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N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 giugno 2018

G.U.R.I. 17 luglio 2018, n. 164

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

TESTO COORDINATO (alla delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 211, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dall'art. 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 123, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Visto l'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;

Ritenuta la necessità di adottare un regolamento ai sensi dell'art. 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50;

Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il 24 gennaio 2018;

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del 4 aprile 2018

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Capo I

Disposizioni generali

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;

d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

e) «ufficio», l'ufficio competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio;

g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice;

h) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice;

i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-ter, del codice.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Capo II

Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis

(Ricorso diretto)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3

Fattispecie legittimanti il ricorso

(sostituito dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. L'impugnazione di cui all'articolo 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;

b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4

Atti impugnabili

(modificato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;

b) provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito o a proroghe contrattuali, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5

Proposizione del ricorso

(modificato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In casi di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. Il ricorso è proposto quando l'Autorità dispone di tutte le informazioni necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di contratti pubblici. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori documenti o informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Capo III

Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-ter

(Ricorso previo parere motivato)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6

Fattispecie legittimanti

(modificato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nel comma 2.

2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:

a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;

b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 59, comma 5 e all'articolo 70 del codice;

c) modifiche sostanziali della legge di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell'originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;

d) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

e) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;

f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli articoli 80 e 83, comma 1, nonché 84 del codice;

g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative all'affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

i) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice;

j) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 7

Atti impugnabili

(modificato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;

b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice, quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito o a proroghe contrattuali, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8

Procedimento per l'emissione del parere motivato

(modificato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. Il parere motivato può essere emesso entro il termine massimo di 120 giorni dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione.

3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9

Rapporti con la stazione appaltante

1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazione appaltante è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante informa l'Autorità in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito del parere.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10

Proposizione del ricorso

1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima al parere, rimette al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.

2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11

Acquisizione della notizia

1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio.

3. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:

a) autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.;

c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

d) ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

4. L'Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorità.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12

Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità

(integrato dal paragrafo 1 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)

1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonchè dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.

2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.

3. In caso di precontenzioso preordinato all'emissione di parere vincolante, non si dà luogo all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento.

4. In caso di procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, in presenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis o 1-ter del codice, l'Autorità può esercitare i poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13

Pubblicità

1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorità, il giorno stesso della loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14

Norme transitorie

1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utili ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 268, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 giugno 2018 con delibera n. 572.

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 6 luglio 2018.

Il segretario: ESPOSITO