
ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 17 aprile 2019, n. 6
G.U.R.S. 3 maggio 2019, n. 19
Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali ed associazioni di volontariato e di accreditamento delle associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza- urgenza. (1)
Si rimanda alla C.A. Salute 25 settembre 2019 in ordine a chiarimenti relativi alla presente.
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE
e, p.c. AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA SICILIA
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA FAMIGLIA E LE POLITICHE SOCIALI
La presente circolare viene emanata per disciplinare, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, le modalità di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione sanitaria al trasporto ed eventualmente al soccorso di infermi e feriti a mezzo di autoambulanze.
ESCLUSIONI tra le personalità giuridiche: SEUS SCpA - Enti e Corpi dello Stato.
ESCLUSIONI di natura tecnica: vetture adibite esclusivamente a trasporti di tipo socio-sanitario.
Le strutture come sopra dettagliate, che intendono essere autorizzate ad effettuare servizio di trasporto infermi e le Associazioni che intendono accreditarsi, nel rispetto della vigente normativa, alle attività di supporto al trasporto in emergenza - urgenza dovranno:
1. presentare all'ASP domanda in carta semplice, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale, attestante l'iscrizione del soggetto al registro delle imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui in atto alla legge regionale n. 22 del 1994, completa di generalità, domicilio, e/o sede, codice fiscale, denominazione dell'organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative. L'ASP territorialmente competente verificherà la correttezza formale dell'istanza presentata ed emetterà apposito parere sull'esistenza dei requisiti tecnici ed igienico sanitari;
2. comunicare nella domanda, se si intende esercitare, oltre al trasporto ordinario, anche l'attività di soccorso di malati e feriti, al fine di ottenere una esplicita estensione dell'autorizzazione. In tal caso, l'Associazione dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, per quanto attiene ai mezzi, gli stessi dovranno avere i requisiti previsti dai DD.MM. del 17 dicembre 1987, n. 533 [N.d.R. recte: 17 dicembre 1987, n. 553], del 20 novembre 1997, n. 487, nonché dell'1 settembre 2009, n. 137. Gli automezzi impegnati nel servizio di emergenza sanitaria non dovranno, dalla data del rilascio della prima immatricolazione, avere più di sette anni di vita e/o non dovranno aver percorso più di km 250.000 giusta disposizione assessoriale prot. n. 52228 del 6 luglio 2018. I mezzi che avranno raggiunto anche uno solo di tali limiti, dovranno essere ritirati dal servizio e immediatamente sostituiti. Altresì le dotazioni dei mezzi devono corrispondere a quanto previsto dal D.A. n. 143 del 24 gennaio 2018;
3. documenti da presentare:
a) l'atto costitutivo conforme alla vigente normativa statale e regionale sul volontariato;
b) regolamento interno per lo svolgimento delle attività;
c) planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede a firma di tecnico abilitato, con le relative specifiche sulla destinazione dei locali; a tal fine risulta ininfluente la categoria di catastazione, purché i locali rispettino le norme di agibilità, come previsto dal D.lgs. n. 222/2016, e sicurezza ai sensi del T.U. 81/08. In assenza di catastazione (immobili di proprietà di enti pubblici e/o religiosi) dovrà essere allegata copia del certificato di collaudo statico. I locali dovranno essere individuati in:
- locali di direzione con servizio telefono per la ricezione delle richieste di intervento;
- locali per il personale in attesa di chiamata (soggiorno e spogliatoio);
- locali per la rimessa delle ambulanze, anche non attigui alla sede sociale/operativa, dotati di prese d'acqua per il lavaggio, chiusino idraulico nel pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio, lavatoio. In assenza di tali dotazioni, le associazioni di volontariato (ex legge n. 266/91) stipuleranno apposita convenzione con una ditta di autolavaggio per la pulizia esterna delle ambulanze, mentre per la sanificazione interna delle stesse dovrà essere predisposto apposito protocollo operativo di sanificazione a cura del direttore sanitario e/o medico sociale dell'organizzazione di volontariato;
d) copia della ricevuta di versamento, secondo quanto previsto dal Tariffario unico regionale di cui al decreto dell'Assessorato della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26, del 18 giugno 2004, da corrispondersi al numero di conto corrente delle AA.SS.PP. di competenza territoriale;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, dal rappresentante legale e/o dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 di:
1. non trovarsi, nella qualità di rappresentante legale della Società/Associazione................., in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
2. impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali incompatibilità che dovessero verificarsi in futuro;
g) copia fotostatica delle certificazioni dell'avvenuta revisione annuale delle apparecchiature elettromedicali presenti in ogni ambulanza;
h) tariffario dei servizi resi dall'Associazione/Società;
i) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che, per il funzionamento di ogni ambulanza e per ogni attività, il personale dovrà essere composto da almeno 2 unità tra autista e soccorritore, in possesso di idonei titoli formativi;
j) elenco delle autoambulanze con l'indicazione della tipologia di allestimento, numero di targa, il titolo di proprietà e con la descrizione delle caratteristiche tecniche che dovranno essere conformi a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti per l'allestimento di autoveicoli ad ambulanza e copia delle relative carte di circolazione. Per il caso specifico in cui l'Associazione di volontariato intende rendersi disponibile a supportare le attività del Sistema 118, nella qualità di "eccedenza", la personalità giuridica richiedente dovrà possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; si precisa che ove si intenda richiedere l'autorizzazione di un'autovettura allestita "automedica", la stessa deve possedere le caratteristiche di cui al D.A. n. 143 del 24 gennaio 2018 ed essere dotate di medico a bordo;
k) elenco delle attrezzature e dei materiali sanitari in dotazione a ciascun mezzo di trasporto;
l) indicazione del nominativo del direttore sanitario o del medico responsabile del servizio e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso. Sarà cura dell'Azienda sanitaria provinciale provvedere alla verifica dell'iscrizione all'Ordine dei medici del sanitario in parola e di altri eventuali medici corresponsabili del servizio.
