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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 26 ottobre 2018

G.U.R.S. 9 novembre 2018, n. 48

Disposizioni relative ai controlli sulle società in house e controllate dalla Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che ha dettato "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020;

Visto l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di stabilità regionale - stralcio I», che ha dettato disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, che in particolare ha devoluto l'emanazione delle disposizioni di attuazione delle norme del predetto articolo 2 ad un emanando decreto dell'Assessore regionale per l'economia;

Visto il parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emanato in data 16 ottobre 2018;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visti l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i. e l'art. 33, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che disciplinano l'amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed introducono metodi di controllo sulla gestione delle società regionali;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 70 del 29 gennaio 2018, che detta linee guida per la compilazione delle schede di rilevazione mensile dei costi delle società relativamente alle spese per il personale, alle spese per gli organi di amministrazione e controllo, alle spese per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle spese per lavori o forniture di beni e servizi;

Visti l'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i., l'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e s.m.i. e gli articoli 33, commi 3, 4 e 5, e 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., che impongono alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione misure di contenimento della spesa, rispettivamente per la nomina di consulenti, per il trattamento retributivo dei dipendenti e per la gestione centralizzata degli acquisti;

Considerato che secondo il modulo dell'"in house providing" le società pubbliche operano sulla base di un legittimo affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano; tali società non rivestono una posizione di terzietà rispetto all'amministrazione affidante poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte e l'impresa è anche sotto l'influenza dominante dell'ente;

Ritenuto, in coerenza con la giurisprudenza contabile, che il controllo analogo è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un controllo amministrativo di natura gerarchica, in quanto la società in house è assimilabile nella sostanza ad un ente pubblico;

Visto il D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018, con cui sono state emanate disposizioni sui controlli sulle società in house e controllate dalla Regione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del decreto per correggere imprecisioni e refusi presenti nel testo ed in particolare:

- per chiarezza espositiva, al comma 2 dell'articolo 1 sostituire la parola "Regione" con le parole "Ragioneria Generale";

- modificare il comma 3 dell'articolo 1, in coerenza con la recente delibera di Giunta n 301 del 28 agosto 2018, in tema di equo compenso per le prestazioni professionali;

- modificare, nei commi 2 e 4 dell'articolo 2, le scadenze previste non più in linea con la data di emanazione del decreto;

Ritenuto, al fine di effettuare le sopraindicate correzioni, di procedere alla sostituzione del D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018 con il presente decreto;

Decreta:

Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione

Art. 1

Contenuto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e declina i controlli della Regione nei confronti delle società regionali in house e delle altre società controllate dalla Regione, di seguito nel presente decreto "società partecipate", ai sensi del medesimo articolo 2.

2. Fermi restando gli indirizzi ed i vincoli contrattuali ascritti ai Dipartimenti ed Uffici equiparati regionali committenti, i controlli di cui al predetto articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'economia - Ragioneria Generale della Regione, di seguito nel presente decreto "Ragioneria Generale".

3. La Ragioneria Generale può avvalersi della collaborazione di avvocati, commercialisti, aziendalisti, magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, di comprovata esperienza in materia societaria o amministrativa, nominati dall'Assessore regionale per l'economia.

4. Per le società partecipate l'Assessore regionale per l'economia fissa gli obiettivi gestionali e la Ragioneria Generale, mediante verifiche a campione, ispezioni, richieste di documenti ed informazioni ed accessi telematici, svolge un monitoraggio periodico infrannuale sull'andamento delle società e sui principali atti e documenti; la Ragioneria Generale, inoltre, anche tramite verifiche con gli organi di controllo contabile e finanziario, effettua l'analisi degli scostamenti gestionali rispetto agli obiettivi assegnati ed individua, mediante direttive, le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari delle società.

5. Per le società in house, la Ragioneria Generale effettua, inoltre, un esame preventivo sulle principali decisioni degli organi societari.

Art. 2

Atti regolamentari interni delle società

1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., le società partecipate devono predisporre:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture dell'Assessorato dell'economia, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmettendo periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. L'Ufficio di controllo interno raccorda la propria attività con le altre funzioni di controllo della società mediante incontri periodici programmati ed acquisendo sistematicamente le relazioni periodiche di ciascuno di essi previste dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti interni societari. Non sono necessarie forme particolari e le modalità delle relazioni dipenderanno anche da eventuali situazioni di urgenza riscontrate;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. I documenti di cui alla lett. a), anche in relazione all'assetto organizzativo, ai servizi resi, alle dotazioni di risorse umane e strumentali, devono essere approvati annualmente entro il 31 dicembre e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.

3. I documenti di cui alte lettere b), d) ed e) devono essere approvati entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.

