
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2018
G.U.R.S. 8 giugno 2018, n. 25
Piano di sorveglianza regionale per gli anni 2018-2023 nei riguardi della leucosi bovina enzootica.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e le successive modifiche e integrazioni;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, contenente il "Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante "Attuazione della direttiva n. 97/12/CEE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina" e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";
Visto il regolamento CE n. 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 "che modifica l'allegato B della direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/391/UE dell'8 luglio 2010 "recante modifica degli allegati della decisione n. 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) alla Lituania e alla Regione italiana Molise e recante modifica degli allegati alla decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane";
Visto il decreto assessoriale del 12 luglio 2011 di "Adozione del piano di intervento specifico LEB sull'area critica della provincia di Messina" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 34 del 12 agosto 2011;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/204/UE del 19 aprile 2012 "che modifica gli allegati della decisione n. 2003/467/CE per quanto concernente la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate regioni dell'Italia, della Polonia e del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, contenente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" prorogata con ordinanza del Ministro della salute del 6 giugno 2017;
Visto il regolamento UE n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari" e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione di esecuzione UE n. 2017/1910 della commissione, del 17 ottobre 2017, che modifica la decisione n. 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di indenni da brucellosi (B. melitensis) di alcune regioni della Spagna, la decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina di Cipro e di alcune regioni della Spagna e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Italia, e la decisione n. 2005/779/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da malattia vescicolare dei suini della regione italiana della Campania";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, recante "Costituzione del Governo della Regione siciliana";
Visto il provvedimento della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute DGSAFV prot. n. 29776 del 22 dicembre 2017, concernente "Linee guida per la sorveglianza nazionale sulla leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione n. UE 2017/1910" integrato con provvedimento DGSAFV n. 4279 del 20 febbraio 2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Ritenuto di dovere adottare, in conformità con le linee guida nazionali, un apposito piano regionale di sorveglianza nei riguardi della leucosi bovina enzootica e di dovere revocare il decreto assessoriale del 12 luglio 2011 contenente il Piano di intervento specifico LEB, sull'area critica della provincia di Messina in quanto superato dalle disposizioni comunitarie e ministeriali recepite con il presente decreto;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato per l'adozione nell'ambito della Regione siciliana il documento di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, concernente "Piano di sorveglianza regionale per gli anni 2018-2023 nei riguardi della leucosi bovina enzootica" in applicazione delle "Linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione n. UE 2017/1910".
L'esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie provinciali della Regione e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Dall'attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previsti sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle aziende sanitarie provinciali della Regione e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ai sensi della normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, viene altresì pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 17 maggio 2018.
RAZZA
ALLEGATO A
Premessa
Con la decisione n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017, la Commissione europea ha riconosciuto all'Italia la qualifica di Paese Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica (LEB).
Tale riconoscimento è stato raggiunto in quanto la percentuale di allevamenti infetti nel territorio italiano si è attestata al di sotto del 0,2% e, di conseguenza, il rischio di diffusione dell'infezione al di fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come "trascurabile".
Il conseguimento della qualifica di Ufficialmente Indenne da LEB, a partire dal 2018 consente anche alla Regione siciliana di applicare un piano di sorveglianza con l'obiettivo di mantenere la qualifica acquisita nella quasi totalità del territorio regionale e, fermo restando l'obbligo di gestire con piani specifici i residui cluster di infezione, di pervenire alla eradicazione della LEB.
Obiettivi
In coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della salute il presente piano è pertanto finalizzato al conseguimento degli obiettivi di:
- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino nazionale e regionale, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate;
- mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne nelle province della Regione siciliana che hanno conseguito la qualifica;
- eradicare l'infezione sostenuta dal virus della leucosi bovina (BLV) nei residui cluster di infezione che persistono in limitate aree del territorio regionale, in particolare, nella provincia di Messina.
Situazione epidemiologica nella Regione siciliana e definizione delle aree a rischio
Nell'ultimo triennio le prove effettuate sul patrimonio bovino della Regione siciliana hanno riguardato tutti gli animali di età superiore a 12 mesi. Tali prove non hanno evidenziato casi di leucosi fatta eccezione per alcune aree della provincia di Messina.
Sulla base dei dati anzidetti il territorio della Regione Sicilia può essere distinto in:
- Area a rischio che comprende la provincia di Messina in quanto su tale territorio nel periodo 2015 - 2017 sono stati confermati n. 5 focolai con una prevalenza nel triennio che ha superato lo 0,2%.
Inoltre in due allevamenti di tale provincia si registra la persistenza dell'infezione, in un caso dal 2014 e nell'altro dal 2016.
- Area non a rischio che comprende il rimanente territorio regionale dove nell'ultimo triennio la prevalenza della LEB è stata pari allo 0%.
In ottemperanza alle linee guida del Ministero della salute trasmesse con nota n. DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di cui sopra appare necessario disporre l'attuazione di:
1. un piano straordinario di eradicazione rivolto all'Area a rischio, comprendente tutto il territorio della provincia di Messina dove insistono caratteristiche territoriali e ambientali che hanno rallentato il processo di eradicazione della malattia e hanno determinato il permanere del cluster di infezione;
2. un piano di sorveglianza sierologica rivolto alle Aree non a rischio, comprendente le rimanenti province dell'Isola, da articolarsi nel quinquennio 2018 - 2023. Tale piano prevede il monitoraggio sierologico di tutti i capi di età superiore a 24 mesi detenuti nel 20% delle aziende su base annuale.