Stessa procedura dovrà essere adottata per gli eventuali infermieri presenti, presso i rispettivi collegi di appartenenza;
m) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal direttore sanitario ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Istituto che li ha rilasciati, nonché l'iscrizione all'albo professionale con relativo numero e data; contestuale dichiarazione, nelle medesime modalità certificative di cui sopra, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente avendo assunto l'incarico di direttore sanitario presso l'Associazione/Società................................... sita in.......................... e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali incompatibilità che dovessero verificarsi in futuro;
n) copia di ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa regionale. Sono esenti da tale pagamento le Onlus, regolarmente registrate all'anagrafe unica presso l'Agenzia delle entrate regionale, e le associazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che rilasceranno apposita dichiarazione attestante l'esenzione;
o) elenco del personale a rapporto d'impiego o prestazione d'opera e di quello volontario, con indicazione delle relative mansioni (cognome - nome - codice fiscale - mansione svolta);
p) copia dell'attestato di frequenza per il personale adibito al servizio, al/ai corso/i di addestramento organizzato/ i in conformità a quanto in atto previsto dalla vigente normativa regionale, ovvero di programmi formativi autorizzati dall'Assessorato della salute;
q) attestazione del possesso della patente di guida, per il personale addetto alla conduzione del mezzo di trasporto;
r) indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto ed eventualmente di quelle secondarie, con l'indicazione del relativo ambito territoriale per lo svolgimento delle attività;
s) copia della documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;
t) dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato, rilasciata da ciascun addetto volontario e controfirmata dal responsabile dell'associazione;
u) trasmissione di copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da: responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione dei mezzi di trasporto, sia allo svolgimento delle attività di soccorso; copia delle polizze per infortuni del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.
Modifiche: per eventuali situazioni di cambiamento, modificazione, trasformazione, sia in riferimento ai punti di cui sopra, sia per ogni altra circostanza non menzionata, il responsabile legale avrà l'obbligo di comunicare le stesse all'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, che istruirà ex novo la procedura di autorizzazione, pena la perdita del diritto di esercitare l'attività.
L'Azienda sanitaria provinciale competente avrà l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a seguito di riscontro positivo dei requisiti previsti ed ha una validità biennale dalla data del rilascio. Ai sensi dall'art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, l'inerzia dell'amministrazione rilasciante equivale a silenzio inadempimento e non a silenzio assenso.
Allo scadere del biennio entro il quale ha piena validità l'autorizzazione sanitaria, il rappresentante legale della personalità giuridica che opera nel settore di che trattasi dovrà autocertificare nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 il mantenimento dei requisiti già posseduti ovvero dovrà presentare istanza integrativa per eventuali modifiche di natura amministrativa o tecnico/logistico che potrebbero, medio tempore, essere intervenute. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti minimi.
Obblighi documentali per le personalità giuridiche richiedenti:
1. fornire all'Assessorato regionale della salute ed all'Azienda sanitaria competente copia di ogni documentazione inerente l'autorizzazione sanitaria, a seguito del rilascio;
2. trasmettere all'ASP competente per territorio, entro il trentuno marzo di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente, comprendente i dati sui mezzi di trasporto in dotazione e sul personale in servizio;
3. comunicare all'ASP competente per territorio, con congruo preavviso, ove possibile, gli eventuali periodi di interruzione o chiusura definitiva delle attività, specificandone le motivazioni.
Obblighi di natura tecnica per le personalità giuridiche richiedenti:
1. provvedere, con la regolarità prescritta ed in caso di patologia che renda necessaria la sanificazione, alla generale pulizia ed alla disinfestazione degli ambienti, degli arredi, dei mezzi di trasporto e alla loro manutenzione.
Tali operazioni sono iscritte su apposito registro e controfirmate dal responsabile sanitario e dovranno essere effettuate presso idonei Centri di sanificazione;
2. provvedere alla regolare distribuzione dei DPI al personale secondo le disposizioni del T.U. n. 81/08, che, nel caso di Associazioni che lavorano a supporto del Sistema dell'emergenza-urgenza 118, dovranno recare esclusivamente la dicitura "118 Eccedenza";
3. provvedere all'identificazione dei mezzi di trasporto, qualora adoperati per il Sistema dell'emergenza-urgenza 118 n.q. di "eccedenza", con la medesima dicitura di cui al punto 2;
4. attenersi alle disposizioni emanate in materia di misure di prevenzione dell"HIV e di altri agenti patogeni.
In particolare, è obbligatoria la disinfezione e la disinfestazione dell'automezzo una volta al mese, per ridurre la carica batterica/parassitaria presente ed ogni qualvolta sia stato trasportato un malato affetto da malattia infettiva in fase contagiosa.
La circolare entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sono revocate tutte le disposizioni precedentemente emanate al riguardo e le disposizioni comunque in contrasto con la presente circolare.
L'Assessore: RAZZA