
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 aprile 2019
G.U.R.S. 19 aprile 2019, n. 17
Disposizioni in materia di controlli sugli impianti di distribuzione dei carburanti.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";
Visto l'art. 15 della superiore legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8, recante "Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia";
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";
Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19, che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, recante "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi";
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dalla legge n. 205/2017, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ed, in particolare, l'art. 1, commi 98-119, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, nonché del relativo sistema sanzionatorio;
Visto il comma 100 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che amplia la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
Visto il comma 102 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che dispone che, contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'impianto ricade, ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 1, commi 112 e 113, della medesima legge, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al relativo adeguamento;
Viste le sentenze n. 428 del 29 dicembre 2004 e n. 183 del 12 luglio 2013, con le quali la Corte costituzionale afferma che in materia di impianti incompatibili la disciplina della sicurezza stradale è di "esclusiva spettanza dello Stato";
Visti, in particolare, i commi 112 e 113 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che, in ordine alla fattispecie di incompatibilità degli impianti in relazione agli aspetti attinenti la sicurezza stradale, così dispongono:
"112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";
Visto l'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che al comma 1, numero 7) così recita:
"1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.";
Visto l'Accordo dell'8 marzo 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, con il quale la Conferenza unificata ha adottato le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 100-119, della legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in materia di carburanti;
Visto, in particolare, il punto 4.5 del sopracitato Accordo della Conferenza unificata dell'8 marzo 2018, che in merito alla definizione di "Centri abitati" così recita:
"Centri abitati. Le incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 sono distinte, altresì, sulla base dell'ubicazione dell'impianto, che può essere localizzato all'interno o al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 4 del codice della strada. Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione.
Qualora il comune interessato non avesse ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l'interessato ai fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato anche tenendo conto di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29 dicembre 1997, n. 6709/97 (in Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1998, n. 38) recante direttive in ordine all'individuazione delle strade all'interno dei centri abitati.
Comunque laddove non sia previsto il centro abitato ed il comune non decida in proposito, l'impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato.";
Visto l'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha previsto l'emanazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti e depositi di distribuzione di oli e carburanti;
Visto l'art. 49, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";
Considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 98-119, ivi richiamate, per quanto concerne le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 presentate dai titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti (impianti compatibili, incompatibili o da adeguare), richiedono l'effettuazione di appositi controlli in ordine agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale;
Considerato, altresì, che in funzione delle vigenti disposizioni in materia di enti locali, le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria competenza territoriale e delle funzioni attribuite al Corpo di polizia municipale e al sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo, sono deputate anche al controllo del rispetto delle vigenti disposizioni in ordine al regolare svolgimento delle attività imprenditoriali;
Preso atto del contenuto delle note delle associazioni di categorie, nonché delle diverse segnalazioni pervenute in ordine a potenziali profili di irregolarità sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 98-119, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere e garantire un corretto sviluppo della concorrenza e del mercato, di dover provvedere ed uniformare l'attività di accertamento delle disposizioni di cui alla legge n. 124/2017 e di investire le amministrazioni comunali nell'attività di controllo sulla materia di che trattasi;
Ritenuto, infine, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;
Decreta:
Anagrafe ministeriale
1. Per le motivazioni di cui in premessa, in forza delle vigenti disposizioni in materia di enti locali, le amministrazioni comunali - nell'ambito della propria competenza territoriale e delle funzioni attribuite al Corpo di polizia municipale e al sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo, verificano le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rese in applicazione delle disposizioni di cui al comma 102 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, è accessibile attraverso il relativo portale web.
Verifica degli impianti non iscritti all'anagrafe ministeriale
1. L'Amministrazione regionale verifica la corrispondenza tra le autorizzazioni/concessioni rilasciate e gli impianti iscritti nell'anagrafe ministeriale.
2. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale non iscritti all'anagrafe di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Verifica degli impianti iscritti all'anagrafe ministeriale
1. Gli organi delle amministrazioni comunali preposti ai controlli effettuano le verifiche di cui all'articolo 1 entro il termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto ed, in particolare, verificano le dichiarazioni attestanti che l'impianto non ricada in una delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 1, commi 112 e 113, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, a seguito del relativo adeguamento, abbiano eliminato le cause di incompatibilità. (1)
2. Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 1, la localizzazione dell'impianto all'interno o al di fuori del centro abitato di cui ai commi 112 e 113 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è effettuata secondo le indicazioni di cui al Punto 4.5 "Centri abitati" dell'Accordo dell'8 marzo 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, con il quale la Conferenza unificata ha adottato le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 100-119, della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in materia di carburanti.
3. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 1, gli enti locali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni contenute nel codice della strada, con particolare riferimento al comma 1, numero 7), dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che definisce la denominazione di "carreggiata".
4. Per gli impianti ricadenti in una o più fattispecie di incompatibilità previste ai commi 109 e 110 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.124, sarà comminata la sanzione di cui al comma 109 dell'articolo 1 della stessa legge n. 124/2017.
5. Ai fini dell'emanazione di eventuali provvedimenti di revoca delle autorizzazioni, le amministrazioni comunali, a seguito degli accertamenti effettuati in forza delle disposizioni di cui al presente decreto, trasmettono le relative risultanze al Ministero dello sviluppo economico e all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il termine di cui al precedente comma 1.
6. La mancata trasmissione delle verifiche nel termine previsto al precedente comma 5 è intesa come conferma della compatibilità degli impianti registrati nell'anagrafe ministeriale, con la conseguente assunzione di responsabilità degli enti locali in ordine alla sicurezza stradale. (2)
7. Gli enti locali, in materia di dismissione degli impianti devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 115 al 118 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, 124.
Per la proroga, al 31 maggio 2025, del termine previsto dal comma annotato si rimanda al D.A. Attività Produttive 9 maggio 2024, n. 888.
Per modifiche al comma annotato si rimanda al D.A. Attività Produttive 9 maggio 2024, n. 888.
Controlli in materia di "Sospensione temporanea dell'attività"
1. Gli enti locali, nell'ambito della propria competenza territoriale e delle funzioni attribuite al Corpo di polizia municipale e al sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo, sono direttamente responsabili della verifica degli impianti di distribuzione dei carburanti che si avvalgono della "sospensione temporanea dell'attività" di cui all'articolo 15 del D.A. n. 1947 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii..
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti sottoposti a controllo privi dell'autorizzazione di "sospensione temporanea dell'attività" sono comunicati all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. (1)
Per modifiche al comma annotato si rimanda al D.A. Attività Produttive 9 maggio 2024, n. 888.
Pubblicazione e entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2019.
TURANO