Piano straordinario di eradicazione della leucosi bovina enzootica in provincia di Messina.
La provincia di Messina occupa l'intera cuspide nordorientale della Regione e si estende per lungo tratto sulla costa settentrionale dell'Isola. Una lunga catena, che costituisce la prosecuzione naturale dell'Appennino Calabro, interessa quasi interamente il territorio provinciale.
L'allevamento bovino è caratterizzato dalla presenza sul territorio di numerose aziende di dimensioni medio - piccole, con una consistenza media di circa 29 capi, caratterizzate da animali detenuti in prevalenza allo stato brado e/o semibrado. L'uso di pascoli promiscui, la tipologia dell'allevamento e il contesto ambientale in cui tali allevamenti insistono ha rallentato l'attività di eradicazione della patologia rispetto alle altre province della Regione. In ogni caso i dati dell'ultimo quadriennio evidenziano una progressiva riduzione della prevalenza che è passata dallo 0,31% dell'anno 2014 allo 0,11% del 2017. Nello stesso periodo i capi risultati infetti sono passati da 18 del 2014 a 2 del 2017.
Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia che al 31 dicembre 2017 la percentuale di allevamenti Ufficialmente Indenni in provincia di Messina è del 95,9% (considerando gli allevamenti infetti, gli allevamenti con ultimo controllo negativo e degli allevamenti già ufficialmente indenni con qualifica sospesa). Tale fatto è da ritenere riconducibile al mancato rispetto della periodicità dei controlli che ha comportato la sospensione e/o la revoca della qualifica o il ritardato conseguimento della stessa.
Ai fini epidemiologici riveste, infine, una particolare rilevanza la transumanza dei bovini praticata da numerosi allevatori che periodicamente muovono i propri capi verso altre aree interne alla stessa provincia di Messina o verso altri territori provinciali, in particolare, verso le province di Catania, Enna e Siracusa.
Misure da applicare negli allevamenti della provincia di Messina
Stante la situazione epidemiologica sopra descritta in provincia di Messina devono essere svolte le attività e dovranno essere attuate le misure di seguito elencate:
- controllo sierologico individuale mediante test Elisa, con frequenza quadrimestrale, di tutti gli animali di età superiore a 6 mesi detenuti negli allevamenti Non Ufficialmente Indenni fino al conseguimento della qualifica di Ufficialmente Indenne;
- controllo sierologico individuale mediante test Elisa con frequenza semestrale di tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi detenuti negli allevamenti sede di focolaio nel triennio precedente;
- controllo sierologico individuale mediante test Elisa, con frequenza annuale, degli animali di età superiore a 12 mesi detenuti negli allevamenti Ufficialmente Indenni che insistono su tutto il territorio provinciale;
- rigoroso rispetto della periodicità dei controlli sanitari. Il mancato controllo annuale comporta la sospensione della qualifica e il divieto di movimentazione dei capi, fatta eccezione per le movimentazioni verso macelli;
- autorizzazione alla transumanza o per motivi di pascolo solo per i capi detenuti in allevamenti Ufficialmente Indenni;
- esecuzione di una prova sierologica con esito negativo, effettuata nei 30 giorni precedenti la movimentazione, su tutti i capi destinati a compravendita o ad essere movimentati per transumanza o per motivi di pascolo. I capi provenienti da aziende situate in aree non a rischio che praticano la transumanza in provincia di Messina prima del rientro nell'azienda di origine (situata nella cosiddetta provincia non a rischio) devono essere sottoposti ad una prova sierologica nei trenta giorni precedenti la movimentazione;
- programmazione su base annuale da eseguire mediante l'utilizzo dell'applicativo SANAN e adozione di tutte le altre misure previste dal decreto assessoriale n. 2113 del 26 ottobre 2017 concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi bovina in Sicilia" ivi compreso il monitoraggio settimanale a cura del referente per i sistemi informativi (comma 5 dell'articolo 2).
Gli allevatori e i detentori degli animali devono fornire la massima collaborazione nell'attuazione delle attività di eradicazione.
Gli allevatori che non sottopongono tutti i propri animali alle operazioni di eradicazione e che non rispettano gli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di sanità animale comprese quelle contenute nel presente piano:
1. non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione, ivi comprese le indennità di abbattimento. Al riguardo il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina provvede a segnalare la violazione all'AGEA e all'Assessorato regionale della salute;
2. non possono movimentare gli animali se non verso il macello;
3. non possono commercializzare il latte e i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.
Inoltre, nel caso in cui l'inadempienza si prolunghi per oltre sei mesi, le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio. Il Servizio Veterinario, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dispone la cattura e il sequestro degli animali e ne cura i controlli anagrafici e sanitari.
Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità della amministrazione comunale competente per territorio.
