Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 3 ottobre 2018

G.U.R.S. 16 novembre 2018, n. 49

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto l'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Visto l'articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

Considerato che, in particolare, l'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, così recita rispettivamente al comma 25 ed al comma 26: "25. Per le finalità di cui all'art. 31, commi 1 e 3, lett. b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.";

Considerato che l'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, novellato dall'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, così dispone rispettivamente ai commi 1 e 3, lettera b):

"1. E' istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.

"3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato:

b) per l'85% in favore degli enti locali";

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 21 recante "Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria";

Considerato che l'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, al comma 6, così dispone: 6. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi";

Considerato che il comma 26 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 demanda la definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo, di cui al comma 25 dello stesso articolo, ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che il Fondo è destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle spese per la progettazione quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi, di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020 ed è finalizzato a consentire agli enti locali di poter disporre del livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i suddetti programmi;

Considerato che, così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, novellato dall'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il Fondo è destinato esclusivamente in favore degli enti locali;

Considerato che le risorse assegnate con delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 al "Fondo di Rotazione destinato alla progettazione - Art. 7, commi 25 e 26, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" pari ad euro 10.000.000,00 sono state rese disponibili con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 "Programma complementare della Regione siciliana 2014/2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 - del 22 novembre 2017;

Considerato che, inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 30 ottobre 2017, sono state destinate al "Fondo di rotazione destinato alla progettazione - Art. 7, commi 25 e 26, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" ulteriori risorse pari ad euro 3.500.000,00;

Visto il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017, che revoca il decreto assessoriale n. 70/GAB del 9 novembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dall'articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Visto il decreto assessoriale n. 6/Gab del 20 febbraio 2018, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017;

Considerato che nel periodo relativo alla prima apertura dello "sportello" dal 12 al 16 marzo 2018 sono pervenute al Dipartimento n. 158 istanze di accesso ai benefici del "Fondo di rotazione per la progettazione";

Visto il decreto del dirigente generale 2 agosto 2018, n. 279/DRT, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze di accesso ammesse e non ammesse ai benefici del "Fondo di rotazione per la progettazione" di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato "A";

Vista la nota prot. n. 0191060 dell'11 settembre 2018, con la quale il dirigente preposto all'area 5/DRT ha prodotto il Report contenente l'esito dell'attività istruttoria dell'area 5 e delle attività dei Gruppi di lavoro (GdL);

Considerato che dal Report di cui alla citata nota prot. n. 0191060 dell'11 settembre 2018 risulta che l'esito delle sedute svolte dal Gruppo di lavoro (n. 21) ha consentito la valutazione delle n. 158 richieste per un importo complessivo pari ad euro 15.311.475,29, a meno di 14 richieste soggette a soccorso istruttorio o da trasferire ad altro Gruppo di lavoro, come di seguito:

Istanze ammesse n. 74 (euro 8.700.656,85)
Istanze non ammesse n. 70 (euro 5.808.790,16)
di cui:
- non ammesse con richiesta della motivazione n. 25 (euro 1.788.540,22)
- non ammesse senza richiesta della motivazione n. 45 (euro 4.020.249,94)
Istanze con soccorso istruttorio n. 9 (euro 530.209,10)
Istanze da trasferire a tavolo competente n. 5 (euro 271.819,18)
tot. n. 158 (euro 15.311.475,29)

.

Considerato che è in corso di emissione il decreto del dirigente generale del DRT, con il quale sarà accertata sul capitolo di entrata del bilancio della Regione 7579 (cod. fin. E.4.02.01.01.003) "Assegnazioni dello Stato per il Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Asse 10 del Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare - POC) 2014-2020", la somma complessiva di euro 8.700.656,85;

Considerato che, per quanto sopra esposto, rispetto allo stanziamento di complessivi euro 13.500.000,00 (euro 10.000.000,00 di cui alle delibere CIPE 28/01/2015, n. 10 e n. 52 del 10 luglio 2017 e euro 3.500.000,00 deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 30 ottobre 2017), sono rimaste disponibili risorse in relazione alle istanze non ammesse e senza presentazione di osservazioni;

Ravvisata la necessità di ridefinire le modalità di utilizzazione del Fondo e di ottimizzare i criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo stesso ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti e, quindi, di dover revocare il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017 senza modificarne sostanzialmente i contenuti;

Decreta:

Art. 1

Revoca D.A. n. 72/Gab del 20 dicembre 2017

E' revocato il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte prima n. 7 del 9 febbraio 2018, al fine di dover provvedere alle conseguenti modifiche, integrazioni e precisazioni, per le motivazioni esplicitate in premessa.

Art. 2

Dotazione del fondo di rotazione

Il fondo è uno strumento destinato ad incentivare esclusivamente la redazione della progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.

Per consentire ai soggetti beneficiari di avere a disposizione le risorse necessarie per la redazione del progetto, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle eventuali spese occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi, idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020, sono istituiti appositi capitoli sui quali imputare:

a) le somme stanziate dal comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (capitolo dello stato di previsione della spesa);

b) le risorse costituenti il rimborso delle anticipazioni corrisposte agli enti locali con le modalità di cui al successivo articolo 10 (capitolo dello stato di previsione dell'entrata).

La dotazione del fondo è finalizzata alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e degli interventi del ciclo 2014/2020 ed in particolare inizialmente:

- è pari a 3.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, e potrà essere impiegata esclusivamente per la progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione;

- è pari a 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse rese disponibili con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 "Programma complementare della Regione siciliana 2014/2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 273 del 22 novembre 2017;

- potrà essere successivamente integrata sino alla concorrenza del 1% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, per la progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione.

Art. 3

Soggetti beneficiari

Nell'ambito del territorio regionale possono usufruire delle risorse del fondo gli enti locali, o consorzi tra essi, in grado di compilare almeno documenti di fattibilità delle alternative progettuali e/o studi di fattibilità idonei alla puntuale realizzazione di interventi nei settori indicati al successivo articolo 4.

Sono considerate prioritarie le istanze presentate dalle Città metropolitane e dei liberi Consorzi se riguardanti interventi inseriti in programmi di finanziamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Destinazione del fondo

Le risorse del fondo di cui al comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono destinate esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e delle spese eventuali occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi, di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020, e sono finalizzate a consentire agli enti locali di poter disporre del livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i suddetti programmi.

Le "eventuali" spese occorrenti per l'approvazione dei progetti riguardano tutte quelle spese connesse alle attività indicate al comma 6 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi preliminari sull'impatto ambientale, nonché

diagnosi energetiche), al comma 10 (accesso ad aree interessate da indagini e ricerche) ed al comma 11 (oneri per l'espletamento del dibattito pubblico), ovvero quelle analoghe di cui agli articoli 17 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Rientrano nelle predette spese anche quelle riguardanti l'attività di verifica di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'acquisizione dei necessari pareri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: A.S.P., C.O.N.I., VV.FF. etc.) e l'espletamento delle funzioni di RUP e di supporto al RUP (interno o esterno all'ente) di cui all'articolo 31 del succitato decreto legislativo.

Art. 5

Limiti di spesa

Sono finanziabili le somme occorrenti per la redazione della progettazione di interventi rientrati nella fattispecie di cui al precedente articolo 4, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e quelle eventuali per l'approvazione dei progetti medesimi, purché gli interventi suddetti siano inseriti nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzate a consentire agli enti locali di poter disporre del livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e/o bandi pubblici coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020.

L'istanza non potrà essere avanzata dagli enti locali già beneficiari del fondo di rotazione di cui all'articolo 17 bis della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e ss.mm.ii., che non hanno provveduto alla restituzione delle somme erogate o che non abbiano concordato con l'Amministrazione regionale un piano di rientro delle somme erogate.

Art. 6

Modalità e procedura

Il fondo ha natura rotativa in quanto le disponibilità del fondo medesimo vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

L'erogazione delle risorse disponibili avverrà "a sportello" e la domanda di partecipazione potrà essere avanzata entro i trenta giorni successivi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Con apposito avviso sarà, altresì, comunicata la riapertura del fondo conseguente alla disponibilità di risorse rese disponibili a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili, ovvero a seguito della ricostituzione dello stesso attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

Gli enti locali che hanno fruito del finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, potranno riaccedere al predetto fondo a seguito della riapertura del fondo medesimo, ove le risorse già finanziate siano state restituite.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico è onerato dell'attuazione del presente decreto e della gestione economico-finanziaria del fondo.

Per accedere al fondo, i soggetti di cui al precedente articolo 3 devono inoltrare, a mezzo del legale rappresentante, la richiesta di ammissione al finanziamento per un intervento inserito nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., corredata da:

- "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ovvero "Studio di fattibilità" redatto ai sensi della previgente normativa, sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità e/o del progetto preliminare e per le necessarie approvazioni;

- "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero "Progetto preliminare" redatto ai sensi della previgente normativa, sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e per le necessarie approvazioni;

- "Progetto definitivo" redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero "Progetto definitivo" redatto ai sensi della previgente normativa, sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per le infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli, ove vengano richieste le somme occorrenti per la redazione del progetto esecutivo e per le necessarie approvazioni.

L'istanza dovrà essere indirizzata all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico, e dovrà essere compilata utilizzando lo schema allegato al presente decreto, nel quale è elencata la documentazione e le notizie da fornire, e dovrà essere sottoscritta anche dal responsabile unico del procedimento.

Nell'istanza dovrà essere indicato se l'intervento è già inserito in strumenti della Programmazione unitaria di coesione (Masterplan per il Mezzogiorno, Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 - Patto per il Sud, PO regionali, PON, POC 2014-2020, PAC 2007-2013, Accordi di Programma Quadro). In ogni caso, dovrà essere indicata l'azione dei suddetti strumenti di programmazione a cui l'intervento si ritiene coerente e gli elementi necessari per la verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità approvati dalla Giunta regionale per tali azioni (cfr. deliberazioni Giunta regionale nn. 177 e 178 del 27 aprile 2017 e successive).

