
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1646 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2018
G.U.U.E. 5 novembre 2018, n. L 274
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 8 dicembre 2018
Applicabile dal: 25 gennaio 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
1) Il presente regolamento stabilisce le informazioni che l'autorità competente dovrebbe ricevere insieme alla domanda di autorizzazione o alla domanda di registrazione di un amministratore di indici di riferimento, in funzione delle caratteristiche del richiedente o degli indici di riferimento forniti e destinati ad essere utilizzati nell'Unione. La precisazione delle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione favorisce un processo comune e uniforme in tutta l'Unione.
2) E' importante che l'autorità competente riceva le informazioni previste dal presente regolamento perché possa valutare se i regimi istituiti dal richiedente l'autorizzazione o la registrazione soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.
3) Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse, tra l'attività di fornitura di indici di riferimento e gli interessi commerciali dei proprietari del richiedente, che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente nel calcolo degli indici di riferimento e quindi pregiudicare l'accuratezza e l'integrità degli indici stessi, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
4) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza, nel calcolo dell'indice di riferimento, dei suoi organi direttivi, affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza del richiedente nel calcolo dell'indice di riferimento e assicura la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
5) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche e sulle procedure per l'individuazione, la gestione, l'attenuazione e la divulgazione dei conflitti di interesse in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento o di famiglie di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento critici, considerata la loro maggiore importanza sistemica, il richiedente dovrebbe fornire all'autorità competente l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse esistenti e spiegare in che modo sono gestiti.
6) Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il richiedente dovrebbe descrivere le politiche e le procedure di monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento. Si tratta di informazioni necessarie all'autorità competente per valutare la conformità di tali politiche e procedure alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011.
7) Nella domanda dovrebbero inoltre essere incluse informazioni che dimostrino all'autorità competente che i controlli sui dati utilizzati per determinare gli indici di riferimento forniti dal richiedente sono adatti a garantire la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi e che la metodologia applicata per il calcolo degli indici di riferimento possiede tutte le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2016/1011.
8) Per permettere all'autorità competente di valutare se l'indice di riferimento è rappresentativo della realtà economica che intende misurare, il richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che intende fornire e della tipologia di indici di riferimento a cui appartengono, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011. La tipologia a cui l'indice di riferimento appartiene è valutata sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e dovrebbe essere indicata unitamente alle fonti di dati utilizzate, in modo da consentire all'autorità competente di giudicare l'affidabilità e l'esaustività delle informazioni sottostanti.
9) Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il contenuto della domanda di autorizzazione o della domanda di registrazione dovrebbe essere stabilito in modo specifico, in quanto la struttura organizzativa dell'amministratore sarà molto diversa rispetto a quella delle persone giuridiche.
10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
12) Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e per assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'allegato. E' pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Requisiti generali
1. La domanda a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 contiene, se pertinenti, le seguenti informazioni:
a) le voci di cui all'allegato I, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di autorizzazione;
b) le voci di cui all'allegato II, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di registrazione;
c) le voci di cui all'allegato I, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato I, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di autorizzazione;
d) le voci di cui all'allegato II, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato II, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di registrazione.
2. La domanda può contenere informazioni a livello della famiglia di indici di riferimento solamente se nessuno degli indici di riferimento all'interno della famiglia compare nell'elenco degli indici di riferimento critici redatto in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia omesso di fornire le informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.
4. Il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'allegato I, punto 1, lettere da f) a j), o all'allegato II, punto 1, lettere da f) a j), a seconda dei casi, nella misura in cui sia già soggetto a vigilanza nello Stato membro da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento.
Informazioni da fornire per le tipologie di indici di riferimento
1. Per gli indici di riferimento non significativi che fornisce, il richiedente può presentare le informazioni di cui all'allegato I, punto 6, o, se del caso, all'allegato II, punto 6, in forma sintetica.
2. Le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici di riferimento critici e significativi presentano le informazioni di cui all'allegato I.
3. Le entità soggette a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II.
4. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi presentano le informazioni di cui alla seconda colonna dell'allegato II.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento basati su dati regolamentati non presentano le informazioni di cui al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato I, e al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato II.
6. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse presentano le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento e precisano in che modo sono applicati i requisiti specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011, quando le disposizioni dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, o in sostituzione degli stessi, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.
7. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per le merci indicano le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, se si tratta di entità non sottoposte a vigilanza o se forniscono indici di riferimento critici. Qualora si tratti di entità sottoposte a vigilanza o che non forniscano alcun indice di riferimento critico, essi presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II. I richiedenti precisano in che modo sono applicati i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 per tutti gli indici di riferimento per le merci soggetti ai requisiti di cui all'allegato II in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, a norma dell'articolo 19 dello stesso regolamento.
Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
e) l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
f) la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità delle persone responsabili del monitoraggio;
g) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.
2. I richiedenti facenti parte di un gruppo possono conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO I
Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).
b) Indirizzo dell'ufficio nell'Unione europea.
c) Status giuridico.
d) Sito web, ove esistente.
e) I seguenti dati relativi al referente ai fini della domanda:
i) nome e cognome;
ii) qualifica;
iii) indirizzo;
iv) indirizzo di posta elettronica;
v) numero di telefono.
f) Nel caso in cui il richiedente sia un'entità sottoposta a vigilanza, informazioni circa il suo attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato e l'autorità competente pertinente nello Stato membro di origine.
g) La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione europea pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
h) L'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti costitutivi.
i) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo insieme al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nome completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
j) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, comprensiva di dettagli, se del caso, relativi a eventuali:
i) procedimenti disciplinari nei suoi confronti (a meno che non siano stati respinti);
ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.
k) Numero di indici di riferimento forniti.
