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BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018

G.U.R.I. 29 ottobre 2018, n. 252

Attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.

TESTO COORDINATO (al Provvedimento Banca d'Italia 5 aprile 2022)

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, così come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4-bis del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca d'Italia di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366,

Emana

il seguente provvedimento:

La direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (PSD2) - così come la precedente direttiva 2007/64/CE (PSD1), che è stata abrogata dalla prima - esclude dal proprio ambito di applicazione, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni servizi e operazioni di pagamento.

Nel vigore della PSD1, gli operatori non erano tenuti a consultare le autorità competenti per verificare se le operazioni e i servizi da loro offerti rientrassero o meno nel regime di esclusione; ciò ha comportato un'applicazione disomogenea di tale regime tra gli Stati membri.

La PSD2, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, interviene su questo punto, prevedendo che i prestatori di servizi siano tenuti a fornire una descrizione dell'attività svolta alle autorità competenti, affinchè queste ultime possano valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017, il presente provvedimento definisce modalità e termini per la comunicazione alla Banca d'Italia delle informazioni necessarie alla suddetta valutazione.

L'obbligo di comunicazione sussiste nei seguenti casi:

1) per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;

2) per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o pre-alimentando il proprio conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia posta in essere:

a. per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

b. nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;

c. per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.

Per i soggetti di cui al numero 1), l'obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la comunicazione stessa sia superiore all'importo di 1 milione di euro.

Per i soggetti di cui al numero 2), l'obbligo di comunicazione sussiste a prescindere dal volume dell'attività.

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente; il requisito dell'indipendenza verrà valutato tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale certificazione può altresì essere effettuata dall'organo con funzione di controllo, ove presente, nonchè, per i soggetti di cui al numero 1), da una struttura interna competente a effettuare i controlli di compliance.

Le informazioni vengono trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando gli schemi allegati al presente provvedimento.

CAPITOLO I

Fonti normative, definizioni e ambito di applicazione

1.1. Fonti normative.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017 al fine di dare attuazione all'art. 3, lettere k) e l), e all'art. 37, commi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366.

1.2. Definizioni.

Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per «strumenti a spendibilità limitata» si intendono gli strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.

1.3. Destinatari della disciplina.

Il presente provvedimento si applica ai seguenti prestatori di servizi:

a) soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:

i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o

ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi, a condizione che il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti nell'anno solare precedente la data della segnalazione sia superiore all'importo di 1 milione di EUR;

b) ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o pre-alimentando il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50, che il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, un importo medio mensile pari a EUR 300, calcolato su base annuale e che l'operazione di pagamento sia posta in essere:

i) per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

ii) da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;

iii) da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 2, comma 2, lettera n), n. 2), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

CAPITOLO II

Soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata

2.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui alla successiva lettera f) della presente disposizione, i prestatori di servizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 1.3, Capitolo I, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.1, devono notificare alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;

b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

c) descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta:

servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; o

strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;

d) descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento:

alle caratteristiche dello strumento di pagamento utilizzato, e, nel caso di strumento pre-pagato, alle modalità di avvaloramento;

alle categorie di beni/servizi acquistabili tramite lo strumento di pagamento utilizzato;

ai locali e/o alle caratteristiche della rete limitata di prestatori di servizi presso cui lo strumento è spendibile;

e) descrizione dei flussi finanziari legati all'operazione di pagamento e delle relative modalità di regolamento;

f) con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite.

Le informazioni sopraelencate devono essere certificate:

i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 o, in alternativa,

ii) dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità.

2.2. Notifiche successive.

Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 2.1, lettere da a) a e), il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia, compilando esclusivamente le sezioni dello schema di cui all'Allegato A.1 che necessitano di aggiornamento. Resta fermo che la Banca d'Italia può richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario. (1)

[Entro il 30 aprile di ciascun anno solare, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera f), utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.2; si considera come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello in cui si effettua la notifica.] (capoverso soppresso) (2)

Qualora, alla fine di un periodo di riferimento successivo alla prima notifica effettuata, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con strumenti a spendibilità limitata risulti inferiore all'importo di 1 milione di EUR, il prestatore di servizi ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro il successivo 30 aprile, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.2. (3)

Qualora, in un momento successivo alla comunicazione effettuata ai sensi del periodo precedente, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con strumenti a spendibilità limitata sia nuovamente superiore all'importo di 1 milione di EUR, il prestatore di servizi è tenuto a effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 2.1 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato superato tale valore, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.1.

Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 2.1.

[2.3. Disciplina transitoria.

Entro il 30 aprile 2019, i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I, che già prestano i servizi di cui alla lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 2.1 con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Alle notifiche successive si applica il paragrafo 2.2.] (paragrafo abrogato) (4)

2.4. Modalità di trasmissione.

Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ssd@pec.bancaditalia.it utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità. (5)

2.5. Comunicazione della Banca d'Italia.

Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Banca d'Italia comunica al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con riferimento alla documentazione trasmessa.

CAPITOLO III

Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica

3.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento.

Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio, i prestatori di servizi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1.3, Capitolo I, devono notificare alla Banca d'Italia, utilizzando lo schema di cui all'Allegato B.1, le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;

b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

c) indicazione della fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta, tra le seguenti:

acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;

erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro, nel quadro di un'attività di beneficenza;

d) descrizione dei servizi offerti, con particolare riferimento:

alle modalità di pagamento utilizzate (addebito dell'operazione nella relativa fattura o addebito su conto pre-alimentato presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica);

alle categorie di servizi acquistabili;

alle organizzazioni senza scopo di lucro destinatarie delle erogazioni liberali;

e) descrizione delle misure di controllo predisposte per assicurare il rispetto dei limiti quantitativi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I;

f) numero di utenze che usufruiscono dei servizi e valore complessivo delle operazioni di pagamento.

Le informazioni sopraelencate devono essere certificate:

i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, o in alternativa

ii) dall'organo con funzione di controllo, ove presente.

3.2. Notifiche successive.

Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 3.1, lettere da a) a e), il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia, compilando esclusivamente le sezioni dello schema di cui all'Allegato B.1 che necessitano di aggiornamento. Resta fermo che la Banca d'Italia può richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario. (1)

[Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al paragrafo precedente, lettera f), utilizzando lo schema di cui all'Allegato B.2.] (capoverso soppresso) (2)

Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 3.1.

[3.3. Disciplina transitoria.

Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile del primo esercizio che si conclude successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che già prestano i servizi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 3.1.

Alle notifiche successive si applica il paragrafo 3.2.] (paragrafo abrogato) (4)

3.4. Modalità di trasmissione.

Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ssd@pec.bancaditalia.it utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità. (5)

3.5. Comunicazione della Banca d'Italia.

Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Banca d'Italia comunica al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con riferimento alla documentazione trasmessa.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

4.1. Entrata in vigore.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO A.1

[ALLEGATO A.2(allegato abrogato) (6)

ALLEGATO B.1

[ALLEGATO B.2(allegato abrogato) (6)