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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 25 settembre 2019

G.U.R.S. 18 ottobre 2019, n. 47

Chiarimenti alla circolare n. 6 del 17 aprile 2019 - "Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali ed Associazioni di volontariato e di accreditamento delle Associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza-urgenza".

ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c. AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI UU.TT.GG. PREFETTURE DELLA SICILIA

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA FAMIGLIA E LE POLITICHE SOCIALI

Facendo seguito all'incontro avvenuto in data 5 luglio 2019, a seguito di richiesta delle singole Associazioni di volontariato, nonché di talune ASP territoriali, avvenuto presso i locali del Dipartimento per la pianificazione strategica, Servizio 6, ai fini di esplicitare alcuni contenuti della circolare di cui in oggetto, cui ha fatto seguito la nota assessoriale prot. n. 63006 del 9 agosto 2019, quest'ultima che ha condiviso gli approfondimenti di cui sopra, si chiarisce quanto segue:

1) è in atto sospesa la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione sanitaria alle AA.SS.PP. competenti per territorio per la Croce Rossa Italiana, in attesa di parere ministeriale all'uopo richiesto;

2) pag. 2, punto 3, lettera c, comma 3, "locali per la rimessa delle ambulanze....": nel caso in cui l'Associazione sia priva di locali per la rimessa delle ambulanze, quest'ultima può stazionare in luogo pubblico, mettendo in pratica ogni precauzione di rito, così come stabilito dal principio civilistico della diligenza del buon padre di famiglia, ponendo così in equiparazione le ambulanze delle Associazioni private, con le ambulanze del Sistema ordinario di emergenza-urgenza S.U.E.S. 118. Rimane invariata la parte del medesimo comma, per la parte attinente le attività di sanificazione dell'ambulanza;

3) pag. 4, al capoverso titolato "Modifiche": si chiarisce, che non necessita l'istruzione ex novo della procedura di autorizzazione, per eventuali situazioni di cambiamento, modificazione, trasformazione..., ma necessita esclusivamente che la pratica venga integrata secondo le procedure previste dal D.lgs. n. 445/2000 [N.d.R. recte: D.P.R. n. 445/2000], in tema di autocertificazione;

4) per le ambulanze che non effettuano servizi in "eccedenza", andrà definitivamente acquisito l'allegato "tabella con le dotazioni sanitarie minime", che dovranno obbligatoriamente essere presenti a bordo;

5) le autorizzazioni sanitarie in atto vigenti si intendono cessate ipso iure alla loro naturale scadenza;

6) il D.lgs. n. 117/2017 si intende differito fino all'effettiva entrata in vigore del Registro Unico, fermo restando che si dovrà ottemperare alla modifica degli statuti delle Associazioni entro un anno dall'entrata in vigore del predetto Registro.

La direttiva si intende operativa a far data dalla ricezione della presente, trasmessa a mezzo PEC.

L'Assessore: RAZZA

ALLEGATO 1