
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2024, n. 888
G.U.R.S. 24 maggio 2024, n. 23
Modifica del decreto n. 1248 del 5 aprile 2019, concernente disposizioni in materia di controlli sugli impianti di distribuzione dei carburanti.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;
Vista la L.R. 5 agosto 1982, n. 97 recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";
Visto l'art. 15 della superiore L.R. 5 agosto 1982, n. 97 che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto l'art. 7 della L.R. 18 aprile 1989, n. 8 recante "Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia";
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57 recante "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";
Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19 che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 recante "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 33 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 recante "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che "Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7";
Vista la l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005";
Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 recante disposizioni sugli "Impianti autostradali di distribuzione carburanti";
Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;
Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti";
Visto l'art. 49, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016 n. 3 che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle Attività Produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;
Visto l'art. 49, comma 6, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";
Visti i Decreti dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017, n. 352/1.s del 7 marzo 2018, n. 2284 del 10 dicembre 2018 e n. 1248 del 05 aprile 2019 con i quali sono state emanate disposizioni concernenti "Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti";
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
Visto il comma 102 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che dispone che, contestualmente all'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 della medesima legge, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi. del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'impianto ricade, ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 1, commi 112 e 113; della medesima legge, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al relativo adeguamento;
Visto il D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019 recante "Disposizioni in materia di controlli sugli impianti di distribuzione carburanti" con il quale è stata disposta, in capo alle amministrazioni comunali, nell'ambito della propria competenza territoriale e delle funzioni attribuite al Corpo di polizia, la verifica delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rese in applicazione delle disposizioni di cui al comma 102 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Visto l'articolo 3 "Verifica degli impianti iscritti all'anagrafe carburanti" del suddetto D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019 che al comma 6 dispone "6. La mancata trasmissione delle verifiche nel termine previsto al precedente comma 5 è intesa come conferma della compatibilità degli impianti registrati nell'anagrafe ministeriale, con la conseguente assunzione di responsabilità degli enti locali in ordine alla sicurezza stradale."
Vista la Sentenza TAR - Sicilia - Sezione di Catania n. 3047 del 17/10/2023 che sancisce che "L'omessa trasmissione dell'esito delle verifiche ...... come conferma della compatibilità degli impianti registrati nell'anagrafe ministeriale, con conseguente responsabilità dei Comuni per i profili relativi alla sicurezza stradale non è condivisibile." in quanto l'Amministrazione ".... non può creare nuove ipotesi di silenzio significativo in sostituzione del legislatore; ne deriva che non possono essere attribuite agli eventuali comportamenti omissivi del Comune alcun significato giuridico";
Ritenuto pertanto di dover procedere con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 3 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019;
Ritenuto inoltre, in conseguenza della Sentenza del TAR - Sicilia - Sezione di Catania n. 3047 del 17/10/2023 di dover acquisire le risultanze delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi. del D.P.R. n. 445/2000, attestanti che l'impianto ricade, ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 1, commi 112 e 113 della medesima legge, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al relativo adeguamento;
Preso atto del contenuto delle note delle associazioni di categorie, nonché delle diverse segnalazioni pervenute in ordine a potenziali profili di irregolarità sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 98-119, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Ritenuto pertanto doveroso dare nuovo impulso alle attività di controllo, ciò nella considerazione che tali verifiche sono indubbiamente finalizzate anche all'accertamento di eventuali potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti dalla mancata corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, riguardanti la sicurezza della circolazione stradale;
Considerato che in osservanza dell'articolo 54 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la salvaguardia della pubblica incolumità è ascritta al Sindaco, quale ufficiale del Governo, le amministrazioni comunali, nonché il corpo di polizia municipale in considerazione delle specifiche competenze di verifica e controllo territoriale attribuite normativamente, dovranno provvedere alla verifica delle dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. 445/2000) attestante la compatibilità/incompatibilità degli impianti, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto di dover prevedere un ulteriore congruo termine per le verifiche disposte dal comma 1 dell'art. 3 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019;
Ritenuto che l'articolo 4 "Controlli in materia di sospensione temporanea dell'attività" del suddetto D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019 che al comma 2 dispone "Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a controllo privi dell'autorizzazione di "sospensione temporanea dell'attività" sono comunicati all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.", non risulta conforme a quanto disposto dall'art. 15 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2284 del 10 dicembre 2018 che sancisce, che la sospensione dell'attività non è sottoposta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione;
Visto il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Decreto Milleproroghe 2024), convertito con legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato il comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prorogando i termini per la dismissione semplificata degli impianti che cessano l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2024;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica dell'art. 3 commi 1 e 6 e dell'art. 4 comma 2 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019;
Visto l'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa il comma 6 dell'art. 3 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019 è abrogato.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine previsto al comma 1 dell'art. 3 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019, entro il quale le amministrazioni comunali dovranno effettuare le verifiche è fissato al 31/05/2025.
1. Per le motivazioni di cui in premessa il comma 2 dell'art. 4 del D.A. n. 1248 del 05 aprile 2019 è sostituito dal seguente:
"2. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a controllo privi della comunicazione di "sospensione temporanea dell'attività" inviata a mezzo PEC al SUAP territorialmente competente, così come previsto dal relativo modulo, dovranno essere comunicati all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.".
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2024.
TAMAJO