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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 6 luglio 2018

G.U.R.S. 3 agosto 2018, n. 33

Disposizioni relative alla determinazione dello stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/66.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 - Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani - in particolare l'articolo 1 che autorizza l'Assessore regionale per le attività produttive a "prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani";

Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 - Marchio di qualità propaganda dei prodotti siciliani;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 ed, in particolare, l'art. 55 - Attività promozionale;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, recante assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni ai bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e, in particolare, il comma 1 dell'art. 6, con il quale sono state recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Vista la legge 8 maggio 2018, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge 8 maggio 2018, n 9 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto l'art 31 - Rifinanziamento delle leggi di spesa - Disposizioni finanziarie - della legge di stabilità 2018 ed il conseguente Allegato 1, parte - B, che ha dotato dell'importo di euro 3.996.156,95 il capitolo 342525 - Fondo destinato allo sviluppo della propaganda di prodotti siciliani di cui euro 600.000,00 destinata alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16 della legge n. 14/66 il quale prevede che lo stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani deve essere utilizzato per il 65% per la propaganda all'estero e per il 35% per la propaganda sui mercati interni e che, ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità impongono di modificare dette percentuali, l'Assessore regionale per le attività produttive possa con proprio provvedimento modificare dette percentuali ma in ogni caso l'aliquota degli stanziamenti da destinare alla propaganda all'estero non può essere inferiore al 50% della disponibilità;

Vista la direttiva assessoriale n. 2682/A08 del 14 giugno 2018 - Iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi produttivi - legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e ss.mm.ii. - cap. 342525. Spese di propaganda in favore dei prodotti siciliani - Atto di indirizzo e di programmazione;

Ritenuto di determinare lo stanziamento per la propaganda dei prodotti siciliani nella misura del 50% sui mercati interni e riservare alla propaganda all'estero il 50% della disponibilità, in considerazione della particolare esigenza di garantire ai produttori di piccole e medie dimensioni, Startup, etc. l'ampliamento degli sbocchi commerciali partendo da realtà di ambito locale, attraverso azioni di promozione e diffusione della conoscenza del "prodotto siciliano" in modo che si raggiunga un vasto numero di possibili consumatori ed anche in forza del fatto che i grandi produttori hanno facilità di aggredire i mercati nazionali ed internazionali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, lo stanziamento delle somme per le esigenze della propaganda in favore dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/66 deve essere utilizzato per il 50% per la propaganda sul mercato interno e per il 50% per la propaganda sul mercato estero.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., per esteso nel sito internet della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 luglio 2018.

TURANO

N.B. - Il suddetto decreto non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile da parte della Ragioneria centrale.