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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 15 giugno 2018

G.U.R.S. 29 giugno 2018, n. 28

Disposizioni in materia di panificazione.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati del pane e delle paste alimentari";

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

Visto il D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, recante "Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146";

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Considerata l'esigenza di garantire una corretta informazione al consumatore;

Ritenuto, pertanto, coerentemente con le disposizioni nazionali vigenti in materia di lavorazione e di commercio del pane, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Pane

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Nella produzione del pane possono essere, altresì, impiegati, oltre agli ingredienti previsti dal comma 1, altri ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

3. In conformità all'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende:

a) per "pane fresco" il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. E' ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

b) per "pane conservato" il prodotto che non ha le caratteristiche di cui alla precedente lettera a). Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto.

Art. 2

Pane parzialmente cotto

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché dell'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:

a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;

b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.

Art. 3

Sanzioni

1. Nel caso di denominazione diversa o difforme da quelle elencate all'articolo 1, quali l'utilizzo di denominazione pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c) e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580 e s.m.i.

Art. 4

Pubblicazione e entrata in vigore

2. [N.d.R. recte: 1.] Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 anche nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2018.

TURANO