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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 31 luglio 2018

G.U.R.S. 10 agosto 2018, n. 35

Interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi della Sicilia, per l'anno 2018.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale l'on. Edgardo Bandiera è stato nominato Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Visto il decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2018 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

Considerato che il comma 6 dell'articolo 2 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018 stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei piani di gestione richiamati nelle premesse dello stesso decreto, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale;

Considerato che la Commissione consultiva regionale della pesca della Sicilia nella sessione del 26 luglio 2018 ha sviluppato un ampio dibattito riguardo all'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività per le unità autorizzate alla pesca con il sistema dello strascico comprendente i sistemi di cui all'articolo 1 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018 e nel corso della stessa è stato espresso un orientamento finalizzato ad introdurre una maggiore flessibilità del fermo di 30 giorni con l'obiettivo di ampliare la possibilità di manutenzione dei pescherecci nei cantieri presenti nelle marinerie e di evitare la riduzione di offerta del pesce in un periodo di elevato interesse turistico. Inoltre il rientro graduale in mare delle imbarcazioni oggetto del fermo avrebbe effetti favorevoli sugli equilibri biologici del mare;

Ritenuto necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 3 medesimo;

Ritenuto importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti;

Ritenuto opportuno specificare taluni aspetti afferenti il D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018 riguardanti i controlli sull'attività di pesca svolta dalle unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) durante il periodo di interruzione temporanea;

Decreta:

Art. 1

Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2018, autorizzate con il sistema strascico mediante l'uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra l'1 agosto e il 30 settembre 2018, per comunque concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca.

Art. 2

1. In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto, potranno effettuare l'interruzione delle attività di pesca, di cui al suddetto art. 1, dopo due giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio entro l'1 dicembre 2018, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa almeno 2 giorni prima delle date di interruzione di cui al precedente articolo.

2. Le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, nel corso del periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1, dall'1 agosto al 31 ottobre 2018.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse; tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato. Il calcolo di detta quota viene computato alla fine della campagna di pesca ai crostacei di profondità.

4. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati Blue-Box e AIS siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia.

Per quant'altro non previsto nel presente decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, 31 luglio 2018.

BANDIERA