4. L'Ufficio di controllo interno deve essere istituito, d'intesa tra gli amministratori e l'Assessorato regionale dell'economia, entro il 31 dicembre 2018, e deve essere disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 3

Fissazione degli obiettivi gestionali

1. Per l'individuazione degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le società partecipate devono inviare alla Ragioneria Generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo:

a) budget annuale, economico e finanziario di cassa, con allegati la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale;

b) piano industriale triennale su base annuale;

c) pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;

d) contratti di servizi in essere;

e) carta dei servizi in essere.

Art. 4

Monitoraggio

1. Per le società partecipate la Ragioneria Generale svolge il monitoraggio periodico attraverso l'esame di:

- dati gestionali, rilevati semestralmente ed accompagnati da una relazione degli amministratori e dal parere del collegio sindacale, rispetto al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, trasmessi entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;

- variazioni al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, semestralmente ove ricorrano;

- posizione finanziaria verso la Regione siciliana con esposizione analitica dei crediti, dei debiti, degli impegni e di eventuali richieste di finanziamenti a qualsiasi titolo, da inviare entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun semestre solare;

- variazioni alla pianta numerica del personale, ove ricorrano;

- modifiche all'organigramma ed al funzionigramma aziendali, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;

- proposte relative a bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni;

- contratti di collaborazione, il cui elenco viene trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;

- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

- rapporto sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;

- eventuali modifiche della carta dei servizi.

2. La Ragioneria Generale trasmette all'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre solare, una relazione contenente il monitoraggio periodico delle società partecipate e in particolare i dati indicati nel precedente comma 1 del presente articolo; la relazione segnala gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi assegnati, formula una proposta sulle possibili azioni correttive e segnala i potenziali squilibri economico-finanziari.

3. L'Assessore regionale per l'economia, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, indica alle società partecipate indirizzi sugli obiettivi gestionali e prescrizioni.

Art. 5

Controlli sulle società in house

1. Sulle società in house la Ragioneria Generale esercita, altresì, l'esame preventivo delle decisioni degli organi societari relative a:

- budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato da una relazione degli amministratori e dal parere del collegio sindacale;

- variazioni al budget di previsione, ove ricorrano;

- pianta numerica del personale e relative variazioni, ove ricorrano;

- contratti di collaborazione;

- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n 9;

- bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.

2. Ai fini del predetto controllo preventivo, gli amministratori delle società in house inviano formalmente gli atti ed i documenti soggetti al controllo, alla Ragioneria Generale, almeno quindici giorni lavorativi prima della loro prevista formale adozione.

3. La Ragioneria Generale, entro cinque giorni dal termine di scadenza, formula un parere tecnico per l'Assessore regionale per l'economia, il quale esprime formalmente il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori della società in house. La mancata comunicazione formale alla società, entro il termine previsto, equivale a silenzio-assenso, salvo il caso in cui la Ragioneria Generale richieda eventuali chiarimenti o integrazioni, i quali, nelle more, sospendono i termini per la formulazione del predetto parere e dell'eventuale formazione del silenzio-assenso. Ricevuti i suddetti chiarimenti, la Ragioneria Generale, entro dieci giorni, formula il parere tecnico all'Organo politico, che esprime il proprio indirizzo politico, vincolante per la società.

4. Al fine di svolgere un puntuale controllo concomitante sull'attività delle società in house e garantire la piena riconducibilità dell'attività di queste agli interessi pubblici perseguiti, la Ragioneria Generale può svolgere, con proprio personale, ispezioni, accessi e verifiche in loco.

Art. 6

Adempimenti vigenti

1. Restano confermate, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai decreti ed alle circolari dell'Assessorato regionale dell'economia, per le quali, in particolare, le società partecipate devono predisporre:

- PEA, Piano Economico Annuale, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente al budget annuale di previsione;

- POS, Piano Operativo Strategico, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente al piano industriale;

- PSP, Piano dei Servizi del Personale, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente all'organigramma e funzionigramma aziendale;

- relazioni trimestrali sull'andamento gestionale, economico e finanziario della società, previste dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, già ricomprese nel monitoraggio disciplinato al precedente articolo 4 del presente decreto, ivi inclusa la verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- schede di rilevazione mensile dei costi per le spese per il personale, per gli organi di amministrazione e controllo, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per lavori o forniture di beni e servizi;

- memorandum sul sistema dei controlli interni della società.

Art. 7

Responsabilità

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto determina l'insorgere dei presupposti per la responsabilità sociale in capo agli amministratori ed ai dirigenti ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 (per la programmazione dell'esercizio 2019) e 7 entrano immediatamente in vigore. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dall'anno 2019. Entro il 31 dicembre 2018 la società Sicilia Digitale S.p.A. realizza l'applicativo informatico previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Art. 9

Sostituzione decreto

1. Il presente decreto sostituisce il D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018.

Art. 10

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 26 ottobre 2018

ARMAO