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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2019

G.U.R.S. 29 marzo 2019, n. 14

Riorganizzazione e approvazione del regolamento del registro tumori della Regione Sicilia istituito con legge regionale n. 5/2009, art. 27.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;

Viso il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di riordino del Sistema sanitario in Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;

Visto l'art. 18 della legge 6 gennaio 1981, n. 6, istitutiva dell'Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, art. 20, e successive integrazioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, che fanno riferimento all'istituzione sul territorio regionale e al finanziamento di registri tumori in alcune province;

Visto l'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, commi 31, 32, 33, 34 e 35;

Vista la circolare 13 luglio 2007, n. 1217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 10 agosto 2017 "Collaborazione delle strutture del servizio sanitario regionale alle attività di rilevazione dei registri tumori";

Visto il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, istitutiva della Rete regionale dei registri tumori, che affida all'Osservatorio epidemiologico regionale "la funzione di coordinamento, indirizzo e gestione dei dati a livello centrale";

Vista la delibera n. 192 del 28 luglio 2015, con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato il documento tecnico "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali delle aziende del servizio sanitario regionale" nel quale si riporta che le "Aziende sanitarie da cui dipendono i registri tumori devono prevedere nella definizione delle piante organiche una adeguata dotazione di risorse umane, al fine di garantire il funzionamento di tali registri secondo direttive che saranno emanate in un secondo momento";

Vista la nota prot./Serv./69246 del 10 settembre 2015, che prevede che le Aziende sanitarie provinciali o le Aziende ospedaliere da cui dipendono i registri tumori sono tenute a garantire una adeguata dotazione organica in grado di assicurare la qualità della rilevazione, ed in aggiunta, in relazione alle funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei dati a livello regionale della Rete dei registri tumori, come previsto dall'art 27 comma 2, della legge regionale n. 5/2009, una ulteriore figura professionale da preporre alla alimentazione, gestione e rilascio, a livello regionale, dei flussi informativi necessari al funzionamento dei rispettivi registri in modo da assicurare la necessaria interazione tra il livello regionale ed il livello locale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie" e l'allegato A che al punto A 2.2 relativamente al registro tumori prevede l'individuazione e l'indicazione del livello regionale presso cui è istituito;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 12 del 14 giugno 2016, con cui vengono riorganizzati i nuovi Dipartimenti in cui si articola l'Assessorato regionale della sanità;

Visto il D.P.R.S. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" agli articoli 85, comma 1, lett. b), art. 98 e art. 110;

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto assessoriale n. 18 del 14 marzo 2018, "Agenda Digitale Sicilia";

Visto il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, riguardante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il parere n. 227 del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2018, espresso ai sensi dell'art. 20, comma 2 e art. 154, comma 1, lett. g), del Codice per la protezione dei dati personali, sullo schema tipo definito dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Visto lo schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 21 giugno 2018 prot. n. 18/79/CR7c/C7 a seguito del parere reso dal Garante;

Considerata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo;

Considerato che le attività di coordinamento regionale di cui alla legge regionale n. 5/2009, art. 27, richiedono l'alimentazione, gestione, rilascio ed integrazione dei flussi informativi necessari oltreché la manutenzione ed aggiornamento della base dati centrale la relativa analisi statistica e la reportistica;

Ritenuto di dover prevedere indirizzi per il buon andamento dell'attività di registrazione dei tumori e adottare il Regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della Regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1

E' individuato, presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il Coordinamento regionale (CR) della rete siciliana dei registri tumori.

Il CR a livello centrale garantisce le attività regionali di coordinamento, di alimentazione, gestione, rilascio ed integrazione dei flussi informativi necessari oltreché di manutenzione ed aggiornamento della base dati centrale e della relativa analisi statistica nonché le funzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017.

Art. 2

Il CR a livello periferico è basato sui registri tumori individuati dalla normativa regionale e si articola in bacini territoriali configurati all'art. 27 della legge regionale n. 10/09 che fanno capo alle aziende sanitarie di seguito specificate:

- registro tumori integrato: per le province di Catania, Messina e Enna all'AUOP Catania e per la provincia di Siracusa alla ASP di Siracusa;

- registro tumori della Provincia di Palermo alla AUOP di Palermo;

- registro tumori delle Provincie di Trapani e Agrigento alla ASP Trapani;

- registro tumori delle Provincie Ragusa e Caltanissetta alla ASP Ragusa.

Il CR è coordinato dal dirigente generale del DASOE, o suo delegato, e si avvale di un Comitato tecnico scientifico composto dai responsabili dei registri tumori, per le attività di indirizzo strategico, e del personale in aggiunta specificatamente indicato per le funzioni di coordinamento regionale all'art. 4, per la necessaria interazione tra il livello regionale ed il livello locale.

Art. 3

Ai fini organizzativi le articolazioni territoriali dei CR di cui all'art. 2 vanno configurati all'interno delle Aziende sanitarie di appartenenza come Unità operative (UU.OO.) secondo le indicazioni di cui alla direttiva n. 69246 del 10 settembre 2015 ed i dirigenti ad esse preposti svolgono le funzioni di responsabile del registro tumori. Le suddette UU.OO. sono amministrate ai fini economico gestionali direttamente dalle rispettive Aziende sanitarie, nell'ambito della vigente normativa amministrativo contabile del servizio sanitario nazionale, con espresso divieto di trasferimento e gestione di assegnazioni del Fondo sanitario regionale ad organismi non ad esso afferenti.

Art. 4

Le Aziende sanitarie di cui all'art. 2, sedi di registro tumori, sono tenute a prevedere una adeguata dotazione organica ed idonea ad assicurare la qualità della rilevazione in rapporto al numero degli operatori che ha consentito il funzionamento del registro fino ad oggi, ed, in aggiunta, in relazione alle funzioni regionali di coordinamento e gestione e analisi cui all'art. 1, una ulteriore figura professionale da preporre a tale ultimo livello.

Tutto il personale di cui al presente articolo dovrà essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel settore della registrazione dei tumori ovvero nella gestione di basi di dati di livello regionale.

Il finanziamento annuale erogato a carico del Fondo sanitario regionale viene interamente riassorbito contestualmente alla previsione e copertura della dotazione organica.

Art. 5

Lo standard di copertura della rete siciliana dei registri tumori è pari al 100% della popolazione regionale. Entro il 30 maggio di ciascun anno i registri tumori sono tenuti alla trasmissione integrale dei tracciati record dei casi rilevati al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per l'aggiornamento della base dati regionale. I dati periodicamente aggiornati sono soggetti alle regole di valutazione e accreditamento previste dagli organismi internazionali e nazionali ai fini della validazione finale in termini di qualità, completezza e accuratezza.

Art. 6

E' approvato l'allegato 1 "Regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della Regione Sicilia", che costituisce parte integrante del presente decreto, comprensivo dell'allegato A "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il funzionamento del registro tumori".

Art. 7

Tutte le strutture territoriali e ospedaliere che gestiscono fonti informative necessarie alla registrazione e validazione dei casi sono tenute al trasferimento delle informazioni richieste dal registro tumori nell'ambito del regolamento di cui all'art. 6.

Art. 8

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 13 marzo 2019.

RAZZA