
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 35 G.U.R.I. 27 luglio 2018, n. 173
Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
TESTO COORDINATO (al D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58 e con annotazioni alla data 15 febbraio 2024)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante: «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»
Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;
Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»;
Visto l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario, recante: «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. (Repertorio atti n. 21/CSR);
Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'articolo 8, comma 4, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166, recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».
Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l'istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012;
Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;
Considerata la richiesta di acquisizione del prescritto concerto inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 gennaio 2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Considerata la necessità di non accogliere la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di «rinvio dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 prevede che i percorsi di istruzione professionale devono essere ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019 e che l'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto, dispone la disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019;
Considerata l'opportunità di non accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le istituzioni scolastiche dovrebbero declinare autonomamente gli indirizzi nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio in ragione del fatto che l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 stabilisce che la declinazione, da parte delle istituzioni scolastiche, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio deve essere coerente con le priorità indicate nella programmazione regionale, fermo restando che gli strumenti per l'attuazione dell'autonomia rappresentati dagli spazi di flessibilità sono previsti dal medesimo decreto legislativo e confermati dal presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;
Considerata l'opportunità di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento «con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della manutenzione della normativa stessa e dell'aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti», atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 già prevede il monitoraggio, la valutazione di sistema e l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo nazionale, nonchè l'aggiornamento quinquennale dei profili di uscita e dei relativi risultati di apprendimento all'esito del monitoraggio;
Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione ai percorsi di istruzione professionale:
a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio, come definiti nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento;
b) i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, come definiti nell'Allegato 2, parte integrante del presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato 2, sono contenuti il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni, nonchè la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
c) l'articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento;
d) la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), come definita nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, dalle indicazioni e dagli orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«ATECO»: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attività economiche;
«bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate;
«certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013;
«classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare, in settori, l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
«competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
«istituzioni scolastiche di I.P.»: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale a norma del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
«nomenclatura e classificazione delle Unità professionali (N.U.P.)»: strumento, adottato dall'ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l'ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio secondo le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilità di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo;
«percorsi di IeFP»: i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
«profilo di uscita di ciascun indirizzo»: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato;
«profilo professionale»: insieme dei contenuti «tipici» delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilità, conoscenze ed attività lavorative svolte;
«progetto formativo individuale (P.F.I.)»: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata;
«qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;
«sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«unità di apprendimento (UdA)»: insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.
Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento
1. I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un'articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, i profili di uscita dei percorsi di cui al comma 1 riguardano i seguenti indirizzi:
a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) industria e artigianato per il Made in Italy;
d) manutenzione e assistenza tecnica;
e) gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) servizi commerciali;
g) enogastronomia e ospitalità alberghiera;
h) servizi culturali e dello spettacolo;
i) servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.
4. Ai fini della spendibilità in ambito sanitario del diploma conseguito in esito al percorso di studi dell'indirizzo di cui al comma 2, lettera i), si applicano le disposizioni della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
5. Gli indirizzi di studio sono strutturati:
a) in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1;
b) in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2.
6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 è caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attività e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto, già nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali è abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.
Passaggio al nuovo ordinamento
1. I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
3. L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativo alla «Gestione delle acque e risanamento ambientale», è attivato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola regione interessata e l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
4. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Le Linee guida contengono indicazioni operative per la declinazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento. Le linee guida relative al biennio dei percorsi di istruzione professionale sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quelle relative al triennio sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le istituzioni scolastiche di I.P., a partire dall'anno scolastico 2018/2019, si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonchè per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
6. Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze è effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.
7. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.
8. I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l'indicazione del codice ATECO attribuito all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.
9. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonchè i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.
10. Il diploma di cui al comma 8 dà accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
11. I percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto per i corrispondenti ordinamenti, adattato secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario. Nel rispetto di detti criteri, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'adattamento dei quadri orari, di cui al presente regolamento, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalità indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.
2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare:
a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonchè dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015;
b) gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3.
4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attività di cui all'Allegato 3.
5. Le regioni indicano, nell'ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell'offerta formativa, le priorità in coerenza con le quali le istituzioni scolastiche di I.P. possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo.
6. Allo scopo di sostenere l'occupabilità dei giovani in relazione alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, semprechè prevista dalla programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, è coerente con l'indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.
7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attività e progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP, sia per promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sia per facilitare la progressiva costruzione del percorso formativo di ciascuna studentessa e di ciascuno studente. A ciò concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.
8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa è resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, nei percorsi richiesti dal territorio con l'indicazione delle attività economiche di riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo, possono:
a) stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto;
b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, fermo restando che, ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.
10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento regionale secondo modalità definite con gli accordi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, le istituzioni scolastiche di I.P., nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, progettano e realizzano i Piani triennali dell'offerta formativa utilizzando le dotazioni organiche determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente sulla base dei criteri indicati all'articolo 9 del decreto legislativo, ivi comprese quelle relative alle quote di compresenza, all'esercizio delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità previsti all'articolo 6 del decreto legislativo nonchè quelle dell'organico per il potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 107 del 2015 e dell'allegata Tabella 1. Gli Uffici scolastici regionali garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi formativi assicurando le risorse necessarie, ove disponibili.
12. Nei limiti della consistenza complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente, sviluppata sulla base dei quadri orari degli insegnamenti e del fabbisogno dei posti di potenziamento indicati dall'istituzione scolastica, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, e autorizzati dall'Ufficio scolastico regionale all'istituzione scolastica, il dirigente dell'istituzione scolastica di I.P determina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità di cui al presente regolamento.
Indicazioni per l'attivazione dei percorsi
1. I percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal decreto legislativo, in relazione ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, assumono, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019, un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonchè di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.
2. Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, ciascun consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il P.F.I e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il P.F.I. costituisce lo strumento per:
a) evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale;
b) rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascuna studentessa e ciascuno studente nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale utilizzando una quota del monte ore indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L'attività di tutorato consiste nell'accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all'interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventuale adattamento del percorso formativo. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
4. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento con l'utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonchè la gestione di processi in contesti organizzati.
Indicazioni sulle misure nazionali di sistema
1. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento delle dirigenti e dei dirigenti, delle docenti e dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di I.P. Tali misure riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, e sono realizzate secondo criteri che valorizzano la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale è accompagnato da un programma nazionale per l'informazione e l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dal nuovo ordinamento, anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.
Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi
1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all'articolo 3 del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012.
2. La correlazione di cui al comma 1 è indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilità e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.
3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al comma 1, l'Allegato 4 è modificato e integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Disposizioni finali
1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente regolamento decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche delle risorse previste dal decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 maggio 2018
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro della salute
LORENZIN
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2793
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Per modifiche e/o integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58.
Allegato sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Istruzione e Merito 15 febbraio 2024, n. 58. Si veda, inoltre, il comma 3 dello stesso art. 2.