2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE
a) Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:
i) il mandato o una sua sintesi; e
ii) il rispetto di eventuali codici di governance o di disposizioni simili.
b) Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.
c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.
3. CONFLITTI DI INTERESSE
a) Politiche e procedure che trattano:
i) il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;
ii) le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitata la valutazione o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
b) Per un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interesse rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione. Per ciascun indice di riferimento critico, l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse effettivi e potenziali, unitamente alle relative misure di attenuazione.
c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'attività di fornitura degli indici di riferimento.
4. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITA'
a) Politiche e procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
i) i sistemi informatici;
ii) la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività dell'indice di riferimento fornito o sulla continuità dell'attività di fornitura, unitamente alle relative misure di attenuazione;
iii) la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 [1], comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
iv) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;
v) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.
b) Piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea, compresa la continuità operativa e i piani di ripristino in caso di eventi catastrofici.
c) Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sotto il suo controllo.
5. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO FORNITI
a) La descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che il richiedente intende fornire e la tipologia a cui appartiene l'indice di riferimento, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per determinare la tipologia di indice di riferimento.
b) La descrizione del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per fornire la descrizione.
c) La descrizione dei contributori all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, unitamente al codice di condotta di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e, per gli indici di riferimento critici, il nome e l'indirizzo dei contributori.
d) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
e) Informazioni sulla procedura che l'amministratore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
6. DATI E METODOLOGIA
a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:
i) il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;
ii) tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;
iii) i criteri che determinano chi può fornire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;
iv) la valutazione dei dati del contributore e il processo di convalida dei dati.
b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
i) la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 [2];
ii) le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:
1) le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;
2) i processi di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.
7. ESTERNALIZZAZIONE
Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:
a) i pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011;
b) i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;
c) le politiche e le procedure in materia di sorveglianza delle attività esternalizzate.
8. ALTRE INFORMAZIONI
a) Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.
b) Il richiedente presenta le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
[1] Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
[2] Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO II
Informazioni da fornire nella domanda di registrazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011
«A» significa «applicabile»
«NA» significa «non applicabile»
Voce dell'allegato I | Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici | Entità che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi | |
1) Informazioni generali | |||
1(a) | Nome completo | A | A |
1(b) | Indirizzo | A | A |
1(c) | Status giuridico | A | A |
1(d) | Sito web | A | A |
1(e) | Referente | A | A |
1(f) | Attuale status dell'autorizzazione | A [1] | A [1] alle entità sottoposte a vigilanza NA alle entità non sottoposte a vigilanza |
1(g) | Operazioni svolte A [1] | A [1] | |
1(h) | Documenti costitutivi | A [1] | A [1] |
1(i) | Struttura del gruppo | A [1] | A [1] |
1(j) | Autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità | A [1] | A [1] |
1(k) | Numero di indici di riferimento | A | A |
2) Struttura organizzativa e governance | |||
2(a) | Struttura organizzativa interna | A | A |
2(b) | Dipendenti | A | A |
2(c) | Risorse umane | A | NA |
3) Conflitti di interesse | |||
3(a) | Politiche e procedure | A [2] | A [2] in forma sintetica |
3(b) | Conflitti di interesse significativi | A | NA |
3(c) | Struttura della remunerazione | A | A |
4) Struttura di controllo interno, sorveglianza e quadro di responsabilità | |||
4(a) | Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento | A | A [3] in forma sintetica |
4(b) | Disposizioni interne per determinare e pubblicare l'indice di riferimento | A | A in forma sintetica |
4(c) | Segnalazione interna delle violazioni | A | A in forma sintetica |
5) Descrizione degli indici di riferimento forniti | |||
5(a) | Descrizione | A [4] | A in forma sintetica |
5(b) | Mercato sottostante | A [4] | A in forma sintetica |
5(c) | Contributori | A [4] | A in forma sintetica |
5(d) | Rettifiche | A [4] | A in forma sintetica |
5(e) | Variazioni e cessazione | A [4] | A in forma sintetica |
6) Dati e metodologia | |||
6(a)(i) | Descrizione dei dati utilizzati | A [4] | A in forma sintetica |
6(a)(ii) | Dati sufficienti, adeguati e verificabili | A [4] | A [5] in forma sintetica |
6(a)(iii) | Contributori | A [4] | A in forma sintetica |
6(a)(iv) | Valutazione dei dati del contributore e convalida dei dati | A [6] | NA |
6(b)(i) | Descrizione della metodologia | A [4] | A in forma sintetica |
6(b)(ii)(1) | Convalida/Riesame | A [4] | A in forma sintetica |
6(b)(ii)(2) | Modifiche rilevanti | A [6] | NA |
7) Esternalizzazione | |||
7(a) | Contratti | A [6] | NA |
7(b) | Funzioni esternalizzate | A [6] | A in forma sintetica |
7(c) | Controllo | A [6] | A in forma sintetica |
8) Altro | |||
8(a) | Altre informazioni | A | A |
8(b) | Forma | A | A |
.
[1] A meno che non siano già sottoposte a vigilanza da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento
[2] Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni riguardanti il punto 3, lettera a), punto iii), dell'allegato I per l'indice di riferimento significativo o non significativo che fornisce.
[3] Il richiedente può omettere di fornire le informazioni relative al punto 4, lettera a), punto iii), dell'allegato I, ad eccezione delle informazioni riguardanti la creazione e il mantenimento della funzione di sorveglianza permanente, e relative al punto 4, lettera a), punti iv) e v), dell'allegato I, per alcune delle informazioni da fornire sul sistema dei controlli e sul quadro di responsabilità, per l'indice di riferimento non significativo che fornisce.
[4] Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni in forma sintetica per gli indici di riferimento non significativi.
[5] Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni per i dati verificabili relativi agli indici di riferimento non significativi che fornisce.
[6] Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni solo per gli indici di riferimento significativi.