Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 12 ottobre 2022, n. 528

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 22 novembre 2022, n. 273

Revisione dei regolamenti in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. n. 50/2016.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e s.m.i.;

VISTI i regolamenti dell'Autorità che disciplinano i procedimenti per l'esercizio dei poteri di legittimazione attiva di Anac, del 13 giugno 2018, e per l'adozione dei pareri di precontenzioso, del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATI i deliberati del Consiglio assunti nelle adunanze del 23 giugno 2021, 10 novembre 2021, 12 gennaio 2022, 30 marzo 2022, 13 luglio 2022 e i relativi indirizzi;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il rispetto e la corretta applicazione della normativa di settore, soprattutto in presenza di violazioni gravi in materia di appalti pubblici, attraverso un adeguato coordinamento tra i diversi poteri dell'Autorità;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12 ottobre 2022;

Delibera:

di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti sotto indicati.

PARAGRAFO 1

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'articolo 3 del Regolamento è modificato come segue:

"Articolo 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso

1. L'impugnazione di cui all'articolo 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;

b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro."

L'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento è modificato come segue:

"b) provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito o a proroghe contrattuali, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari".

L'articolo 5, comma 2, del Regolamento è modificato come segue:

"2. Il ricorso è proposto quando l'Autorità dispone di tutte le informazioni necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di contratti pubblici. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori documenti o informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso."

L'articolo 6, comma 2, del Regolamento è modificato come segue:

"2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:

a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;

b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 59, comma 5 e all'articolo 70 del codice;

c) modifiche sostanziali della legge di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell'originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;

d) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

e) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;

f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli articoli 80 e 83, comma 1, nonché 84 del codice;

g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative all'affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

i) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice;

j) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza."

L'articolo 7, comma 1 lett. b) del Regolamento è modificato come segue:

"b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice, quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito o a proroghe contrattuali, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari".

L'articolo 8, comma 2, del Regolamento è sostituito dal seguente:

"2. Il parere motivato può essere emesso entro il termine massimo di 120 giorni dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione."

All'articolo 12 del Regolamento è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, in presenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis o 1-ter del codice, l'Autorità può esercitare i poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso."

PARAGRAFO 2

Regolamento in materia di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'articolo 6 del Regolamento è modificato come segue:

"Articolo 6 - Ordine di trattazione delle istanze

1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data, nell'ordine, priorità:

a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

b) alle istanze di parere non vincolante relative a fattispecie legittimanti il ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice;

c) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;

d) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

f) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro."

L'articolo 7, commi 5, 6 e 7, del Regolamento è modificato come segue:

"5. L'Ufficio invia mensilmente al Consiglio per la decisione l'elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili, salvo quanto previsto dal successivo comma.

6. Nei casi di inammissibilità o improcedibilità di istanze di precontenzioso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità siano dovute all'esistenza di un ricorso giurisdizionale avente il medesimo contenuto, l'Ufficio, laddove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice, trasmette gli atti all'Ufficio competente entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza.

7. L'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza è comunicata alle parti interessate."

All'articolo 8 del Regolamento sono aggiunti i seguenti commi:

"3. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, in presenza di fattispecie legittimanti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis, anche tenuto conto della peculiarità del caso concreto, l'Ufficio può proporre all'Ufficio competente per il contenzioso l'esercizio del potere di ricorso diretto, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso, trasmettendo a tal fine una relazione istruttoria.

4. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, in presenza di fattispecie legittimanti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-ter, anche tenuto conto della peculiarità del caso concreto, l'Ufficio può proporre al Consiglio l'esercizio del potere di ricorso previo parere motivato, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso. In tale caso, l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere motivato per il relativo esame e l'approvazione.

5. Il Consiglio può deliberare di esercitare i poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso non vincolante, ricorrendone i relativi presupposti, anche in assenza di una proposta degli Uffici."

L'articolo 9 del Regolamento è modificato come segue:

"Articolo 9 - Istruttoria

1. L'Ufficio valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e, in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l'avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti.

2. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Ufficio rende noto alle parti interessate che il procedimento può concludersi, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso, con la presentazione di un ricorso diretto ovvero previo parere motivato in presenza dei presupposti di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

3. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

4. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per il definitivo esame e l'approvazione. Nei casi di cui all'art. 8 comma 4, l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere motivato per il relativo esame e l'approvazione."

PARAGRAFO 3

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione

L'Allegato 1 - Struttura organizzativa del Regolamento è modificato come segue:

"Ufficio 11. "Precontenzioso e pareri" cura l'elaborazione di pareri con rilevanza esterna in materia di contratti pubblici; cura, altresì, i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici. In tutti i casi di procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, individua e istruisce le fattispecie rilevanti, ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis del Codice dei contratti, e trasmette tempestivamente la relazione istruttoria all'Ufficio 13. Affari legali e contenzioso, il quale cura la successiva proposta al Consiglio mediante predisposizione dello schema di ricorso; in tutti i casi di procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, individua e istruisce le fattispecie rilevanti e predispone il parere motivato, ai sensi dell'art. 211, commi 1 ter del Codice dei contratti pubblici, trasmettendo gli atti al Consiglio; a seguito del mancato adempimento al parere, trasmette tempestivamente la relazione istruttoria all'Ufficio 13. Affari legali e contenzioso, il quale cura la successiva proposta al Consiglio mediante predisposizione dello schema di ricorso; nei casi di inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di precontenzioso, salvo il caso in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità siano dovute all'esistenza di un ricorso giurisdizionale avviato da una delle parti interessate avente il medesimo contenuto, l'Ufficio UPREC trasmette gli atti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice all'Ufficio UVS entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, indicando la eventuale sussistenza di fattispecie legittimanti l'esercizio dei poteri, altrimenti archivia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di precontenzioso".

Ufficio 13. "Affari legali e contenzioso" fornisce supporto giuridico alle strutture dell'Autorità. Assicura la gestione del contenzioso giurisdizionale mediante la predisposizione di memorie a supporto del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. Cura l'elaborazione dei pareri di rilevanza interna in materia di contratti pubblici. Gestisce il contenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis del Codice dei contratti, e dell'art. 211 comma 1-ter a seguito del mancato adempimento al parere, e cura, sulla base della relazione istruttoria trasmessa dall'Ufficio competente, la successiva proposta al Consiglio mediante predisposizione dello schema di ricorso".

Ufficio 18. "Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza" svolge attività di vigilanza di tipo collaborativo mediante la stipula di protocolli di vigilanza. Vigila sui contratti secretati. Svolge attività di vigilanza e di indagine specifica a carattere settoriale, su appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, appositamente delegati dal Presidente o dal Consiglio. L'attività di vigilanza, anche a carattere settoriale, è svolta sia d'ufficio sia su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, nonché sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio. Vigila, inoltre, sui contratti affidati dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Ai fini dell'individuazione di fattispecie rilevanti per l'esercizio del potere di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice, l'Ufficio monitora le procedure di gara e raccoglie dagli Uffici di vigilanza in materia di contratti pubblici le segnalazioni, nonché le istanze di precontenzioso inammissibili e/o improcedibili tempestivamente trasmesse dall'Ufficio 11. Precontenzioso e pareri. In tutti i casi diversi dal procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, individua e istruisce le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis del Codice dei contratti, e trasmette tempestivamente la relazione istruttoria all'Ufficio 13. Affari legali e contenzioso, il quale cura la successiva proposta al Consiglio mediante predisposizione dello schema di ricorso. In tutti i casi diversi dal procedimento di precontenzioso preordinato all'emissione di un parere non vincolante, individua e istruisce le fattispecie rilevanti e predispone il parere motivato ai sensi dell'art. 211, commi 1 ter del Codice dei contratti pubblici, trasmettendo gli atti al Consiglio; a seguito del mancato adempimento al parere, trasmette tempestivamente la relazione istruttoria all'Ufficio 13. Affari legali e contenzioso, il quale cura la successiva proposta al Consiglio mediante predisposizione dello schema di ricorso."

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 novembre 2022

Il Segretario LAURA MASCALI