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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/331 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2018

G.U.U.E. 27 febbraio 2019, n. L 59

Regolamento che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/873)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 febbraio 2019

Applicabile dal: 28 febbraio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce norme sul modo in cui l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio deve avvenire tra il 2021 e il 2030.

2) Con la decisione n. 2011/278/UE (2) la Commissione ha stabilito norme transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime applicabile tra il 2021 e il 2030, la decisione n. 2011/278/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita.

3) A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, misure transitorie per l'insieme dell'Unione e interamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell'utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l'incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026.

4) Ai fini del rilevamento dei dati che devono costituire la base per l'adozione dei valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 mediante atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è necessario continuare a prevedere definizioni dei parametri di riferimento, compresi i prodotti e i processi correlati, identiche a quelle attualmente figuranti nell'allegato I della decisione n. 2011/278/UE, a parte alcuni miglioramenti in termini di chiarezza giuridica e linguistici. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli atti di esecuzione per i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 devono essere determinati usando i punti di partenza per la determinazione del tasso di riduzione annuale per il valore del parametro di riferimento aggiornato contenuti nella decisione n. 2011/278/UE della Commissione, adottata il 27 aprile 2011. Per motivi di chiarezza, questi punti di partenza dovrebbero anche essere contenuti in un allegato del presente regolamento.

5) Il rilevamento dei dati effettuato prima dei periodi di assegnazione serve per stabilire il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a livello di impianto e fornire dati che saranno utilizzati ai fini degli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento applicabili tra il 2021 e il 2030. Devono essere raccolti dati dettagliati a livello di sottoimpianto come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

6) Data la rilevanza economica dell'assegnazione gratuita transitoria e la necessità di assicurare la parità di trattamento dei gestori, è importante che i dati raccolti presso gli operatori e utilizzati per prendere decisioni in merito all'assegnazione e che saranno utilizzati per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote tra il 2021 e il 2030 siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. La verifica da parte di verificatori indipendenti è una misura importante a tal fine.

7) L'obbligo di garantire il rilevamento di dati di elevata qualità e coerenza con il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE incombe congiuntamente agli operatori e agli Stati membri. A tal fine, devono essere previste norme specifiche per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4). I dati forniti dall'industria e raccolti in conformità di tali norme dovrebbero essere il più possibile accurati e di elevata qualità e riflettere l'effettivo funzionamento degli impianti; di essi si deve tenere debito conto per l'assegnazione gratuita.

8) Il gestore di un impianto deve iniziare a monitorare i dati richiesti conformemente all'allegato IV non appena il presente regolamento entra in vigore per garantire che i dati per l'anno 2019 possano essere raccolti in linea con le disposizioni del presente regolamento.

9) Per limitare la complessità delle norme per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, è opportuno non applicare un approccio graduale.

10) Al fine di garantire dati comparabili per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili tra il 2021 e il 2030, è necessario stabilire norme dettagliate per assegnare i livelli di attività, i flussi di energia e le emissioni ai sottoimpianti, in modo coerente con i documenti di orientamento elaborati ai fini del rilevamento dei dati per i parametri di riferimento per il periodo 2013-2020.

11) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe fornire istruzioni al gestore in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già in funzione nell'impianto. Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe riguardare il monitoraggio dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto e fungere da base per le relazioni sui dati di riferimento e la comunicazione dei livelli di attività annuali necessarie per adeguare l'assegnazione gratuita transitoria di quote ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE. Ove possibile, il gestore dovrebbe avvalersi di sinergie con il piano di monitoraggio approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012.

12) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente al fine di garantire la coerenza con le norme sul monitoraggio. Dati i limiti di tempo, l'approvazione da parte dell'autorità competente non dovrebbe essere richiesta per la relazione sui dati di riferimento da presentare nel 2019. In questo caso, i verificatori devono valutare la conformità del piano relativo alla metodologia di monitoraggio con i requisiti di cui al presente regolamento. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, l'approvazione da parte dell'autorità competente dovrebbe essere richiesta solo per modifiche significative del piano relativo alla metodologia di monitoraggio.

13) Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali previste dalla direttiva 2003/87/CE e la verifica delle relazioni presentate per richiedere l'assegnazione gratuita e per sfruttare le sinergie, è opportuno utilizzare il quadro giuridico stabilito dalle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

14) Per agevolare la rilevazione di dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare, è opportuno attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni di ogni impianto ai sottoimpianti. I gestori devono assicurare che i livelli di attività, i flussi di energia e le quote di emissioni siano correttamente attribuiti ai sottoimpianti interessati, rispettando la gerarchia e la reciproca esclusività dei sottoimpianti, e che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti. Se del caso, questa ripartizione dovrebbe tener conto della produzione di prodotti in settori ritenuti esposti ad un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

15) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione entro il 30 settembre 2019. Al fine di promuovere la parità di trattamento degli impianti e di evitare distorsioni della concorrenza, tali comunicazioni devono comprendere tutti gli impianti che saranno inclusi nell'ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, in particolare qualora siano già state effettuate assegnazioni a tali impianti

16) Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che i gestori garantiscano, nella determinazione dell'assegnazione dei singoli impianti, l'assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi dei materiali o dei flussi di energia. In questo contesto, i gestori devono prestare particolare attenzione ai casi in cui un prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento è prodotto in più impianti, a quelli in cui più prodotti per i quali sono stati definiti parametri di riferimento sono prodotti nello stesso impianto e a quelli in cui prodotti intermedi sono scambiati tra impianti diversi. Gli Stati membri devono controllare le domande a tal fine.

17) L'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede l'assegnazione gratuita per il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 4, di tale direttiva, il fattore relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio applicato ai sottoimpianti non interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diminuirà in modo lineare dal 30% nel 2026 allo 0% nel 2030, fatta eccezione per il teleriscaldamento, previo riesame a norma dell'articolo 30 della direttiva. A causa di tale distinzione introdotta tra il teleriscaldamento e tutti le altre forme di calore ammissibili nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al calore, occorre introdurre un sottoimpianto separato per la produzione di calore per il teleriscaldamento allo scopo di fornire un chiaro approccio in termini di prescrizioni relative alle formule e al modello dei dati di riferimento. Il teleriscaldamento dovrebbe includere il calore misurabile utilizzato per il riscaldamento di ambienti e il raffreddamento di edifici o siti che non rientrano nell'EU ETS o per la produzione di acqua calda per uso domestico.

18) E' opportuno che i parametri di riferimento per i prodotti tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si dovrebbe tenere conto in larga misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un processo per il quale è stato definito un parametro di riferimento, si dovrebbe tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell'energia elettrica fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell'energia elettrica, è opportuno che, quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di energia elettrica, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.

19) Per evitare distorsioni della concorrenza e incentivare l'uso dei gas di scarico, in assenza di informazioni sulla composizione dei flussi di gas interessati, le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dalla riduzione di ossidi metallici o processi simili dovrebbero essere solo in parte attribuite ai sottoimpianti con emissioni di processo, se non sono emesse come risultato dell'uso a scopo energetico dei gas di scarico.

20) Le emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica sono state prese in considerazione per la determinazione di alcuni valori dei parametri di riferimento nella decisione 2011/278/UE, sulla base del fatto che le emissioni dirette e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica sono in una certa misura intercambiabili. Nei casi in cui si applicano tali parametri di riferimento, le emissioni indirette di un impianto devono continuare a essere dedotte applicando il fattore di emissione standard che è utilizzato anche per valutare l'esposizione dei settori alla potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni pertinenti dovrebbero essere riesaminate periodicamente, inter alia al fine di migliorare la parità di trattamento delle attività che producono lo stesso prodotto e di aggiornare l'anno di riferimento 2015 per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio tra il 2026 e il 2030.

