Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2019

G.U.R.I. 4 aprile 2019, n. 80

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto TUIR, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007-2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014-2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016-2017, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019;

Decreta:

Art. 1

Determinazione del numero dei capi di bestiame

1. Per il biennio 2018 e 2019, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2

Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato

1. Per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo art. 56, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del TUIR è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale delle finanze

LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

BLASI

ALLEGATO

TABELLA 1

Prima fascia:

seminativo irriguo;

seminativo arborato irriguo;

seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;

prato irriguo;

prato irriguo arborato;

prato a marcita;

prato a marcita arborato;

marcita.

Seconda fascia:

seminativo;

seminativo arborato;

seminativo pezza e fosso;

seminativo arborato pezza e fosso;

arativo; prato;

prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:

alpe;

pascolo;

pascolo arborato;

pascolo cespugliato;

pascolo con bosco ceduo;

pascolo con bosco misto;

pascolo con bosco d'alto fusto;

bosco;

bosco misto;

bosco d'alto fusto;

incolto produttivo.

Quarta fascia:

risai;

risaia stabile;

orto;

orto irriguo;

orto arborato;

orto arborato (o orto alberato) irriguo;

orto irriguo arborato;

orto frutteto;

orto pezza e fosso;

vigneto;

vigneto irriguo;

vigneto arborato;

vigneto per uva da tavola;

vigneto frutteto;

vigneto uliveto;

vigneto mandorleto;

uliveto;

uliveto agrumeto;

uliveto ficheto;

uliveto ficheto mandorleto;

uliveto frassineto;

uliveto frutteto;

uliveto sommaccheto;

uliveto vigneto;

uliveto sughereto;

uliveto mandorleto;

uliveto mandorleto pistacchieto;

frutteto;

frutteto irriguo;

agrumeto;

agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);

agrumeto irriguo;

agrumeto uliveto;

aranceto;

carrubeto;

castagneto;

castagneto da frutto;

castagneto frassineto;

chiusa;

eucalipteto;

ficheto;

ficodindieto;

ficodindiedo mandorlato;

frassineto;

gelseto;

limoneto;

mandorleto;

mandorleto ficheto;

mandorleto ficodindieto;

mandarineto;

noceto;

palmeto;

pescheto;

pioppeto;

pistacchieto;

pometo;

querceto;

querceto da ghianda;

saliceto;

salceto;

sughereto.

Quinta fascia:

canneto;

cappereto;

noccioleto;

noccioleto vigneto;

sommaccheto;

sommaccheto arborato;

sommaccheto mandorleto;

sommaccheto uliveto;

bosco ceduo.

Sesta fascia:

vivaio;

vivaio di piante ornamentali e floreali;

giardini;

orto a coltura floreale;

orto irriguo a coltura floreale;

orto vivaio con coltura floreale.

TABELLA 2

TABELLA 3