L'attività svolta deve essere registrata sul sistema informativo SANAN. Le notifiche di sospetto, conferma ed estinzione del focolaio di malattia devono essere inserite sul sistema informativo SIMAN nel rispetto dei tempi previsti. In particolare, le indagini epidemiologiche devono essere costantemente aggiornate secondo quanto previsto dalle linee Guida Ministeriali trasmesse con nota n. DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018.
Attività al macello
Tutti gli animali avviati alla macellazione devono essere sottoposti ad accurata ispezione post-mortem con incisione degli organi e dei linfonodi bersaglio per la ricerca di eventuali neoplasie.
In presenza di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale adotta i provvedimenti previsti all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 358 del 1996 e, in particolare, provvede a:
- individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico da inviare all'Istituto zooprofilattico competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati" Allegato n 1 alle linee guida ministeriali di cui alla nota ministeriale n. DFSAF 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018;
- segnalare il caso al Servizio veterinario competente sull'azienda di origine e/o di ultima provenienza del capo per gli opportuni accertamenti e all'Assessorato regionale della salute.
In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine e/o di ultima provenienza provvede:
- ad adottare le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione notificando il sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN e avviando al tempo stesso l'indagine epidemiologica;
- ad effettuare entro 30 giorni gli esami sierologici su tutti i capi di età superiore all'anno di età.
In relazione agli esiti degli esami sierologici:
- se vi è almeno un esito positivo alla prova ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda diventa focolaio confermato con applicazione di tutte le misure previste;
- se tutti gli animali risultano negativi al test ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda resta con qualifica sospesa fino all'esito dell'esame istologico.
Piano di sorveglianza nell'area non a rischio
Stante quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 1999 all'Allegato D, Capitolo I, punto F, ripreso dalle linee Guida del Ministero della salute trasmesse con nota n. DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018, la sorveglianza sierologica deve riguardare "tutti bovini di età superiore a 24 mesi durante i primi cinque anni dall'ottenimento della qualifica di Stato Ufficialmente Indenne". Pertanto la programmazione delle attività di sorveglianza per la LEB deve interessare il quinquennio 2018-2023.
Al tal fine il patrimonio bovino soggetto a controllo presente nelle aree non a rischio deve essere controllato nella misura del 20% annuo.
Il patrimonio controllabile da cui estrarre il 20% annuo della popolazione animale è costituito:
- dalle aziende bovine e bufaline aperte al 31 dicembre di ogni anno (con esclusione delle aziende che ricadono in provincia di Messina) ad orientamento produttivo latte, misto e carne da riproduzione (Flag S);
- da tutti i capi di età superiore ai 24 mesi detenuti al momento del controllo nelle aziende anzidette.
I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali provvedono, a partire dall'1 gennaio 2019, alla definizione annuale della popolazione di riferimento costituita dalle aziende bovine (come sopra indicato) attive al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sulla base della popolazione di riferimento si procede al calcolo del numero di aziende da controllare, pari al 20% della popolazione anzidetta. Per la selezione delle singole aziende da sottoporre a controllo si procede alla estrazione casuale del campione nell'ambito della popolazione di riferimento previamente depurata dalle aziende già controllate nell'anno o negli anni precedenti.
Nelle aziende selezionate tutti i capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a controllo sierologico individuale mediante test Elisa.
Per i capi degli allevamenti bovini ufficialmente indenni da Leucosi, che insistono nell'area non a rischio, è consentita la movimentazione per compravendita, per motivi di pascolo o per transumanza senza effettuare l'esame sierologico per leucosi nei trenta giorni precedenti la movimentazione.
Attività al macello
In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma/LEB si adottano gli stessi provvedimenti elencati nel piano straordinario relativo alla provincia di Messina, ovvero:
- invio del materiale patologico alla sezione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati" Allegato n 1 alle linee guida ministeriali di cui alla nota ministeriale n. DFSAF 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota n. DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018;
- segnalazione del riscontro di lesioni tramite apposita comunicazione scritta che deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale ove ha sede l'allevamento di provenienza del capo e all'Assessorato regionale della salute;
- applicazione, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio, da parte del Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine, delle misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione, ivi compreso l'avvio dell'indagine epidemiologica, e notifica del sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN;
- effettuazione di esami sierologici con metodica Elisa su tutti i capi di età superiore a 6 mesi di età detenuti nell'azienda di provenienza del capo entro 30 giorni dalla data del sospetto;
- se vi è almeno un esito positivo all'esame sierologico ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda diventa focolaio confermato con applicazione di tutte le misure previste;
- se tutti gli animali risultano negativi all'esame sierologico ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda resta con qualifica sospesa fino all'esito dell'esame istologico.
Gestione focolai
Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da LEB.
Nell'azienda infetta:
- tutti i capi di età superiore a sei mesi presenti in allevamento devono essere controllati sierologicamente ogni quattro mesi fino all'estinzione del focolaio e alla riacquisizione della qualifica che avverrà dopo due esiti negativi;
- il servizio veterinario competente per territorio provvede ad effettuare l'indagine epidemiologica e ad implementare il sistema informativo SIMAN;
- devono essere applicate tutte le misure previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 358 del 1996.