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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2019

G.U.R.S. 10 maggio 2019, n. 20

Bando incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce l'art. 63 e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 62;

Visto il D.D.G. n. 2293/18 del 3 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2018) e s.m.i., con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2019 ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Visto l'art. 63, comma 3, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari di incarico di continuità assistenziale iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno tre anni in un elenco delle altre regioni;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

Visto l'art. 63, comma 4, dell'A.C.N. 23 marzo 2005 come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto l'art. 63, comma 11, dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale, per l'assegnazione degli incarichi di cui alla precedente lettera b), le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale dell'80% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e del 20% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto l'art. 1, comma 4, dell'Accordo regionale di continuità assistenziale del 6 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010;

Visto l'art. 63, comma 13, come sostituito dall'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 12, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i. ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista per i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Visto l'art. 63, comma 15, come sostituito dall'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC. Dalla data di pubblicazione nel sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2019;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 9 del decreto legge n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale", convertito con la legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N.;

Vista la proposta della Commissione salute del 20 marzo 2019 in ordine all'attuazione del predetto art. 9, che ha condiviso con le Regioni quanto segue:

a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale;

b) ai sensi dell'art. 63, comma 2, come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli incarichi vacanti presentano alla Regione domanda di partecipazione alle assegnazioni;

c) qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 63, comprese le procedure di cui al comma 3, uno o più incarichi di continuità assistenziale rimangano vacanti, la Regione interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione presso la quale stanno frequentando il corso che hanno presentato domanda secondo il seguente ordine:

1) medici frequentanti la terza annualità di frequenza al corso;

2) medici frequentanti la seconda annualità al corso;

3) medici frequentanti la prima annualità al corso;

Visto l'art. 63, comma 16, introdotto dall'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante P.E.C., con un preavviso di 15 giorni;

Vista la nota prot. n. 5220 del 21 gennaio 2019, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti relativi all'anno 2019;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle AA.SS.PP.;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, relativi all'anno 2019 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono suddivisi per Azienda sanitaria provinciale, come di seguito riportati:

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

- Presidio di Sambuca di Sicilia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Burgio: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Santo Stefano di Quisquina: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di San Biagio Platani: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Cianciana: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Alessandria della Rocca: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Casteltermini: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Canicattì: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

- Presidio di Caltanissetta 2° posto: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Santa Caterina Villarmosa: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Marianopoli: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Vallelunga: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Campofranco: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Serradifalco: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Riesi: 1 incarico - 24 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Catania

- Presidio di Acireale: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Belpasso: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Bronte: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Caltagirone: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Castel di Iudica: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Castiglione di Sicilia: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Catania: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Fiumefreddo: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Grammichele: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Grammichele: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Maniace: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Mascali: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Militello Val di Catania: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Mirabella Imbaccari: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Motta S. Anastasia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Piedimonte Etneo: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Ramacca: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Riposto: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di San Giovanni La Punta: 1 incarico - 12 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Enna

- Presidio di Barrafranca: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Villarosa: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Leonforte: 1 incarico - 24 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Messina

- Presidio di Cesarò: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Alessio Siculo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Santa Domenica Vittoria: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Milazzo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Panarea: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Filicudi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Vulcano: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Barcellona P. G.: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Gioiosa Marea: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Angelo di Brolo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Sinagra: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ucria: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Alcara Li Fusi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Capo D'Orlando: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Castell'Umberto: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Galati Mamertino: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Reitano: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Stefano di Camastra: 2 incarichi - 24 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Palermo

- Presidio di Finale di Pollina: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Campofelice di Roccella: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Castelbuono: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Capaci: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Carini: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Alimena: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Castellana Sicula: 2 incarichi - 24 h settimanali (di cui 1 dall'1 giugno 2019);

- Presidio di Collesano: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019)

- Presidio di Gangi: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Petralia Soprana: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019);

- Presidio di Polizzi Generosa: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Baucina: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ciminna: 2 incarichi - 24 h settimanali (di cui 1 dall'1 agosto 2019);

- Presidio di Marineo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Misilmeri: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Caccamo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Caltavuturo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Cerda: 2 incarichi - 24 h settimanali (dall'1 giugno 2019; 1 luglio 2019);

- Presidio di Sciara: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Termini Imerese: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Alia: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Castronovo di Sicilia: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Prizzi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Roccapalumba: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Valledolmo: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Vicari: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Bagheria: 3 incarichi - 24 h settimanali (di cui 2 dall'1 giugno 2019);