21) Quando due o più impianti si scambiano calore misurabile, è opportuno che l'assegnazione gratuita di quote di emissioni si basi sul consumo di calore di un impianto e tenga conto, ove opportuno, del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto per garantire che il numero di quote di emissioni gratuite da assegnare sia indipendente dalla struttura di approvvigionamento di calore, le quote di emissioni devono essere assegnate al consumatore di calore.

22) Il numero di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti esistenti deve basarsi su dati storici sull'attività. I livelli di attività storici devono essere basati sulla media aritmetica dell'attività durante i periodi di riferimento. I periodi di riferimento sono sufficientemente lunghi per garantire che possano essere considerati rappresentativi anche per i periodi di assegnazione relativi a cinque anni civili. Per i nuovi entranti, quali definiti all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, i livelli di attività dovrebbero essere determinati sulla base del livello di attività del primo anno civile di esercizio, dopo l'anno dell'avvio del funzionamento normale, in quanto il livello di attività comunicato per un anno intero è considerato più rappresentativo del valore relativo al primo anno di funzionamento che potrebbe coprire solo un breve periodo di tempo. Rispetto al periodo di assegnazione 2013- 2020, a causa dell'introduzione di adeguamenti delle assegnazioni in conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, non è necessario mantenere il concetto di modifica sostanziale della capacità.

23) Per garantire che l'EU ETS determini alla lunga delle riduzioni, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che il numero di quote per l'insieme dell'Unione diminuisca in maniera lineare. Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, si applica un fattore di riduzione lineare utilizzando il 2013 come anno di riferimento, a meno che non si applichi il fattore di correzione transettoriale uniforme. Il valore del fattore di riduzione lineare è aumentato al 2,2% l'anno a partire dal 2021.

24) Per i nuovi entranti il fattore di riduzione lineare si applica prendendo come riferimento il primo anno del periodo di assegnazione pertinente.

25) Il fattore di correzione transettoriale uniforme applicabile ogni anno nel periodo dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in ogni periodo di assegnazione, calcolato per questi impianti conformemente al presente regolamento, esclusi gli impianti che sono stati esclusi dall'EU ETS dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della suddetta direttiva. E' opportuno confrontare il numero risultante di quote di emissioni gratuite assegnate ogni anno dei due periodi con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti tenendo conto della rispettiva quota del numero annuo totale per l'insieme dell'Unione, stabilita ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva e il numero pertinente di emissioni che saranno inserite nell'EU ETS solo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, a seconda dei casi.

26) Dal momento che i gestori presentano una domanda di assegnazione di quote di emissioni gratuite, essi dovrebbero essere liberi di rinunciare alla loro assegnazione, del tutto o in parte, presentando una domanda all'autorità competente in qualsiasi momento durante il periodo di assegnazione in questione. Per mantenere la certezza del diritto e la prevedibilità, i gestori non dovrebbero avere il diritto di revocare tale domanda per lo stesso periodo di assegnazione. I gestori che hanno rinunciato alla loro assegnazione devono continuare a monitorare e comunicare i dati necessari per poter presentare domanda di assegnazione gratuita nel successivo periodo di assegnazione. Essi devono inoltre continuare a monitorare e comunicare le emissioni ogni anno e a restituire il numero corrispondente di quote.

27) Per garantire la parità di trattamento degli impianti, è opportuno stabilire norme sulle fusioni e scissioni di impianti.

28) Per agevolare la rilevazione dei dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare relativamente ai nuovi entranti, è opportuno stabilire norme per l'applicazione a tali impianti.

29) Per garantire che non siano assegnate quote gratuite di emissioni a un impianto che ha cessato l'attività, è necessario specificare le condizioni in base alle quali si ritiene che un impianto abbia cessato l'attività.

30) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione in materia di ambiente sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio della vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili. Inoltre, le norme relative all'assegnazione gratuita dovrebbero incentivare le riduzioni delle emissioni coerentemente con l'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra di almeno il 40 % al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. Gli incentivi per ridurre le emissioni per le attività che producono lo stesso prodotto dovrebbero essere rafforzati.

31) In linea con la prassi della Commissione di consultare esperti durante la preparazione di atti delegati, il gruppo di esperti della Commissione in materia di cambiamenti climatici, composto da esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile, è stato consultato sui documenti, ha formulato osservazioni e suggerimenti in merito a vari elementi della proposta, e si è riunito tre volte tra maggio e luglio 2018.

32) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in quanto i gestori sono tenuti a conformarsi alle sue norme in merito alla relazione sui dati di riferimento entro aprile o maggio 2019, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275, del 25.10.2003.

(2)

Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011).

(3)

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018).

(4)

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni a norma del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE nei periodi di assegnazione a partire dal 2021, ad eccezione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «impianto esistente»: qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il:

a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025,

b) 30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030;

2) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relativi alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;

3) "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore": gli input, gli output e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, o a entrambe, di calore misurabile:

a) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o

b) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell'esportazione per la produzione di energia elettrica;

4) «teleriscaldamento»: la distribuzione di calore misurabile per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o per la produzione di acqua calda per uso domestico, attraverso una rete, a edifici o siti non interessati dall'EU ETS, ad eccezione del calore misurabile utilizzato per la produzione di prodotti e attività connesse o per la produzione di energia elettrica;

5) «sottoimpianto di teleriscaldamento»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o a entrambe, di calore misurabile esportato per il teleriscaldamento;

6) "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili": gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione di calore non misurabile, mediante combustione di combustibili o mediante energia elettrica, aventi come finalità primaria quella di generare calore, consumato per la produzione di prodotti, la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, o per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza;

7) «calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;

8) «contatore di calore»: un contatore di energia termica (MI-004) ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2014/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi;

9) «calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile;

10) «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE diversi dal biossido di carbonio, prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I del presente regolamento, come risultato diretto e immediato a seguito di uno dei processi elencati qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

a) la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

b) l'eliminazione di impurità da metalli e composti metallici per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

c) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

d) le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

e) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

f) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

11) «gas di scarico»: gas contenenti carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 10), dove per «condizioni standard» si intendono temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3) ai sensi dell'articolo 3, punto 50), del regolamento (UE) n. 601/2012;

12) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;

13) «combustione in torcia per ragioni di sicurezza»: la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un'unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell'impianto;

14) «periodo di riferimento»: i cinque anni civili precedenti il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

15) «periodo di assegnazione»: il periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e ogni periodo successivo di cinque anni;

16) «incertezza»: parametro associato al risultato della determinazione di una quantità che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95% dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

17) «fusione»: la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;

18) «scissione»: la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.

(1)

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014).

Art. 3

Disposizioni amministrative nazionali

Oltre a designare una o più autorità competenti a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano opportune disposizioni amministrative allo scopo di attuare le disposizioni del presente regolamento.

CAPO II

Norme relative alla presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio

Art. 4

Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni.

Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.

2. La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a) la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;

b) il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;

b bis) ove opportuno, il piano di neutralità climatica a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;

c) la relazione di verifica, elaborata in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della relazione sui dati di riferimento.

Art. 5

Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti

1. Quando la domanda di assegnazione è presentata da un nuovo entrante, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base del presente regolamento, la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito all'impianto in questione una volta che ha iniziato a funzionare normalmente.

2. Il gestore suddivide l'impianto interessato in sottoimpianti conformemente all'articolo 10. Il gestore presenta all'autorità competente, a corredo della domanda di cui al paragrafo 1, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato IV per ogni sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8 e alla relazione di verifica elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, e indica all'autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.

3. Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e segue le norme di assegnazione di cui agli articoli da 17 a 22, l'autorità competente l'approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale.

4. Le autorità competenti accettano unicamente i dati trasmessi ai sensi del presente articolo che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Art. 6

Obbligo generale di monitoraggio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Il gestore di un impianto che richiede o riceve l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE effettua un monitoraggio dei dati da presentare, di cui all'elenco dell'allegato IV del presente regolamento, sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente.

Art. 7

Principi di monitoraggio

1. I gestori determinano dati completi e coerenti e garantiscono che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. I gestori applicano i metodi di determinazione definiti nell'allegato VII, esercitano la dovuta diligenza e utilizzano fonti di dati che rappresentano la massima accuratezza possibile a norma dell'allegato VII, sezione 4.

2. In deroga al paragrafo 1, il gestore può utilizzare altre fonti di dati conformemente all'allegato VII, sezioni da 4.4 a 4.6, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, non è tecnicamente fattibile;

b) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, comporta costi irragionevoli;

c) in base a una valutazione dell'incertezza semplificata che identifica le principali fonti di incertezza e stima i livelli di incertezza a queste associati, il gestore dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il corrispondente livello di accuratezza della fonti di dati da lui proposta è pari o superiore al livello di accuratezza delle fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4.

3. I gestori conservano la documentazione completa e trasparente di tutti i dati di cui all'allegato IV e i documenti giustificativi per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegnazione gratuita. Il gestore, su richiesta, mette tali dati e documenti a disposizione dell'autorità competente e del responsabile della verifica.

Art. 8

Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio

1. Il gestore di un impianto che chiede l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 5, paragrafo 2, redige un piano della metodologia di monitoraggio che contiene, in particolare, la descrizione dell'impianto, dei suoi sottoimpianti e dei processi di produzione e la descrizione dettagliata delle metodologie di monitoraggio e delle fonti di dati. Il piano della metodologia di monitoraggio comprende la documentazione dettagliata, completa e trasparente di tutte le pertinenti fasi di rilevamento dei dati, e contiene almeno gli elementi di cui all'allegato VI.

2. Per ogni parametro di cui all'allegato IV, il gestore seleziona un metodo di monitoraggio in base ai principi di cui all'articolo 7 e ai requisiti metodologici di cui all'allegato VII. Sulla base della valutazione dei rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, e delle procedure di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nella scelta dei metodi di monitoraggio il gestore deve dare la preferenza ai metodi di monitoraggio che danno risultati più affidabili, riducono al minimo il rischio di lacune nei dati, e sono meno esposti a rischi intrinseci, compresi i rischi di controllo. Il metodo scelto deve essere documentato nel piano della metodologia di monitoraggio.

3. Quando nell'allegato VI si fa riferimento a una procedura, e ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, il gestore deve istituire, documentare, attuare e mantenere tale procedura separatamente dal piano della metodologia di monitoraggio. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure.

4. Il gestore presenta il piano della metodologia di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, entro la data fissata all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un termine anteriore per la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio e possono richiederne l'approvazione da parte dell'autorità competente prima della presentazione della domanda di assegnazione gratuita.

5. Il gestore, se presenta domanda di assegnazione gratuita, ma vi ha rinunciato per un precedente periodo di assegnazione, presenta il piano della metodologia di monitoraggio per approvazione non oltre sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Art. 9

Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio

1. Il gestore verifica periodicamente se il piano della metodologia di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto e se possa essere migliorato. A tal fine, il gestore tiene conto delle eventuali raccomandazioni sui miglioramenti contenute nella pertinente relazione di verifica.

2. Il gestore modifica il piano della metodologia di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:

a) si verificano nuove emissioni o nuovi livelli di attività, dovuti a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano della metodologia di monitoraggio;

b) l'uso di nuovi tipi di strumenti di misurazione, nuovi metodi di campionamento o analisi, nuove fonti di dati, o altri fattori, comportano una maggiore accuratezza nella determinazione dei dati comunicati;

c) i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;

d) il piano della metodologia di monitoraggio non è, o non è più, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

e) è necessario mettere in atto le raccomandazioni per il miglioramento del piano della metodologia di monitoraggio formulate nella relazione di verifica.

3. Il gestore notifica tempestivamente all'autorità competente ogni modifica prevista del piano della metodologia di monitoraggio. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il gestore a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno o entro un'altra data stabilita dallo Stato membro, modifiche previste del piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 5.

4. Ogni significativa modifica del piano della metodologia di monitoraggio ai sensi del paragrafo 5 è soggetta all'approvazione dell'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che una modifica notificata dal gestore come significativa non sia tale, ne informa il gestore.

5. Le seguenti modifiche del piano della metodologia di monitoraggio di un impianto sono considerate significative:

a) modifiche derivanti da modifiche dell'impianto, in particolare nuovi sottoimpianti, modifiche dei limiti dei sottoimpianti esistenti o chiusure di sottoimpianti;

b) il passaggio da una metodologia di monitoraggio indicata nelle sezioni da 4.4 a 4.6 dell'allegato VII a un'altra metodologia indicata in tali sezioni;

c) la modifica di un valore standard o di un metodo di stima indicato nel piano della metodologia di monitoraggio;

d) modifiche richieste dall'autorità competente al fine di garantire la conformità del piano della metodologia di monitoraggio con i requisiti del presente regolamento.

6. Il gestore registra tutte le modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio. In ciascuna registrazione deve essere riportato quanto segue:

a) una descrizione chiara della modifica apportata;

b) le ragioni dell'introduzione della modifica;

c) la data in cui la modifica prevista è stata comunicata all'autorità competente;

d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4;

e) la data di inizio dell'applicazione del piano della metodologia di monitoraggio modificato.

Art. 10

Divisione in sottoimpianti

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Ai fini della comunicazione dei dati e del monitoraggio, il gestore divide in sottoimpianti ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni dell'impianto sono attribuiti a uno o più sottoimpianti stabilendo, se del caso, un metodo per quantificare specifiche frazioni di materiali in ingresso, di materiali in uscita e di emissioni da attribuire ai singoli sottoimpianti.

2. Per l'attribuzione ai sottoimpianti dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni dell'impianto, il gestore deve eseguire le seguenti fasi in ordine successivo:

a) se uno qualsiasi dei prodotti specificati per i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato I viene prodotto nell'impianto, il gestore deve attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

b) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o a sottoimpianti di teleriscaldamento sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alla lettera a), il gestore li attribuisce ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o ai sottoimpianti di teleriscaldamento, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

c) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a) o b), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

d) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti con emissioni di processo sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a), b) o c), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti con emissioni di processo, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII.

2 bis. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NC, se il processo è utilizzato o meno per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e lo dimostra in modo soddisfacente per l'autorità competente.

3. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NACE e PRODCOM, se il processo è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Il gestore distingue inoltre la quantità di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento dal calore misurabile non utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Infine il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NC, se il processo è utilizzato o meno per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, e lo dimostra in modo soddisfacente per l'autorità competente.

4. Se l'impianto incluso nell'EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema, il gestore considera che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, a meno che non dimostri in modo soddisfacente per l'autorità competente che il consumatore del calore misurabile appartiene a un settore o un sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Per distinguere il calore misurabile attribuibile al sottoimpianto di teleriscaldamento, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che il calore misurabile è esportato per il teleriscaldamento.

Inoltre, se l'impianto incluso nell'EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema, il gestore comprova la quantità di calore misurabile usata per produrre le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956. A meno che il gestore non comprovi quanto sopra disposto in modo soddisfacente per l'autorità competente, tale calore si considera utilizzato per produrre le merci elencate nell'allegato I di detto regolamento.

5. Effettuando la ripartizione in conformità ai paragrafi 1 e 2, il gestore garantisce il rispetto di tutti i seguenti aspetti:

a) ognuno dei prodotti fisici dell'impianto è attribuito a un sottoimpianto senza omissioni o doppi conteggi;

b) il 100% del numero di tutti i flussi di fonti e delle emissioni dell'impianto elencati nel piano di monitoraggio dell'impianto approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 è attribuito ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, a meno che essi non si riferiscano a processi non ammissibili per l'assegnazione gratuita, quali la produzione di energia elettrica nell'impianto, la combustione in torcia per ragioni diverse dalla sicurezza non coperta da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, o la produzione di calore misurabile esportato verso altri impianti inclusi nell'EU ETS;

c) il 100% del quantitativo di calore misurabile netto ammissibile per l'assegnazione gratuita prodotto all'interno dell'impianto, o importato o esportato dall'impianto, nonché i quantitativi trasferiti tra sottoimpianti, sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;

d) per tutto il calore misurabile che i sottoimpianti hanno prodotto, importato o esportato, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto all'interno di un impianto incluso nell'EU ETS, importato da altri processi che producono calore, importato da entità non incluse nell'EU ETS o importato da impianti inclusi nell'EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;

e) quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, i quantitativi prodotti nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono attribuiti a tali sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;

[f) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto nei casi in cui intercambiabilità combustibile/energia elettrica è pertinente in conformità all'allegato I, sezione 2, la quantità pertinente di energia elettrica consumata è identificata e attribuita separatamente;] (lettera soppressa) (2)

g) se i materiali in uscita di un sottoimpianto contengono carbonio sotto forma di combustibili, prodotti, sottoprodotti o materie prime esportati per altri sottoimpianti o impianti, o gas di scarico, tali materiali in uscita sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, se non contemplati dalla lettera b);

h) le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dai processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), sono attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo nella misura in cui è possibile dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che tali emissioni sono il risultato diretto e immediato di uno dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, e che non derivano dalla successiva ossidazione del carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso in condizioni standard;

i) se le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di gas di scarico non utilizzati per la produzione di calore misurabile, di calore non misurabile o di energia elettrica si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto a seguito dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), il 75% della quantità del tenore di carbonio dei gas di scarico è considerato come convertito in CO2 e assegnato ad un sottoimpianto con emissioni di processo;

j) per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, in linea con le definizioni dei prodotti di cui all'allegato I;

[k) se il calore misurabile è recuperato da processi coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, per evitare il doppio conteggio, la relativa quantità di calore misurabile netto divisa per il rendimento di riferimento del 90% è dedotta dal combustibile di alimentazione. Il recupero di calore proveniente dai processi coperti da un sottoimpianto con emissioni di processo è trattato allo stesso modo.] (lettera soppressa) (2)

(1)

Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).

(2)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873.

Art. 11

Sistema di controllo

1. Il gestore individua le fonti di rischio di errori nel flusso di dati, dai dati primari ai dati definitivi nella relazione sui dati di riferimento e definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che le relazioni risultanti dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi al piano della metodologia di monitoraggio e rispettino il presente regolamento.

Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica.

2. Ai sensi del paragrafo 1, primo comma, il gestore stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, e include riferimenti a tali procedure nel piano della metodologia di monitoraggio in conformità all'articolo 8, paragrafo 3.

3. Le attività di controllo di cui al paragrafo 2, comprendono, se del caso:

a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura pertinenti;

b) l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1;

c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;

d) le revisioni interne e la convalida dei dati;

e) le rettifiche e le azioni correttive;

f) il controllo dei processi esternalizzati;

g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell'uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati.

Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.

Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.

5. Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il gestore rivede e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui al paragrafo 2.

La revisione e la convalida dei dati devono comprendere:

a) la verifica della completezza dei dati;

b) il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto;

c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto;

d) confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, siano soddisfatti.

6. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), il gestore garantisce che, qualora le attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indugio.

7. Ai fini del paragrafo 3, lettera f), se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo di cui al paragrafo 1, il gestore svolge tutte le seguenti operazioni:

a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;

b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;

c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);

d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

8. Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.

Art. 12

Lacune nei dati

1. Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate.

Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato.

2. Qualora i dati pertinenti per la relazione sui dati di riferimento siano mancanti, per i quali il piano della metodologia di monitoraggio non indica metodi di monitoraggio alternativi o fonti alternative dei dati per confermare i dati o per colmare le lacune nei dati, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati sostitutivi prudenti per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante, in particolare, basati sulle migliori pratiche dell'industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti, e fornisce debita giustificazione delle lacune nei dati e dell'uso di tali metodi in un allegato alla relazione sui dati di riferimento.

3. Qualora una deviazione temporanea dal piano della metodologia di monitoraggio approvato avvenga in conformità del paragrafo 1, o nei casi in cui i dati per la relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 5, paragrafo 2, sono assenti, il gestore deve, senza indebito ritardo, elaborare una procedura scritta per evitare questo tipo di lacuna nei dati in futuro e modificare il piano della metodologia di monitoraggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Inoltre, il gestore valuta se e come si debbano aggiornare le attività di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e modifica tali attività di controllo e le relative procedure scritte, ove opportuno.

Art. 13

Utilizzo di modelli elettronici

Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

CAPO III

Norme di assegnazione

Art. 14

Misure nazionali di attuazione

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. L'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico da essa fornito e individua tutti gli impianti inclusi nell'EU ETS, compresi quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bis di detta direttiva e gli impianti che saranno inclusi nell'EU ETS a norma dell'articolo 24 della stessa.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun impianto esistente che richiede l'assegnazione gratuita di quote:

a) l'identificativo dell'impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell'impianto nel registro dell'Unione;

b) informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita;

c) l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto;

d) per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente;

d bis) se del caso, la valutazione dell'autorità competente sulla riduzione del 20 % dell'assegnazione gratuita in conformità dell'articolo 22 bis e dell'articolo 22 ter, paragrafo 1;

d ter) se del caso, il rispetto delle condizioni relative all'assegnazione gratuita supplementare del 30 % in conformità dell'articolo 22 ter, paragrafo 3;

e) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene a un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;

e bis) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se le merci prodotte sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, utilizzando gli eventuali codici NC;

f) per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV.

3. Non appena ricevuto l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'inclusione di ogni impianto nell'elenco e i relativi dati comunicati in conformità del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione non rifiuti l'inclusione dell'impianto nell'elenco, i dati sono usati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

5. Gli Stati membri stabiliscono e notificano per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione in questione, determinati in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 7, e degli articoli da 19 a 22.

6. Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del pertinente periodo di assegnazione applicando i fattori di cui all'allegato V del presente regolamento, con il quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, di detta direttiva per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del totale annuo a livello dell'Unione determinata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva, nonché della deroga concessa al 10 % dei sottoimpianti più efficienti di cui all'articolo 16, paragrafo 8, secondo comma, del presente regolamento. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e delle esclusioni a norma degli articoli 27 e 27 bis della stessa, a seconda dei casi.

7. Una volta determinato il fattore stabilito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel corso del pertinente periodo di assegnazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 8.

8. Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni e i piani ricevuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le quote in eccesso assegnate ai gestori siano debitamente restituite. In caso di mancata restituzione, l'autorità competente chiede all'amministratore del registro nazionale di detrarre il quantitativo di quote in eccesso dalla quantità di quote da assegnare al gestore. Gli Stati membri informano la Commissione di tali richieste.

Art. 15

Livello di attività storica per gli impianti esistenti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l'autorità competente provvede affinché i gestori rettifichino eventuali non conformità o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L'autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Sulla base della valutazione delle relazioni sui dati di riferimento e delle relazioni di verifica, gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun impianto e sottoimpianto per il pertinente periodo di riferimento. Gli Stati membri possono decidere di determinare i livelli di attività storica solo qualora i dati relativi a un impianto siano stati verificati e ritenuti conformi o se ritengono che le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.

3. Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla mediana della produzione annua storica del prodotto nell'impianto nel periodo di riferimento.

4. Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla mediana dell'importazione annua storica da un impianto incluso nell'EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l'anno.

Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla mediana dell'importazione annua storica da un impianto incluso nell'EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l'anno.

5. Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla mediana del consumo annuo storico di energia usata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l'anno.

6. Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell'impianto durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla mediana delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

7. Ai fini della determinazione dei valori della mediana di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l'impianto è stato in funzione per almeno un giorno.

Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l'anno civile di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.

Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono determinati quando è presentata la relazione sul livello di attività per il primo anno civile dopo l'anno civile di avvio del funzionamento normale.

8. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III sulla base della mediana della produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.

Art. 16

Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, lo Stato membro, sulla base di dati raccolti in conformità dell'articolo 14, calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021 per quanto riguarda il primo periodo di assegnazione, e successivamente ogni cinque anni.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in primo luogo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:

a) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione;

b) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento;

c) per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento;

d) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile per l'energia consumata;

e) per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.

Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato.

3. Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell'allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, se i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3.

4. Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.

4 bis. Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2, è moltiplicato per il pertinente fattore CBAM di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

5. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.

6. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto.

7. Quando determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri e i gestori provvedono affinché le emissioni e i livelli di attività non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un'assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all'allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.

8. Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente corrisponde al quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6.

In deroga al primo comma, il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è pari al 100 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto i cui sottoimpianti con livelli di emissioni di gas a effetto serra inferiori alla media del 10 % dei sottoimpianti più efficienti per i pertinenti parametri di riferimento nel periodo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE coprono più del 60 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto.

9. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 8, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Art. 17

Livello di attività storica per i nuovi entranti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun nuovo entrante e dei suoi sottoimpianti secondo le seguenti modalità:

a) il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto;

b) il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;

c) il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;

d) il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per il consumo di energia utilizzata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell'impianto;

e) il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell'unità di processo;

f) In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all'anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.

Art. 18

Assegnazione ai nuovi entranti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall'avvio del funzionamento normale dell'impianto, nel modo seguente:

a) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica;

b) per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.

Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai nuovi entranti, si applica mutatis mutandis l'articolo 16, paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 7.

2. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l'anno civile in cui ha luogo l'avvio del funzionamento normale corrisponde al valore del parametro di riferimento applicabile per ciascun sottoimpianto moltiplicato per il livello di attività di tale anno.

3. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il numero annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto.

Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica.

La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico.

5. Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione per il primo anno del pertinente periodo di assegnazione.

6. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Art. 19

Assegnazione per il cracking con vapore

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC», High Value Chemicals) corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica determinato in conformità dell'allegato III. Al risultato di questo calcolo si aggiungono 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione mediana storica di idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione mediana storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione mediana storica di HVC diverse dall'idrogeno e dall'etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.

Art. 20

Assegnazione per il cloruro di vinile monomero

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica della produzione di CVM espresso in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato, calcolate in base all'importazione storica netta di calore espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello d'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all'idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello dell'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente.

Art. 21

Flussi termici tra impianti

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto, determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, è sottratto il quantitativo relativo all'importazione storica di calore da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, nell'anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore del calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente.

Art. 22

Intercambiabilità combustibile/energia elettrica

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

[1. Per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto corrispondente a un parametro di riferimento di prodotto definito nell'allegato I, sezione 2, per il quale si è tenuto conto dell'intercambiabilità tra combustibile ed energia elettrica, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del pertinente parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate a norma del paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

2. Ai fini del calcolo delle emissioni derivanti dal calore netto importato, il quantitativo di calore misurabile per la produzione del prodotto interessato importato da impianti inclusi nell'EU ETS durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o il primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, è moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione.

3. Ai fini del calcolo delle emissioni indirette, le emissioni indirette corrispondenti si riferiscono al consumo di energia elettrica pertinente, come specificato nella definizione di processi ed emissioni di cui all'allegato I, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o nel primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresso in megawatt-ora per la produzione del prodotto in questione moltiplicato per 0,376 tonnellate di biossido di carbonio per megawatt-ora ed espresso in tonnellate di biossido di carbonio.]

Art. 22

Condizionalità dell'assegnazione gratuita rispetto all'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, all'impianto di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE è ridotto del 20 % in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva se il gestore non è in grado di dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che sono state attuate tutte le raccomandazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

In deroga al primo comma, non si applica la suddetta riduzione se il gestore è in grado di dimostrare all'autorità competente che sussiste una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di ammortamento degli investimenti necessari per attuare la raccomandazione è superiore a tre anni;

b) i costi di investimento per attuare la raccomandazione sono superiori a una delle soglie seguenti:

i) il 5 % del fatturato annuo dell'impianto o il 25 % del profitto dell'impianto, calcolato sulla base delle corrispondenti medie annue dei tre anni civili che precedono la data alla quale è presentata la domanda di assegnazione gratuita in conformità dell'articolo 4;

ii) il 50 % dell'equivalente economico medio annuo del quantitativo sottratto in conformità del primo comma dal quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 8, calcolato sulla base del prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

c) durante o dopo il periodo di riferimento pertinente sono state attuate altre misure che hanno determinato riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

d) le raccomandazioni non determinerebbero risparmi energetici entro i limiti di sistema del processo industriale svolto nell'impianto;

e) non si sono ancora verificate le condizioni operative specifiche dell'impianto, compresi i periodi di manutenzione programmati o non programmati, in base alle quali è stato determinato il periodo di ammortamento di cui alla lettera a);

f) le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state formulate nei primi quattro anni del periodo di riferimento.

2. Il gestore definisce, attua, documenta e mantiene una procedura per attuare le raccomandazioni e, se del caso, dimostrare l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Nel verificare la relazione sui dati di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Nel verificare, se del caso, la relazione annuale sul livello di attività in conformità dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissioine (2), il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. L'autorità competente considera attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il gestore dimostra di aver attuato integralmente le raccomandazioni;

b) il verificatore ha confermato l'attuazione integrale di cui alla lettera a) in conformità del paragrafo 3.

(1)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01).

Art. 22

Condizionalità dell'assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, è ridotto del 20 % per l'impianto in cui i livelli di emissione di gas a effetto serra di almeno uno dei suoi sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono stati superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017.

In deroga al primo comma, tale riduzione non si applica se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il gestore dell'impianto di cui al primo comma ha presentato all'autorità competente entro il 30 maggio 2024 un piano di neutralità climatica per le proprie attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE o, secondo il caso, in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento nell'ambito della domanda di assegnazione gratuita;

b) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato confermato dalla verifica effettuata in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;

c) l'autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.

2. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto non contribuisce per oltre il 20 % alla somma dei numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti nel periodo dal 2021 al 2025, calcolati in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto di teleriscaldamento, calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è aumentato del 30 % del numero calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, se il gestore del sottoimpianto di teleriscaldamento ha presentato una domanda in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento e se, per il periodo che si conclude alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impianto o la società di teleriscaldamento è ubicata in uno Stato membro che soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato VIII;

b) l'impianto o la società di teleriscaldamento ha investito un volume almeno equivalente al valore economico del numero aggiuntivo di quote gratuite per il periodo dal 2026 al 2030, conformemente agli obiettivi e ai traguardi intermedi stabiliti nel piano di neutralità climatica per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni quinto anno, i progressi compiuti verso il conseguimento della neutralità climatica;

c) gli investimenti di cui alla lettera b) determinano riduzioni significative delle emissioni prima del 2030;

d) l'impianto o la società di teleriscaldamento presenta un piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, o, secondo il caso, per le sue attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;

e) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è confermato dalla verifica effettuata in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;

f) l'autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.

Ai fini della lettera b), il valore economico del 30 % di quote supplementari è determinato moltiplicando il numero aggiuntivo di quote gratuite nel periodo dal 2026 al 2030 per il prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, applicabile all'impianto.

Ai fini della lettera c), le riduzioni delle emissioni sono significative se le emissioni specifiche, espresse in tonnellate di CO2 per terajoule di teleriscaldamento fornito, dell'impianto o della società di teleriscaldamento sono ridotte al di sotto delle emissioni specifiche medie durante il periodo di riferimento con un tasso di riduzione equivalente all'applicazione dei fattori lineari di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, a partire dall'anno intermedio del periodo di riferimento.

4. L'autorità competente verifica, entro il 30 settembre 2024, che il contenuto e il formato dei piani di neutralità climatica di cui ai paragrafi 1 e 3 siano conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441.

Art. 22

Non cumulabilità della riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

La riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter si applica all'impianto una sola volta nel periodo di assegnazione.

Art. 22

Aggiornamento dei piani di neutralità climatica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. I gestori, nei periodi specificati nel piano di neutralità climatica di cui all'articolo 22 ter e ogniqualvolta necessario, valutano l'efficacia del piano per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e attuano le eventuali azioni correttive per garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Qualsiasi aggiornamento deve incidere solo sui traguardi e sugli obiettivi futuri.

2. Se si aggiornano i traguardi e gli obiettivi del piano di neutralità climatica, il gestore presenta all'autorità competente senza indebito ritardo il piano aggiornato.

Art. 22

Pubblicazione del piano di neutralità climatica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Le autorità competenti pubblicano il piano di neutralità climatica presentato in applicazione dell'articolo 22 ter.

2. Se ritiene che il piano di neutralità climatica contenga elementi sensibili sotto il profilo commerciale che, se divulgati, lederebbero i suoi interessi commerciali, il gestore può chiedere all'autorità competente di non pubblicarli. Se la richiesta è giustificata l'autorità competente pubblica il piano di neutralità climatica senza tali elementi.

Art. 23

Modifiche del funzionamento di un impianto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. I gestori informano la pertinente autorità competente di eventuali modifiche relative al funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull'assegnazione all'impianto. Gli Stati membri possono fissare un termine per tale notifica e possono richiedere l'uso di modelli elettronici o specifici formati dei file.

2. Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, compreso il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione.

L'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti a norma del primo comma utilizzando il sistema elettronico gestito dalla Commissione.

3. La Commissione può respingere il numero annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto interessato.

4. La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l'autorità competente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nel catalogo degli atti di cui all'articolo 20 di tale direttiva.

Art. 24

Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote

1. Il gestore a cui è stata concessa l'assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all'autorità competente.

2. Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente comunica alla Commissione il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione come descritto all'articolo 23, paragrafo 2.

L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta una decisione in merito alla rinuncia e segue la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

4. Il gestore non ha il diritto di ritirare la domanda di cui al paragrafo 1 nello stesso periodo di assegnazione.

Art. 25

Fusioni e scissioni

1. I gestori di nuovi impianti derivanti da una fusione o da una scissione forniscono, a seconda dei casi, la seguente documentazione all'autorità competente:

a) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati;

b) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione;

c) la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile;

d) il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione.

2. Gli impianti derivanti da fusioni o scissioni presentano all'autorità competente le relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Se gli impianti prima della fusione o scissione erano nuovi entranti, i gestori comunicano all'autorità competente i dati dall'avvio del funzionamento normale.

3. Le fusioni o scissioni di impianti, comprese le scissioni all'interno del medesimo gruppo societario sono valutate dall'autorità competente. L'autorità competente notifica alla Commissione il cambiamento dei gestori.

Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione.

Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione.

[4. Sulla base dei livelli di attività storica dopo le fusioni o di scissioni, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni degli impianti dopo le fusioni o scissioni corrisponde al numero finale di assegnazioni gratuite di quote prima delle fusioni o scissioni.] (paragrafo soppresso) (1)

5. La Commissione riesamina ciascuna assegnazione di quote agli impianti dopo le fusioni o scissioni e comunica i risultati di tale valutazione all'autorità competente.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873.

Art. 26

Cessazione delle attività di un impianto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

1. Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti:

a) l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è scaduta o è stata revocata, compreso il caso in cui l'impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

b) l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile.

2. Se l'impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro non gli rilascia più quote di emissioni per il periodo restante dell'anno civile che decorre dal giorno della cessazione delle attività. Questi adeguamenti sono effettuati in misura proporzionale.

3. Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti che hanno sospeso l'attività fino a quando non si stabilisce che l'impianto riprenderà le attività.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 27

Abrogazione della decisione 2011/278/UE

La decisione 2011/278/UE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1° gennaio 2021.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873.

ALLEGATO IV

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Parametri per la raccolta di dati di riferimento

Fatto salvo il potere dell'autorità competente di chiedere informazioni supplementari conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, ai fini della relazione sui dati di riferimento i gestori presentano i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento pertinente. Per i nuovi entranti, la relazione comprende i dati di cui alle sezioni 1 e 2 a livello di impianto e sottoimpianto.

1. DATI GENERALI SULL'IMPIANTO

1.1. Identificazione dell'impianto e del gestore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo dell'impianto;

b) identificativo dell'impianto utilizzato nel registro dell'Unione;

c) identificativo dell'autorizzazione e data di rilascio della prima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra ricevuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE;

d) identificativo dell'autorizzazione e data dell'ultima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, se applicabile;

e) nome e indirizzo del gestore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa.

1.2. Informazioni sul verificatore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del verificatore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa;

b) nome dell'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;

c) numero di registrazione rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento.

1.3. Informazioni sull'attività

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell'impianto;

b) codice NACE (revisione 2) dell'impianto di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [1];

c) se l'impianto rientra in una o più categorie che possono essere escluse dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE:

- emissioni inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2(e) l'anno e, se del caso, potenza termica nominale inferiore a 35 MW;

- ospedale;

- emissioni inferiori alle 2 500 tonnellate di CO2(e) all'anno;

- in funzione meno di 300 ore l'anno.

d) potenza termica nominale totale per tutte le attività pertinenti conformemente all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

1.4. Attuazione delle disposizioni degli articoli 22 bis e 22 ter in materia di condizionalità

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) se per l'impianto è stata redatta una relazione di audit energetico o è stato attuato un sistema certificato di gestione dell'energia a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

b) se vi sono raccomandazioni in sospeso nell'ambito della relazione di audit energetico o del sistema certificato di gestione dell'energia a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

c) se l'impianto è un impianto di teleriscaldamento ammissibile all'assegnazione supplementare a titolo gratuito in applicazione dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, e se l'operatore intende chiedere tale assegnazione supplementare;

d) per tutti i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se i livelli di emissione di gas a effetto serra sono stati superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017;

e) ove pertinente, se è stato presentato un piano in materia di neutralità climatica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441;

f) informazioni dettagliate sul rispetto delle condizioni per l'assegnazione gratuita conformemente agli articoli 22 bis e 22 ter.

1.5. Elenco dei sottoimpianti

Questa voce contiene un elenco di tutti i sottoimpianti dell'impianto.

1.6. Elenco dei collegamenti ad altri impianti EU ETS o entità che non rientrano nell'EU ETS per il trasferimento di calore misurabile, prodotti intermedi, gas di scarico o CO2 da utilizzare in tale impianto o per lo stoccaggio geologico permanente

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ciascun impianto o entità collegati:

a) nome dell'impianto o dell'entità collegata;

b) tipo di connessione (importazione o esportazione: calore misurabile, gas di scarico, CO2);

c) l'impianto o l'entità rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS?

- In caso affermativo, identificativo dell'impianto/dell'entità nel registro, identificativo dell'autorizzazione, persona da contattare;

- In caso negativo, nome e indirizzo dell'entità, persona di contatto.

2. DATI ANNUI DETTAGLIATI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

2.1. Dati annui dettagliati sulle emissioni verificate a livello di impianto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun flusso di fonti: i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo utilizzati, emissioni da combustibili fossili, le emissioni da biomassa, in caso di combustibili (anche se utilizzati come input di processo) l'energia in ingresso calcolata a partire dal potere calorifico netto (NCV);

b) per ogni fonte di emissione per la quale sono stati utilizzati i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni: emissioni da combustibili fossili, emissioni da biomassa, media oraria annua della concentrazione di gas a effetto serra e flusso di gas effluenti; in caso di CO2: dati sostitutivi per l'energia in ingresso associata alle emissioni;

c) se si utilizza un approccio alternativo a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012, le emissioni da combustibili fossili e da biomassa determinate, i dati sostitutivi relativi all'energia in ingresso associata alle emissioni, se del caso;

d) il quantitativo di CO2 trasferito importato e/o esportato.

Gli Stati membri possono decidere di consentire ai gestori di comunicare solo i dati aggregati delle emissioni.

2.2. Emissioni annue per sottoimpianto

Questa voce comprende un bilancio completo delle emissioni, indicando le quantità di emissioni attribuibili a ogni sottoimpianto.

2.3. Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di calore Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la quantità totale di energia in ingresso utilizzata nell'impianto contenuta nei combustibili e nei materiali (ad esempio calore esotermico da reazioni chimiche);

b) se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico importati;

c) se del caso, la quantità di energia contenuta nei combustibili esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS direttamente collegati tecnicamente;

d) se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS;

e) la quantità di energia in ingresso da combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica;

f) la quantità di energia in ingresso da combustibili attribuita a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e per quelli non soggetti a rilocalizzazione) e, per ogni quantità, la parte utilizzata per produrre le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;

g) la quantità di combustibile ed energia elettrica utilizzata per la produzione di calore misurabile;

h) la quantità totale di calore prodotta nell'impianto;

i) la quantità netta di calore misurabile importata da impianti inclusi nell'EU ETS;

j) la quantità netta di calore misurabile importata da impianti ed entità non inclusi nell'EU ETS o inclusi nell'EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;

k) la quantità netta di calore misurabile consumata per la produzione di energia elettrica nell'impianto;

l) la quantità netta di calore misurabile consumata dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto all'interno dell'impianto;

m) la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti inclusi nell'EU ETS;

n) la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS o inclusi nell'EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;

o) la quantità netta di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento;

p) la quantità netta di calore misurabile attribuibile a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e non soggetti a rilocalizzazione) e, per ogni quantità, la parte utilizzata per produrre le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;

q) la quantità delle perdite di calore, se non già inclusa nei dati di cui alle lettere da a) a p).

2.4. Attribuzione annua di energia ai sottoimpianti

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la quantità di energia in ingresso da combustibili, energia elettrica e materiali (ad esempio calore esotermico da reazioni chimiche), compreso il rispettivo fattore di emissione, per:

- ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

- ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e per il teleriscaldamento;

- ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

b) la quantità di calore misurabile importata:

- da ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

- da sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'acido nitrico;

- da sottoimpianti che producono pasta per carta;

c) la quantità di calore misurabile esportata da:

- ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

2.5. Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di energia elettrica

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la quantità totale di energia elettrica prodotta da combustibili;

b) la quantità totale di altra energia elettrica prodotta;

c) la quantità totale di energia elettrica importata dalla rete o da altri impianti;

d) la quantità totale di energia elettrica esportata verso la rete o altri impianti;

e) la quantità totale di calore prodotto nell'impianto;

f) per il consumo di energia elettrica all'interno dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I, sezione 2, la quantità di energia elettrica consumata all'interno dei limiti del sistema.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) devono essere comunicate solo dagli impianti che producono energia elettrica.

2.6. Ulteriori dati annui per i sottoimpianti

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la quantità di calore misurabile attribuita al sottoimpianto importata da entità o processi non inclusi nell'EU ETS o da impianti inclusi nell'EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;

b) se del caso, per ogni sottoimpianto un elenco dei prodotti realizzati entro i limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici dell'elenco PRODCOM di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio [3], basati sui codici NACE-4 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [4] (NACE rev. 2) e la quantità prodotta. L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

bb) se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC e la quantità prodotta;

c) in deroga alla lettera b), per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, se il calore misurabile è esportato verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS, i codici NACE-4 (NACE rev.2) di tali impianti o entità e i codici NC delle merci ivi prodotte;

d) se del caso e se è a disposizione del gestore, per ogni sottoimpianto, il fattore di emissione del mix di combustibili relativo al calore misurabile importato o esportato;

e) se del caso, per ogni sottoimpianto, la quantità e il fattore di emissione dei gas di scarico importati ed esportati;

f) se del caso, per ogni sottoimpianto, il contenuto energetico (potere calorifico netto) dei gas di scarico importati ed esportati.

2.7. Dati annui relativi all'attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla produzione annua del prodotto, come specificato nell'allegato I, nell'unità elencata in tale allegato;

b) un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (in base alla classificazione NACE rev. 2). L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

bb) se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC;

c) la quantità di CO2 importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

d) la denominazione e la quantità dei prodotti intermedi esportati o importati coperti da sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

e) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alle raffinerie o agli idrocarburi aromatici, il rendimento annuo per ogni funzione CWT, come specificato nell'allegato II;

f) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce o alla calce dolomitica, la quantità di produzione annua non corretta e i valori medi annui per mCaO e mMgO conformemente all'allegato III;

g) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore la produzione totale annua di HVC e la quantità di carica supplementare, espressa in quantità di idrogeno, etilene e altri HVC;

h) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al gas di sintesi, la quantità annua prodotta di idrogeno o di gas di sintesi espressa in metri cubi normalizzati/anno a 0 °C e 101,325 kPa e la frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione annua nella miscela di idrogeno e monossido di carbonio;

i) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a ossido di etilene/glicoli etilenici, i livelli annui di produzione di ossido di etilene, etilenglicole, dietilenglicole e trietilenglicole;

j) se del caso, per un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero, il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno;

k) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il livello di produzione annua della rispettiva pasta e la quantità annua di pasta immessa sul mercato e non trasformata in carta nello stesso impianto o in altri impianti connessi tecnicamente a tale impianto;

l) se del caso, la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti entro i limiti del sistema del rispettivo sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e bruciati in torcia all'interno o al di fuori dei limiti del sistema di tale sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzati ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.

3. DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

3.1. Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a) un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (NACE rev. 2);

aa) se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC;

b) il livello di attività;

c) le emissioni attribuite, a eccezione delle emissioni legate all'importazione di calore misurabile da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

d) la quantità di calore misurabile importato da altri sottoimpianti, impianti o altre entità, compreso il fattore di emissione, se noto;

e) la quantità di calore misurabile esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

f) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico provenienti da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

g) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti;

h) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico esportati verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

i) per i parametri di riferimento di cui all'allegato I, sezione 2, la quantità di energia elettrica consumata all'interno dei limiti del sistema;

j) la quantità di energia elettrica prodotta;

k) la quantità di CO2 trasferita importata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

l) la quantità di CO2 trasferita esportata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

m) l'esportazione o l'importazione di prodotti intermedi coperti da un parametro di riferimento di prodotto (sì/no) e la descrizione del tipo di prodotto intermedio, se del caso;

n) la quantità di carica supplementare espressa come quantità di idrogeno, etilene e altri HVC, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore;

o) il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero;

p) per il parametro di riferimento di prodotto relativo all'idrogeno, la quantità di idrogeno e monossido di carbonio prodotti.

3.2. Dati annui per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a) la quantità di calore misurabile netto prodotto in ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o sottoimpianto di teleriscaldamento;

aa) la quantità di calore misurabile netto prodotto a partire dall'energia elettrica in ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o sottoimpianto di teleriscaldamento;

b) le emissioni attribuite alla produzione di calore misurabile;

c) il livello di attività del sottoimpianto;

d) la quantità di calore misurabile prodotto, importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

e) la quantità di energia elettrica prodotta.

3.3. Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a) il livello di attività;

b) le emissioni attribuite.

ALLEGATO V

Fattori applicabili per ridurre l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

Anno Valore del fattore
2021 0,300
2022 0,300
2023 0,300
2024 0,300
2025 0,300
2026 0,300
2027 0,225
2028 0,150
2029 0,075
2030 0,000

.

ALLEGATO VI

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Contenuti minimi del piano della metodologia di monitoraggio

Il piano della metodologia di monitoraggio contiene almeno le informazioni che si indicano di seguito.

1. Informazioni generali sull'impianto:

a) informazioni che identificano l'impianto e il gestore, compreso l'identificativo dell'impianto utilizzato nel registro dell'Unione;

b) informazioni che identificano la versione del piano della metodologia di monitoraggio, la data di approvazione da parte dell'autorità competente e la data a decorrere dalla quale esso è applicabile;

c) una descrizione dell'impianto, compresa in particolare una descrizione dei principali processi effettuati, un elenco delle fonti di emissioni, un diagramma di flusso e un piano dell'impianto che consentano la comprensione dei principali flussi di materiale e di energia;

d) un diagramma che comprende almeno le seguenti informazioni:

- gli elementi tecnici dell'impianto, con indicazione delle fonti delle emissioni e delle unità che consumano e producono calore;

- tutti i flussi di energia e materiali, in particolare i flussi delle fonti, il calore misurabile e non misurabile, l'energia elettrica, se del caso, e i gas di scarico;

- i punti di misurazione e gli strumenti di misurazione;

- i limiti dei sottoimpianti, compresa la suddivisione tra sottoimpianti che servono settori considerati a rischio di rilocalizzazione del carbonio e sottoimpianti che servono altri settori, in base alla classificazione NACE rev.2 o al PRODCOM, e la suddivisione tra sottoimpianti in cui sono prodotte le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e sottoimpianti in cui sono prodotte altre merci, in base ai codici NC;

e) un elenco e una descrizione dei collegamenti ad altri impianti EU ETS o a entità non incluse nell'EU ETS per il trasferimento di calore misurabile, prodotti intermedi, gas di scarico o CO2 per l'uso nell'impianto in questione o lo stoccaggio geologico permanente, compreso il nome, l'indirizzo e una persona di contatto dell'impianto o entità collegati e il suo identificativo unico nel registro dell'Unione, se del caso;

f) un riferimento alla procedura applicata per gestire l'attribuzione delle responsabilità di monitoraggio e comunicazione nell'impianto e per gestire le competenze del personale responsabile;

g) un riferimento alla procedura applicata per la valutazione periodica dell'adeguatezza del piano della metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; tale procedura garantisce in particolare che metodi di monitoraggio siano in vigore per tutti i dati di cui all'allegato IV pertinenti per l'impianto, e che siano utilizzate le fonti di dati della massima accuratezza disponibili a norma dell'allegato VII, sezione 4;

h) un riferimento alle procedure scritte da applicare per le attività riguardanti il flusso dei dati e il controllo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, compresi, ove necessario, dei diagrammi esplicativi.

2. Informazioni sui sottoimpianti:

a) per ogni sottoimpianto, un riferimento alla procedura applicata per tenere traccia dei prodotti e delle merci fabbricati e i rispettivi codici PRODCOM e NC;

b) i limiti del sistema di ciascun sottoimpianto, indicando chiaramente quali unità tecniche sono incluse, una descrizione dei processi effettuati e dei materiali e carburanti in entrata, quali prodotti e materiali in uscita siano attribuiti a quale sottoimpianto; nel caso di un complesso di sottoimpianti, è compreso un diagramma di flusso dettagliato distinto per tali sottoimpianti;

c) una descrizione delle parti degli impianti che servono più di un sottoimpianto, compresi i sistemi di approvvigionamento di calore, le caldaie e le unità CHP utilizzate in comune;

d) per ogni sottoimpianto, se del caso, la descrizione dei metodi per assegnare parti di impianti che servono più di un sottoimpianto e le loro emissioni ai rispettivi sottoimpianti.

3. Metodi di monitoraggio a livello di impianto:

a) una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare il bilancio della produzione, del consumo, dell'importazione e dell'esportazione di calore a livello dell'intero impianto;

b) il metodo utilizzato per assicurare che le lacune nei dati e i doppi conteggi siano evitati.

4. Metodi di monitoraggio a livello di sottoimpianto:

a) una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare le emissioni dirette e, se del caso, il metodo per quantificare la quantità in valore assoluto o in percentuale dei flussi di fonti o le emissioni monitorate mediante metodologie fondate su misure in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 attribuite al sottoimpianto, se del caso;

b) una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità e i fattori di emissione dell'energia in ingresso da combustibili e dell'energia esportata contenuta nei combustibili, se del caso;

c) una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità e, se disponibili, i fattori di emissione dell'importazione, dell'esportazione, della produzione e del consumo di calore misurabile, se del caso;

d) una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare le quantità di energia elettrica consumata e prodotta e la parte interscambiabile del consumo, se del caso;

e) una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità, il contenuto energetico e i fattori di emissione dei gas di scarico importati, esportati, consumati e prodotti, se del caso;

f) una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare i quantitativi di CO2 trasferito importati o esportati, se del caso;

g) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare la produzione annua del prodotto, come specificato nell'allegato I, compresi, se del caso, i parametri supplementari di cui agli articoli 19 e 20 e agli allegati II e III; le descrizioni dei metodi utilizzati per quantificare i parametri da monitorare e comunicare comprendono, ove opportuno, le fasi di calcolo, le fonti di dati, le formule di calcolo, i fattori di calcolo pertinenti comprese le unità di misura, i controlli orizzontali e verticali per i dati utilizzati per comprovare i calcoli, le procedure su cui si fondano i piani di campionamento, le apparecchiature di misurazione utilizzate con riferimento al pertinente diagramma e una descrizione del modo in cui sono installate e sottoposti a manutenzione e l'elenco dei laboratori impegnati nell'espletamento delle relative procedure di analisi. Ove necessario, la descrizione include i risultati della valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). Per ogni pertinente formula di calcolo, il piano contiene un esempio che utilizza dati reali.

(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873.

ALLEGATO VIII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/873, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/873)

Determinazione degli Stati membri ammissibili in applicazione dell'articolo 22 ter, paragrafo 3

Gli impianti di alcuni Stati membri possono ottenere un'assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito per il teleriscaldamento a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

1. METODOLOGIA

A norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, affinché gli Stati membri possano ottenere un'assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito in applicazione dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, la media degli anni dal 2014 al 2018 deve rispettare la condizione seguente:

2. STATI MEMBRI AMMISSIBILI

Secondo la metodologia descritta al punto 1, gli impianti situati nei seguenti Stati membri possono ottenere un'assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito in applicazione dell'articolo 22 ter, paragrafo 3:

a) Bulgaria;

b) Cechia;

c) Lettonia;

d) Polonia.