
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 5 aprile 2022
G.U.R.I. 16 aprile 2022, n. 90
Provvedimento di attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, relativo ai servizi di pagamento.
IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», così come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4-bis del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca d'Italia di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, di attuazione del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
Considerato il contenuto degli Orientamenti EBA sull'esclusione relativa alle reti limitate a norma della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicati in data 24 febbraio 2022;
Emana
il seguente provvedimento:
Modifiche al provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018
Alla fine del primo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le seguenti parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia può richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario».
Il secondo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, è soppresso.
L'allegato A.2, è abrogato.
Al terzo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, le parole: «alla fine del periodo di riferimento successivo all'ultima notifica effettuata» sono sostituite dalle parole: «alla fine di un periodo di riferimento successivo alla prima notifica effettuata».
Il paragrafo 2.3 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, è abrogato.
Al paragrafo 2.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it è sostituito da: ssd@pec.bancaditalia.it
Alla fine del primo capoverso del paragrafo 3.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le seguenti parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia può richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario».
Il secondo capoverso del paragrafo 3.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, è soppresso.
L'allegato B.2, è abrogato.
Il paragrafo 3.3 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, è abrogato.
Al paragrafo 3.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it è sostituito da: ssd@pec.bancaditalia.it