Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 15 febbraio 2024, n. 58

G.U.R.I. 3 maggio 2024, n. 102

Regolamento recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonchè l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17 commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», con particolare riferimento al capo III;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», con particolare riferimento agli articoli 43 e 46;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 166, del 20 luglio 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 20, del 25 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 216, del 17 settembre 2018 recante «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 243, del 18 ottobre 2018, recante «Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 luglio 2020, n. 56, recante «Decreto di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 13, del 18 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Vista la Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Vista la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la Raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio, del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività, l'equità sociale e la resilienza;

Preso atto delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni, alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonchè al raccordo con i nuovi percorsi dell'istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successive disposizioni attuative, che richiedono misure e interventi di adeguamento costanti;

Tenuta presente la necessità di assicurare gli organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale e di agevolare i reciproci passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione e alle competenze culturali di base;

Considerato che, a seguito della manutenzione e dell'aggiornamento del nuovo Repertorio delle figure nazionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale definiti con l'Accordo Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, si rende necessario, in applicazione del punto 7. dell'Accordo stesso, rimodulare l'Allegato 4) al decreto 24 maggio 2018, n. 92 recante la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017 e le figure di Operatore e Tecnico, così come aggiornati con gli Allegati 2 e 3 dell'Accordo in questione;

Considerato che le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali e ai diplomi professionali del nuovo Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale sono state ridefinite ed aggiornate secondo i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato 1 dell'Accordo 1° agosto 2019 ed in particolare, per quanto concerne la correlazione con gli indirizzi dell'istruzione professionale, tenuto conto dei processi e alle aree di attività classificate nell'Atlante del lavoro, alla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) e alla classificazione delle professioni 2011, nonchè in coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3) al citato decreto 30 giugno 2015 e dall'Allegato 2) al citato decreto 8 gennaio 2018;

Considerato che gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto anno dell'istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4) dell'Accordo 1° agosto 2019, sono stati ridefiniti secondo criteri e modalità tra cui la reciproca leggibilità con i saperi e le competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1) - Profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92;

Considerato che i profili in uscita dei nuovi indirizzi dell'istruzione professionale, come descritti negli Allegati 1 e 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 24 maggio 2018, n. 92, sono anch'essi referenziati alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e ai Settori economico-professionali e che, pertanto, la correlazione tra indirizzi di studio dell'istruzione professionale e figure nazionali di Operatore e Tecnico dell'istruzione e formazione professionale si potrà determinare tenuto conto delle competenze sviluppate e codificate nei rispettivi percorsi e del confronto con le referenziazioni ai sistemi di classificazione sopra descritti;

Rilevato che, in linea generale, non per tutti gli indirizzi di studio dell'istruzione professionale e per tutte le figure di istruzione e formazione professionale è possibile determinare una univoca e piena correlazione con riferimento agli elementi descrittivi dei profili in uscita e delle figure nazionali e alle associazioni con i processi di lavoro e aree di attività/attività economiche/professioni;

Ritenuto opportuno, nei casi sopra descritti, adottare un criterio orientato a favorire un sistema di correlazione quanto più ampio al fine di offrire agli studenti opportunità diversificate di acquisizione di competenze e connesse certificazioni spendibili nel mondo del lavoro tenuto conto, altresì, della possibilità di organizzare, da parte degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale, interventi integrativi e misure di accompagnamento idonei a far acquisire agli studenti competenze riconoscibili in termini di crediti formativi;

Considerato che la nuova struttura e i nuovi profili delle figure dell'istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, e l'analisi di correlazione con i profili in uscita dei nuovi indirizzi dell'istruzione professionale hanno evidenziato la necessità di aggiornare e integrare le referenziazioni di questi ultimi ad ulteriori codici ATECO e Settori economico-professionali rispetto a quanto indicato negli Allegati 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92;

Rilevato, altresì, che l'applicazione delle prime due annualità dei nuovi ordinamenti dell'istruzione professionale negli anni 2018/2019 e 2019/2020 hanno fatto emergere ulteriori necessità di individuazione di codici ATECO e Settori economico-professionali per alcuni indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale finalizzata a favorire il raccordo tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi di qualifica triennale e diploma quadriennale dell'istruzione e formazione professionale per agevolare la possibilità per gli studenti di istruzione professionale di poter accedere all'esame di qualifica o di diploma quadriennale della IeFP e garantire una maggiore e più funzionale corrispondenza tra i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e la domanda di competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo, del lavoro e delle professioni;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 45 dell'11 agosto 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2020;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 13997 del 7 agosto 2023;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 36234 del 1° settembre 2023;

Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n. 3832 del 20 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 2021;

Vista la nota dell'8 settembre 2023, prot. n. 110073 con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Aggiornamento e integrazione dei codici Ateco e dei settori economico-professionali per gli indirizzi di istruzione professionale

1. Il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici attività economiche (ATECO) e la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico professionali di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 sono integrati ed aggiornati, per gli indirizzi corrispondenti agli Allegati indicati al comma 2, tenuto conto della nuova Tabella di correlazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La sezione relativa al «Riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO» e alla «Correlazione ai settori economico-professionali» degli Allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2G e 2H del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, è integrata e aggiornata secondo quanto definito nell'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Nuova Tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi quadriennali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, e tenuto conto dell'adozione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, con l'Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, è sostituito l'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, relativo alla ridefinizione della correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale previsti all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le nuove figure professionali di operatore e tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale. L'introduzione dell'Allegato 4, come modificato dall'Allegato B al presente decreto, avviene nell'ambito dei quadri orari e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, riportati negli Allegati 2 e 3 del medesimo decreto e secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

2. In relazione al passaggio graduale al nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale da parte di tutte le regioni, secondo le indicazioni di cui al punto 5 dell'Accordo Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, dall'anno scolastico 2020/2021 la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale e le figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale è disciplinata:

a) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui e fino a quando la singola Regione o Provincia autonoma abbia mantenuto i percorsi di cui agli Accordi in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012;

b) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo di cui all'Allegato B del presente decreto, qualora nella Regione o nella Provincia autonoma sia stato adottato il nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale e a decorrere dalla data di adozione dello stesso in tale Regione o Provincia autonoma.

3. L'Allegato 4 del decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a mantenere efficacia, nei limiti di cui al comma 2, lettera a), fino alla completa adozione, da parte di tutte le regioni e dalle Province autonome, del nuovo Repertorio nazionale di cui al comma 1.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Il Ministro della salute

SCHILLACI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 652