
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2019
G.U.R.I. 4 aprile 2019, n. 80
Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto TUIR, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007-2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014-2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016-2017, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019;
Decreta:
Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2018 e 2019, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.
Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo art. 56, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.
2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del TUIR è stabilito in misura pari a 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2019
Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA
Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
BLASI
ALLEGATO
TABELLA 1
Prima fascia:
seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.
Seconda fascia:
seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo; prato;
prato arborato (o prato alberato).
Terza fascia:
alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.
Quarta fascia:
risai;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindiedo mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.
Quinta fascia:
canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.
Sesta fascia:
vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.