di alcune amministrazioni comunali, non conformi allo spirito ed alla lettera del decreto, con nocumento, come lamentato dalle Organizzazioni rappresentative, degli interessi della categoria, pertanto, si ritiene necessario fornire i seguenti elementi esplicativi, in ordine alla corretta interpretazione delle succitate disposizioni normative.

Con riguardo al comma 1 dell'art. 2 del D.A. n. 842/2018, va precisato che il previsto divieto di panificazione per un giorno la settimana è finalizzato a garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, tale finalità è assicurata solo se il riposo si protrae per l' intera giornata, non è quindi sostituibile con periodi frazionati nell'ambito di più giorni lavorativi.

Unica deroga a tale imperativo divieto è quella prevista dal comma 2bis, introdotto con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, che conferisce al sindaco del comune territorialmente competente la facoltà di consentire la panificazione nel giorno di chiusura infrasettimanale, ma esclusivamente, alle imprese che dimostrino di avere stipulato contratti di fornitura giornaliera essenziale di pane fresco, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici (ospedali, istituti detentivi, centri di accoglienza etc), e limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli obblighi di fornitura assunti con il contratto.

Va, inoltre, precisato che il prescritto divieto di panificazione, come disposto dal decreto in esame va osservato, comprensivamente al divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese, fermo restando la turnazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 2, dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.

Quale corollario per il periodo decorrente dal 16 giugno al 30 settembre non vige alcun divieto, fermo restando la possibilità conferita ai sindaci, dal disposto del comma 2ter dell'art. 2, come introdotto con il D.A. n. 326 del 23 marzo 2020, di disporre il divieto dell'attività di panificazione per tutte le domeniche ricomprese nel periodo.

L'Assessore: TURANO