- Presidio di Bisacquino: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Campofiorito: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Chiusa Sclafani: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Contessa Entellina: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Corleone: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Giuliana: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Roccamena: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Camporeale: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Partinico: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Trappeto: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Partanna Mondello: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Settecannoli: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Lampedusa: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 giugno 2019);

- Presidio di Linosa: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ustica: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Villabate: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 giugno 2019);

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa - Presidio di Acate/Comiso: 1 incarico - 12+12 h settimanali;

- Presidio di Chiaramonte Gulfi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Giarratana: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ispica: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Marina di Ragusa: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Monterosso Almo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Pozzallo: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Contrada Pezze: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Scicli: 1 incarico - 24 h settimanali (dal 31 luglio 2019);

- Presidio di Scoglitti: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Vittoria/Scoglitti: 1 incarico - 12+12 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

- Presidio di Avola: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Pachino: 3 incarichi - 24 h settimanali (di cui 1 dall'1 luglio 2019);

- Presidio di Rosolini: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019);

- Presidio di Pachino/Rosolini: 1 incarico - 12+12 h settimanali;

- Presidio di Carlentini: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Lentini: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ferla: 2 incarichi - 24 h settimanali (di cui 1 dall'1 giugno 2019);

- Presidio di Floridia: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019);

- Presidio di Priolo Gargallo: 1 incarico - 24 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Trapani

- Presidio di Casa Santa/Erice: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Marettimo: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Paceco: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Levanzo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di San Vito lo Capo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Gibellina: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019)

- Presidio di Vita: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Campobello di Mazara: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Partanna: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Salaparuta: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Santa Ninfa: 1 incarico - 24 h settimanali (dall'1 luglio 2019);

- Presidio di Alcamo: 1 incarico - 24 h settimanali.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia, o nelle aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico di assistiti inferiore a 650. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2019, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale;

c) i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2019, autocertificandone il possesso.

Art. 3

Qualora espletate le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al superiore art. 2, rimangano incarichi vacanti, questo Assessorato comunicherà la disponibilità sul proprio sito chiedendo la pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC.

Art. 4

Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli artt. 2 e 3 del presente decreto, rimangano vacanti uno o più incarichi di continuità assistenziale, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentato la relativa istanza.

Art. 5

I medici interessati, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 63, comma 2, A.C.N. 21 giugno 2018) devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), "C" e "C1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale) e "D" e "D1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia) all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento Pianificazione strategica - Servizio 1 "Personale del S. S. R. - Dipendente e convenzionato " - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali intendono concorrere.

Art. 6

L'Assessorato regionale della salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione dei presidi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni. A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati nel sito dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 7

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 8

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2019, specificando il punteggio conseguito.

Art. 9

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono autocertificare il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale indicando, altresì, la data e il voto di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 4 del presente decreto devono dichiarare la data e il voto di laurea, nonché di essere iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, indicando il triennio e l'anno di frequenza.

Art. 11

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2019, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 63, comma 11, come sostituito dall'A.C.N. 21 giugno 2018, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 12

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "E".

Art. 13

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i medici di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2019; (per i medici di cui al precedente art. 9 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2016 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 16 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B1").

Art. 14

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2, lett. b) del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 15

I medici di cui all'art. 2, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 16

I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito provinciale carente, successivamente nella Regione Sicilia e da ultimo fuori Regione.

Art. 17

Espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi dovessero rimanere vacanti, la Regione comunicherà la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione nel sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre regioni valide per il 2019;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Art. 18

Qualora espletate le procedure di cui agli articoli precedenti rimangano ancora incarichi vacanti, saranno interpellati i medici di cui all'art. 4 del presente decreto, graduati secondo il seguente ordine:

a) medici frequentanti la terza annualità di frequenza al corso;

b) medici frequentanti la seconda annualità di frequenza al corso;

c) medici frequentanti la prima annualità di frequenza al corso a parità di annualità di frequenza i medici sono graduati in base ai seguenti criteri:

a) minore età al conseguimento della laurea;

b) voto di laurea;

c) anzianità di laurea; con priorità di interpello per i medici residenti, alla data di pubblicazione delle carenze, nell'ambito provinciale carente.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Art. 19

L'Assessorato regionale della salute, visto l'art. 6, comma 11, dell'A.C.N. 21 giugno 2018, per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto riserva una percentuale dell'80% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D.L.vo n. 277/03, e una percentuale del 20% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 20

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 63, comma 1, del vigente A.C.N., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 63, comma 3, lettera a), decade dall'incarico di provenienza.

Art. 21

Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera b), del presente decreto è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 23 aprile 2019.

LA ROCCA