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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2018

G.U.R.I. 5 febbraio 2019, n. 30

Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67/88, Accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502/92, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalità di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonchè degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonchè le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232 e 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008), con il quale si è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009), con il quale si è proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2010), con il quale si è proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011), con il quale si è proceduto alla settima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005 dispone che «gli accordi di programma, sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute»;

Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n. 266 del 2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310;

Visto l'art. 1, comma 436, della legge 205 del 2017 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la modifica dell'art. 1, comma 310, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte relativa alla durata degli accordi e ai termini di aggiudicazione.

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 e successiva modificazione, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2017 e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Regione Toscana, Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 8 marzo 2013, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 129.264.012,60, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 12.706.250,00;

Regione Lombardia - VI Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 5 marzo 2013 per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 312.018.671,55, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 2, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 32.457.596,48;

Regione Piemonte, Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 22 aprile 2008, per un importo complessivo a carico dello Stato di 195.374.236,23, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 3, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 1.962.536,22;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 e successiva modificazione, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni interessate e sono stati individuati gli interventi la cui richiesta di finanziamento non è stata presentata al Ministero della salute entro i termini previsti dalla norma, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Regione Basilicata, Accordo sottoscritto in data 18 maggio 2016, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 73.494.124,70, di cui risulta non richiesto n. 12 interventi, come specificato nell'allegato B pag. 4, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 29.654.376,15;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 76.780.758,85, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005 e successiva modificazione, a seguito della risoluzione degli Accordi di programma individuati in premessa, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a euro 76.780.758,85, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:

euro 12.706.250,00, a seguito della revoca di n. 1 intervento dell'Accordo di programma già sottoscritto con la regione Toscana;

euro 32.457.596,48, a seguito della revoca di n. 1 intervento dell'Accordo di programma già sottoscritto con la regione Lombardia;

euro 1.962.536,22, a seguito della revoca di n. 1 intervento dell'Accordo di programma già sottoscritto con la regione Piemonte;

euro 29.654.376,15, a seguito della revoca di n. 12 interventi dell'Accordo di programma già sottoscritto con la regione Basilicata.

Art. 2

Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2018

Il Ministro della salute

GRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3520

ALLEGATO A

REGIONI Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 310 Legge 266/2005 (finanziaria 2006)
TOSCANA euro 12.706.250,00
LOMBARDIA euro 32.457.596,48
PIEMONTE euro 1.962.536,22
BASILICATA euro 29.654.376,15
TOTALE euro 76.780.758,85

ALLEGATO B

REGIONE TOSCANA

Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera Titolo intervento Importo a carico dello Stato Data Decreto Dirigenziale
AOU SENESE Realizzazione Nuovo Blocco Operatorio nel PO delle Scotte di  Siena euro 12.706.250,00 28/09/2015
   TOTALE euro 12.706.250,00  

.

REGIONE LOMBARDIA

Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera Titolo intervento Importo a carico dello Stato Data Decreto Dirigenziale
AO S. Carlo Borromeo di Milano Adeguamenti strutturali, impiantistici e interventi di messa a norma del  Presidio ospedaliero S. Carlo Borromeo euro 32.457.596,48 10/03/2016
  TOTALE euro 32.457.596,48  

.  

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera Titolo intervento Importo a carico dello Stato Data Decreto Dirigenziale
ASL TO 2 Ristrutturazione del presidio per la realizzazione del poliambulatorio in via Borgoticino n. 7R euro 1.962.536,22 12/04/2010
  TOTALE euro 1.962.536,22  

.

REGIONE BASILICATA

Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera Titolo intervento Importo a carico dello Stato
ASP DI POTENZA Adeguamento e ristrutturazione del  distretto di Melfi euro 950.000,00
ASP DI POTENZA Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio di Venosa in conformità alla L.R. 17/2011: ampliamento del Servizio di Dialisi, potenziamento della lungodegenza e realizzazione della LAIC. euro 2.042.500,00
ASP DI POTENZA Realizzazione di posti letto RSA presso il Presidio di Venosa euro 950.000,00
ASP DI POTENZA Completamento dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di  Potenza 2° Lotto euro 1.900.000,00
ASP DI POTENZA Completamento dei lavori di realizzazione di ambienti per l'implementazione di un sistema integrato per il trattamento delle Post-Acuzie e della cronicità presso il P.O. di Villa d'Agri euro 950.000,00
ASP DI POTENZA Ristrutturazione del Poliambulatorio di Lagonegro, Ambulatorio di Latronico ed completamento del p.t. del Distretto di Lauria euro 1.425.000,00
ASP DI POTENZA Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative presso il Presidio di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa per la cura dell'infanzia euro 1.425.000,00
ASP DI POTENZA Adeguamento strutturale della Casa della Salute di Senise euro 950.000,00
ASP DI POTENZA Realizzazione di Residenze per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico e spazi per l'Alcologia presso il Presidio di Chiaromonte euro 950.000,00
AOR SAN CARLO DI POTENZA  Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo Dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente   vulnerabili del PO San Carlo di euro 13.361.876,15
AOR SAN CARLO DI POTENZA  Adeguamento strutturale ed impiantistico del P.S.A. di Melfi in conformità alla L.R. 17/2011 in adempimento anche a specifiche prescrizioni impartite dai VV.FF. Adeguamento ai fini dei requisiti per  l'accreditamento istituzionale  euro 950.000,00
AOR SAN CARLO DI POTENZA Lavori di completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. di Villa D'Agri I Stralcio Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento istituzionale euro 3.800.000,00
  TOTALE euro 29.654.376,15