L'istanza, a pena di non ammissibilità, deve essere, altresì, corredata dalla seguente documentazione:

- valutazione positiva motivata che certifichi la coerenza e la compatibilità dell'opera, di cui si chiede il finanziamento delle spese per la progettazione, con gli indirizzi della programmazione regionale ed in particolare con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020, resa dal dirigente generale del Dipartimento regionale competente al finanziamento o suo delegato;

- verbale della verifica preventiva della progettazione inoltrata, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- specifico prospetto, redatto dal responsabile unico del procedimento, delle somme occorrenti per la redazione del livello di progettazione richiesto, i cui corrispettivi siano determinati ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e di quelle eventualmente occorrenti per le necessarie approvazioni;

- delibera o determina dirigenziale di approvazione della progettazione inoltrata da parte del soggetto richiedente;

- dichiarazione resa dal RUP riportante l'inserimento dell'intervento nell'ultimo piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.. Alla dichiarazione dovrà allegarsi lo stralcio del piano triennale dei lavori pubblici dell'ente locale;

- dichiarazione resa dal RUP attestante che con la concessione delle somme richieste si ottiene un livello di progettazione idoneo a partecipare ad un avviso e/o ad un bando pubblico coerente con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020;

- delibera dell'organo esecutivo dell'ente richiedente contenente l'obbligo dell'ente di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine massimo di cui all'articolo 10, delle somme eventualmente finanziate dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico per la redazione della progettazione richiesta e per le necessarie approvazioni.

Art. 7

Termini per l'istanza e l'istruttoria

Per l'utilizzazione dei fondi le richieste di ammissione al finanziamento devono pervenire, a pena di esclusione, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipartimento.tecnico@cert mail.regione.sicilia.it avente per oggetto "Bando fondo di rotazione per la progettazione". Ai fini dell'attestazione della presentazione allo sportello farà fede la data e l'orario di inoltro della pec.

La documentazione prevista al precedente articolo 6 a corredo della richiesta, unitamente all'originale dell'istanza, dovrà essere consegnata presso l'ufficio protocollo centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in via Leonardo da Vinci n. 161 (piano terra) - c.a.p. 90145 Palermo, ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R postale o di altro vettore, in plico sigillato, entro cinque giorni dall'invio della pec.

Con appositi avvisi, pubblicati nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e del Dipartimento regionale tecnico, saranno comunicati sia l'esaurimento delle risorse stanziate, sia la riapertura del Fondo conseguente alla disponibilità di risorse rese disponibili a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo articolo 8, delle istanze ritenute non ammissibili, ovvero a seguito della ricostituzione dello stesso attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

La fase istruttoria non può eccedere il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, salvo l'ulteriore termine di 30 giorni ove si renda necessario procedere ad integrazione della documentazione.

Art. 8

Istruttoria per l'ammissibilità

L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dalla competente struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico che curerà anche la gestione economico-finanziaria del fondo.

Al fine di verificare la coerenza dell'intervento, per il quale si chiede l'erogazione del finanziamento delle spese per la progettazione, con i programmi della politica unitaria di coesione, e prioritariamente con gli interventi del ciclo 2014/2020, è sufficiente la valutazione positiva motivata resa dal dirigente generale del Dipartimento regionale competente al finanziamento o suo delegato, richiesta all'art. 6.

Art. 9

Erogazione

Esperita l'istruttoria e la valutazione dell'ammissibilità di ciascuna istanza da parte del gruppo di lavoro all'uopo costituito, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, o un suo delegato alla spesa, provvederà ad emettere il relativo decreto di impegno per la concessione del finanziamento, al fine di consentire all'ente locale di disporre delle somme occorrenti per la redazione della progettazione richiesta, e di quelle eventuali per le necessarie approvazioni.

L'importo finanziato sarà erogato in due soluzioni, di cui la prima in acconto pari al 50% dell'importo complessivo richiesto. Il saldo sarà erogato, successivamente all'espletamento delle gara per l'affidamento dei servizi previsti ed alla rendicontazione di tutte le spese sostenute, sino alla concorrenza dell'importo complessivo richiesto al netto dei ribassi d'asta.

La delibera dell'organo esecutivo dell'ente richiedente, da allegare all'istanza di finanziamento, deve contenere l'obbligo dell'ente beneficiario di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 10, delle somme anticipate dal Dipartimento regionale tecnico.

Art. 10

Restituzione

Le somme erogate, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8, per la redazione della progettazione richiesta e di quelle eventuali per le necessarie approvazioni, saranno rimborsate dai soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 3 entro novanta giorni dall'erogazione del finanziamento dell'intervento, mediante versamento nell'apposito capitolo di entrata da istituirsi ai sensi dell'articolo 2.

Indipendentemente dal finanziamento dell'intervento, i soggetti beneficiari sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal presente decreto, a rimborsare al fondo di cui all'articolo 2 le somme erogate.

In caso di mancato versamento, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari (comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009).

I soggetti destinatari dei benefici di cui presente decreto sono obbligati a dare tempestiva comunicazione al Dipartimento regionale tecnico ed alla Ragioneria generale della Regione dell'avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e del Dipartimento regionale tecnico e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 3 ottobre 2018.

FALCONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 17 ottobre 2018 al n. 1639.