
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 25 luglio 2018, n. 16
G.U.R.S. 10 agosto 2018, n. 35
Scissione dei pagamenti ai fini IVA ("split payment").
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALL'UNICREDIT
PUBLIC SECTOR & TERRITORIAL DEVELOPMENT SICILIA
CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO
Com'è noto, la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 di questa Ragioneria generale ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative per l'applicazione della scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment), giusta legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Con successiva circolare n. 12 del 2 agosto 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti a seguito dell'introduzione dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, che operando una riformulazione dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ha ampliato il perimetro dei soggetti nei cui confronti dovranno essere emesse fatture in regime di "scissione dei pagamenti", soggetti già annoverati nella stessa circolare.
Ciò premesso, si comunica che l'art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha riformulato l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, introducendo dopo il comma 1 quinquies il comma 1 sexies: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
La modifica normativa è entrata in vigore il 15 luglio 2018, stante la disposizione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge.
Pertanto lo split payment dovrà essere applicato sulle parcelle emesse dai professionisti fino al 14 luglio 2018.
Particolare attenzione dovrà essere posta riguardo alla data: l'emissione della fattura elettronica è quella di accettazione del Sistema di interscambio (SdI) del documento da parte del fornitore, cioè la data della ricevuta di consegna da parte del fornitore.
In caso di errori, omissioni e ritardi è prevista la sanzione del 30%, giusta art. 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Infine, si ritiene utile richiamare le disposizioni del D.M. 23 gennaio 2015 recante le modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni, laddove all'art. 6, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta, è prevista la vigilanza degli organi interni di revisione e di controllo, anche alla luce del monitoraggio dei versamenti I.V.A. effettuati dall'Agenzia delle entrate, previsti nello stesso articolo.
Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto ed invitare le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare, si comunica che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana, nella home page del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura Regionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancio Tesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA