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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/815 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2018 (1)

G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143

Regolamento che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/19)

(1)

Data modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 giugno 2019, n. L 145.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 giugno 2019

Applicabile dal: 1° gennaio 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2004/109/CE impone agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di rendere pubbliche le loro relazioni finanziarie annuali.

2) Gli emittenti dovrebbero redigere tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Il formato XHTML non richiede meccanismi specifici per essere convertito in un formato leggibile da utenti umani. Trattandosi di un formato elettronico per la presentazione delle informazioni non proprietario, esso è liberamente utilizzabile.

3) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standard («IFRS»), adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002. La decisione 2008/961/CE della Commissione (3) stabilisce che gli emittenti di paesi terzi quotati nell'Unione possono redigere i loro bilanci consolidati anche conformemente agli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board («IASB»).

4) L'adozione e l'uso degli IFRS mira a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci. Al fine di agevolarne ulteriormente l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità, i bilanci consolidati nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o agli IFRS emessi dallo IASB (entrambi di seguito denominati «bilanci consolidati IFRS») dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Il linguaggio XBRL è leggibile da un dispositivo automatico e consente l'utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni. Il linguaggio XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni ed è attualmente l'unico linguaggio di markup appropriato per marcare le informazioni contenute nei bilanci.

5) Un'analisi costi/benefici effettuata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha sostenuto il ricorso al linguaggio Inline XBRL per l'inserimento di markup XBRL nei documenti XHTML. Di conseguenza, dovrebbe essere utilizzata la tecnologia Inline XBRL.

6) L'utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l'applicazione di una tassonomia per convertire il testo leggibile da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. La tassonomia IFRS resa disponibile dalla Fondazione IFRS è una tassonomia consolidata elaborata per marcare le informazioni presentate secondo gli IFRS. L'utilizzo della tassonomia IFRS facilita la comparabilità a livello mondiale dei markup dei bilanci redatti conformemente agli IFRS. Di conseguenza, la tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione dovrebbe essere basata sulla tassonomia IFRS, di cui dovrebbe essere un'estensione.

7) Al fine di tener conto dell'adozione in futuro di IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, di eventuali modifiche alle specifiche XBRL o di altri sviluppi tecnici, o al fine di estendere gli obblighi di legge relativi alla marcatura delle informazioni nella relazione finanziaria annuale, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere aggiornate periodicamente sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA.

8) La tassonomia per l'utilizzo del linguaggio di markup XBRL è accessibile sotto forma di una serie di file XBRL elettronici («file della tassonomia XBRL»), che forniscono una rappresentazione strutturata degli elementi che costituiscono il nucleo sostanziale della tassonomia di base. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi dovrebbero essere resi disponibili agli emittenti in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Al fine di agevolare concretamente l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali, è estremamente importante che gli emittenti utilizzino file della tassonomia XBRL conformi a tutti i pertinenti requisiti tecnici e giuridici. Per facilitare il conseguimento di questo obiettivo, l'ESMA dovrebbe pubblicare i file della tassonomia XBRL sul proprio sito web in un formato leggibile da un dispositivo automatico e che possa essere scaricato gratuitamente.

9) Per motivi di trasparenza, accessibilità, analisi e comparabilità, quando la legislazione degli Stati membri consente o prescrive la marcatura di parti delle relazioni finanziarie annuali diverse dai bilanci consolidati IFRS ivi contenuti, per marcare queste parti gli emittenti dovrebbero utilizzare il linguaggio di markup XBRL e la tassonomia adeguata fornita a tal fine dallo Stato membro in cui sono registrati.

10) Per motivi di trasparenza, accessibilità, analisi e comparabilità, gli emittenti dovrebbero essere liberi di marcare le informazioni nei loro bilanci consolidati IFRS al massimo livello di dettaglio tecnicamente possibile. Per le stesse ragioni, dovrebbero essere stabilite anche norme tecniche obbligatorie sul livello minimo di granularità dei markup. Per quanto riguarda i principali documenti di bilancio nei bilanci consolidati IFRS, dovrebbe applicarsi una norma tecnica di taggatura dettagliata che ne preveda la marcatura completa. Per quanto riguarda le note ai bilanci consolidati IFRS, dovrebbe applicarsi una norma tecnica di taggatura di blocco in base alla quale sezioni intere delle note dovrebbero essere marcate utilizzando singoli elementi di tassonomia. La prescrizione relativa alla taggatura di blocco, tuttavia, non dovrebbe limitare la facoltà degli emittenti di marcare le note ai bilanci consolidati IFRS con un livello di granularità più elevato.

11) Allo scopo di facilitare l'effettiva attuazione del formato elettronico unico di comunicazione dovrebbero essere stabilite disposizioni particolareggiate sull'uso della tecnologia Inline XBRL. Per assistere gli emittenti e le società di software nello sviluppo del software per la redazione delle relazioni finanziarie annuali in conformità degli obblighi di legge ai sensi del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe fornire indicazioni sui problemi comunemente riscontrati durante la generazione di documenti istanza Inline XBRL.

12) Come previsto all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. Al fine di facilitare l'agevole attuazione della rendicontazione finanziaria in un formato leggibile da un dispositivo automatico, e in particolare per concedere agli emittenti un periodo di tempo ragionevole per adattarsi all'utilizzo della tecnologia XBRL, la marcatura obbligatoria delle note al bilancio dovrebbe applicarsi solo in relazione ai bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2022 o in data successiva.

13) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

14) Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento l'ESMA ha cooperato regolarmente e strettamente con l'Autorità bancaria europea e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dei settori bancario, dell'intermediazione finanziaria e assicurativo, in modo tale da garantire la coerenza intersettoriale delle attività e giungere a posizioni comuni.

15) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha effettuato test sul campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 390 del 31.12.2004.

(2)

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002).

(3)

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008).

(4)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica il formato elettronico unico di comunicazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, che gli emittenti sono tenuti ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «tassonomia di base»: l'insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all'allegato VI e la seguente raccolta di link:

a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;

b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia;

c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia;

d) linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base;

2) «tassonomia di estensione»: la serie combinata di elementi della tassonomia e la seguente raccolta di link, entrambi creati dall'emittente:

a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;

b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia;

c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia;

d) linkbase di definizione, che assicura la validità dimensionale del risultante documento istanza XBRL rispetto alla tassonomia di estensione;

3) «bilanci consolidati IFRS»: bilanci consolidati redatti conformemente agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o agli IFRS di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della decisione 2008/961/CE.

Art. 3

Formato elettronico unico di comunicazione

Gli emittenti redigono tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML.

Art. 4

Marcatura dei bilanci consolidati IFRS

1. Gli emittenti marcano i bilanci consolidati IFRS contenuti nelle relazioni finanziarie annuali.

2. Come minimo, gli emittenti marcano le informazioni specificate nell'allegato II, se presenti nei bilanci consolidati IFRS.

3. Gli emittenti possono marcare le informazioni presentate nei bilanci consolidati IFRS diverse da quelle di cui al paragrafo 2.

4. Per le marcature di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli emittenti utilizzano il linguaggio di markup XBRL e una tassonomia i cui elementi sono quelli della tassonomia di base. Se, conformemente al punto 4 dell'allegato IV, non è opportuno utilizzare elementi della tassonomia di base, gli emittenti creano gli elementi della tassonomia di estensione di cui all'allegato IV.

Art. 5

Marcatura di altre parti delle relazioni finanziarie annuali

1. Gli emittenti registrati negli Stati membri possono marcare tutte le parti delle loro relazioni finanziarie annuali diverse da quelle di cui all'articolo 4 se utilizzano il linguaggio di markup XBRL e una tassonomia specifica per tali parti fornita dallo Stato membro in cui sono registrati.

2. Gli emittenti registrati in paesi terzi non marcano alcuna parte delle loro relazioni finanziarie annuali diversa dai bilanci consolidati IFRS.

Art. 6

Regole comuni sulla marcatura

Per le marcature effettuate a norma degli articoli 4 e 5, gli emittenti rispettano le seguenti prescrizioni:

a) inserimento dei markup nelle relazioni finanziarie annuali in formato XHTML mediante le specifiche Inline XBRL di cui all'allegato III;

b) prescrizioni sulla marcatura e regole di deposito di cui all'allegato IV.

Art. 7

File della tassonomia XBRL

L'ESMA può pubblicare file della tassonomia XBRL basati sulla tassonomia di base leggibili da un dispositivo automatico e scaricabili. Tali file sono conformi ai criteri fissati nell'allegato V.

Art. 8

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018 Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2100, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1989, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/352, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2553 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/19, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/19)

Legenda per le tabelle degli allegati II, IV e VI

TIPO DI DATI/ ATTRIBUTO/ PREFISSO DEFINIZIONE
text block indica che il tipo di elemento è un blocco di testo; è utilizzato per marcare informazioni più estese, come le note, i principi contabili o le tabelle; i blocchi di testo sono voci non numeriche
text indica che il tipo di elemento è un testo (una sequenza di caratteri alfanumerici); è utilizzato per marcare informazioni descrittive poco estese; gli elementi di testo sono voci non numeriche
yyyy-mm-dd indica che il tipo di elemento è una data; questi elementi sono voci non numeriche
X indica che il tipo di elemento è monetario (un numero in una valuta dichiarata); questi elementi sono voci numeriche
X.XX indica che il tipo di elemento è un valore decimalizzato (ad esempio una percentuale o un valore "per azione"); questi elementi sono voci numeriche
shares indica che il tipo di elemento è un numero di azioni; questi elementi sono voci numeriche
table indica l'inizio di una struttura rappresentata da una tabella le cui righe e colonne alla loro intersezione contribuiscono alla definizione di un concetto finanziario
axis indica una proprietà dimensionale in una struttura tabulare
member indica un membro di una dimensione su un asse
guidance indica un elemento che agevola l'esplorazione del contenuto della tassonomia
role indica un elemento che rappresenta una sezione di una tassonomia, ad esempio il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico, ogni singola nota, ecc.
abstract indica un elemento di raggruppamento o un'intestazione
instant or duration indica che il valore monetario rappresenta uno stock (se "instant" [istantaneo]) o un flusso (se "duration" [durata])
credit or debit indica il saldo "naturale" dell'informazione
esef_cor prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2024-03-27/esef_cor"
esef_all prefisso applicato nella tabella dell'allegato VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2024-03-27/esef_all"
esma_technical prefisso applicato nella tabella dell'allegato VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical"
ifrs-full prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2024-03-27/ifrs-full"

_____________________

La Fondazione IFRS detiene i diritti d'autore e i diritti sulle banche dati relativi agli IFRS Taxonomy Materials (materiali per la tassonomia IFRS). Gli IFRS Taxonomy Materials sono prodotti utilizzando il linguaggio XBRL con l'autorizzazione di XBRL International. Nell'ambito del SEE, la Fondazione IFRS non farà valere i propri diritti sugli IFRS Taxonomy Materials in relazione alla redazione e all'utilizzo dei bilanci IFRS taggati nel quadro dell'applicazione degli IFRS. La Fondazione IFRS si riserva tutti gli altri diritti, compresi, ma non solo, i diritti al di fuori del SEE. E' severamente vietato l'uso commerciale, compresa la riproduzione. Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione IFRS alla pagina www.ifrs.org.

(1)

Il presente allegato è modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2100, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2553 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/19, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/19.

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/19, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/19)

Specifiche Inline XBRL applicabili

1. Gli emittenti provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia valido in relazione alla specifica Inline XBRL 1.1 e conforme al registro delle unità dell"XBRL.

2. Gli emittenti provvedono affinché i file della tassonomia di estensione XBRL dell'emittente siano validi in relazione alle specifiche XBRL 2.1 e XBRL Dimensions 1.0.

3. Gli emittenti trasmettono il documento istanza Inline XBRL e i file della tassonomia di estensione XBRL dell'emittente come un unico pacchetto informativo secondo la specifica Report Packages 1.0.

4. Gli emittenti provvedono affinché sia il documento istanza Inline XBRL sia la tassonomia di estensione dell'emittente siano conformi alle prescrizioni delle regole di marcatura e deposito di cui all'allegato IV.

ALLEGATO IV

Regole di marcatura e deposito

1. Gli emittenti provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL contenga dati di un singolo emittente, in modo tale che tutti gli identificativi delle entità nei contesti abbiano il medesimo contenuto.

2. Gli emittenti si identificano nel documento istanza Inline XBRL utilizzando gli identificativi delle persone giuridiche secondo la norma ISO 17442 per gli identificativi delle entità e gli schemi nei contesti XBRL.

3. Per marcare le informazioni gli emittenti utilizzano l'elemento della tassonomia di base il cui significato contabile più si avvicina a quello dell'informazione da marcare. Se è possibile utilizzare più elementi della tassonomia di base, gli emittenti dovrebbero selezionare l'elemento con l'ambito e/o il significato contabile più restrittivi.

4. Se l'elemento della tassonomia di base che più si avvicina al significato dell'informazione da marcare come richiesto dal punto 3 traviserebbe il significato contabile di detta informazione, gli emittenti creano un elemento della tassonomia di estensione e lo utilizzano per marcare l'informazione in questione. Tutti gli elementi della tassonomia di estensione creati

1) non duplicano il significato e l'ambito degli elementi della tassonomia di base;

2) identificano il proprio creatore;

3) si vedono assegnati un adeguato attributo di saldo;

4) hanno etichette standard nella lingua corrispondente alla lingua in cui è redatta la relazione finanziaria annuale. Si raccomanda di aggiungere etichette in altre lingue. Tutte le etichette corrispondono al significato contabile e all'ambito dei concetti aziendali sottostanti descritti.

5. Gli emittenti provvedono affinché ciascun elemento della tassonomia di estensione utilizzato per marcare un'informazione nella relazione finanziaria annuale sia incluso in almeno una gerarchia del linkbase di presentazione e del linkbase di definizione della tassonomia di estensione.

6. Gli emittenti utilizzano i linkbase di calcolo delle loro tassonomie di estensione per documentare le relazioni aritmetiche tra gli elementi numerici della tassonomia di base e /o della tassonomia di estensione, in particolare per le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia di base e/o della tassonomia di estensione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

7. Per individuare la parte dei bilanci cui si riferiscono i markup, gli emittenti utilizzano appositi elementi radice della tassonomia come punti di partenza per le rispettive parti dei bilanci nei linkbase di presentazione della tassonomia di estensione. I nomi degli elementi, le etichette e i prefissi di questi elementi radice della tassonomia sono indicati nella tabella 1.

Tabella

Nomi degli elementi, etichette e prefissi degli elementi radice

Prefisso Nome dell'elemento Etichetta
ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Segnaposto del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria - questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Segnaposto dell'utile (perdita) d'esercizio - questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, se tale prospetto è comunicato separatamente
ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Segnaposto del prospetto di conto economico complessivo - questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per il prospetto del conto economico complessivo, se tale prospetto è comunicato separatamente o se il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e il prospetto di conto economico complessivo sono combinati in un unico prospetto
ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Segnaposto del rendiconto finanziario - questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per il rendiconto finanziario
ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Segnaposto del prospetto delle variazioni di patrimonio netto - questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per il prospetto delle variazioni di patrimonio netto
esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Segnaposto delle note, dei criteri contabili e degli elementi obbligatori della tassonomia di base – questa voce DEVE essere utilizzata come punto di partenza per i markup delle informazioni integrative nelle note ai bilanci

.

Nei file della tassonomia XBRL preparati dall'ESMA dovrebbero essere inclusi anche gli appositi elementi radice della tassonomia.

8. Nelle loro tassonomie di estensione gli emittenti non sostituiscono le etichette o i riferimenti agli elementi della tassonomia di base. Agli elementi della tassonomia di base è possibile aggiungere etichette specifiche degli emittenti.

9. Gli emittenti provvedono affinché i propri elementi della tassonomia di estensione che marcano il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto e il rendiconto finanziario dei bilanci consolidati IFRS siano ancorati a uno o più elementi della tassonomia di base. In particolare:

(a) l'emittente ancora l'elemento della tassonomia di estensione all'elemento della tassonomia di base il cui ambito e/o significato contabile più ampio si avvicina di più all'elemento della tassonomia di estensione. L'emittente identifica la relazione dell'elemento della tassonomia di estensione in questione con l'elemento della tassonomia di base in questione nel linkbase di definizione della propria tassonomia di estensione. L'elemento della tassonomia di estensione compare come destinazione della relazione;

(b) l'emittente può ancorare l'elemento della tassonomia di estensione all'elemento o agli elementi della tassonomia di base il cui ambito e/o significato contabile più ristretto si avvicina di più all'elemento della tassonomia di estensione. L'emittente identifica la relazione dell'elemento della tassonomia di estensione in questione con l'elemento o gli elementi della tassonomia di base in questione nel linkbase di definizione della tassonomia di estensione. L'elemento della tassonomia di estensione compare come origine della relazione o delle relazioni. Se l'elemento della tassonomia di estensione combina più elementi della tassonomia di base, l'emittente ancora l'elemento della tassonomia di estensione a ciascuno degli elementi della tassonomia di base, ad eccezione di quelli ritenuti a ragione irrilevanti.

10. Nonostante il punto 9, gli emittenti non devono necessariamente ancorare ad un altro elemento della tassonomia di base un elemento della tassonomia di estensione utilizzato per marcare un'informazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nel rendiconto finanziario che costituisce un risultato parziale di altre informazioni dello stesso prospetto o rendiconto.

11. Gli emittenti fanno in modo che il tipo di dati e il tipo di periodo di un elemento della tassonomia utilizzato per marcare un'informazione riflettano il significato contabile dell'informazione marcata. Gli emittenti non definiscono né applicano un tipo personalizzato per un elemento della tassonomia, se un tipo idoneo è già definito dalle specifiche XBRL o nel registro dei tipi di dati XBRL.

12. Nel marcare le informazioni gli emittenti non utilizzano elementi numerici della tassonomia per marcare valori differenti per un dato contesto (entità, periodo e ripartizioni dimensionali), a meno che la differenza sia il risultato di un arrotondamento relativo alla presentazione delle stesse informazioni in una scala diversa in più parti della relazione finanziaria annuale.

13. Nel marcare le informazioni gli emittenti utilizzano gli elementi non numerici della tassonomia in modo tale da marcare tutte le informazioni che corrispondono alla definizione del rispettivo elemento. Gli emittenti non applicano i markup solo parzialmente o in modo selettivo.

14. Gli emittenti provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL non contenga codice eseguibile.

ALLEGATO V

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/19, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/19)

File della tassonomia XBRL

I file della tassonomia XBRL pubblicati dall'ESMA:

(a) identificano, come elementi XBRL, tutti gli elementi della tassonomia di base;

(b) impostano gli attributi degli elementi della tassonomia di base in base al loro tipo, come indicato nell'allegato I;

(c) forniscono etichette leggibili da utenti umani, come indicato nella tabella dell'allegato VI, indicando il significato degli elementi della tassonomia di base e i riferimenti;

(d) definiscono strutture che facilitano l'esplorazione del contenuto della tassonomia e la comprensione della definizione di un elemento della tassonomia di base nel contesto degli altri elementi della stessa tassonomia;

(e) definiscono relazioni che consentono agli emittenti di ancorare gli elementi della tassonomia di estensione agli elementi della tassonomia di base;

(f) sono validi secondo le specifiche XBRL 2.1 e le specifiche XBRL Dimensions 1.0 e sono confezionati secondo la specifica Reporting Package, come indicato nell'allegato III;

(g) contengono le informazioni tecniche necessarie per lo sviluppo di soluzioni informatiche in grado di supportare la produzione di relazioni finanziarie annuali armonizzate;

(h) indicano i periodi ai quali fanno riferimento.

(1)

Il presente allegato è modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2100, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1989, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/352, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2553 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/19, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/19.