
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
G.U.R.S. 10 maggio 2019, n. 20
Bando pubblico per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui al decreto n. 12 del 4 febbraio 2019. Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei Distretti del cibo.
Art. 1
Finalità e riferimenti normativi
La Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, con il presente bando, individua le modalità per la presentazione delle istanze e i criteri di riconoscimento dei Distretti del cibo, così come definiti al successivo articolo 3.
L'Assessorato attribuisce ai Distretti del cibo, come definiti dal comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l'integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva del territorio, per valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità anche favorendo l'aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive.
Riferimenti normativi:
- legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed istituisce i distretti del cibo;
- decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 13 punto 3, così come sostituito dalla legge n. 205/2017 che demanda alle regioni ed alle province autonome di provvedere all'individuazione dei distretti del cibo ed alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, presso il quale è costituito il registro nazionale dei distretti del cibo;
- L.R. 22 dicembre 2005, n. 20, art. 19, con la quale la Regione siciliana ha definito i distretti agroalimentari di qualità e ha dato mandato all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, oggi Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di adottare con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento;
- D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, art. 7. Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei Distretti del cibo.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente bando si intende per:
a) accordo di distretto, l'accordo sottoscritto dai soggetti operanti all'interno del distretto del cibo;
b) contratto di rete, il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
c) filiera agroalimentare, l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
d) filiera agro-energetica, l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
e) programma, l'insieme degli interventi proposti dai soggetti sottoscrittori di un accordo di distretto;
f) soggetto proponente, il soggetto, individuato tra i sottoscrittori dell'accordo di distretto, che assume il ruolo di rappresentanza del distretto per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.
Art. 3
Distretti del cibo
Sono definiti Distretti del cibo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale o regionale;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali, ubicati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
Art. 4
Requisiti del Distretto del cibo
1. Sono requisiti generali del Distretto del cibo:
a) presentare una elevata integrazione produttiva o di filiera;
b) assicurare relazioni sia orizzontali (ad esempio, iniziative di concentrazione della produzione agricola) che verticali (ad esempio, accordi tra imprese delle diverse fasi della filiera) per le fasi della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione.
2. Ogni Distretto del cibo dovrà operare nell'ambito di uno o più processi produttivi di cui alle filiere agroalimentari elencate al punto 2 dell'art. 4 del D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019.
3. Ogni Distretto del cibo dovrà contenere più produzioni agroalimentari regionali di qualità tra quelle elencate al comma 3 dell'art. 4 del D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019.
Art. 5
Soggetti partecipanti al Distretto del cibo
1. I soggetti che possono fare parte del Distretto del cibo sono i seguenti:
a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni e le cui imprese hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
b) gli imprenditori agricoli professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni e le cui imprese hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
c) le imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare, organizzate in rete di imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi;
d) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della vigente normativa;
e) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese addette alla trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da imprenditori agricoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d);
f) i distretti produttivi che operano nell'ambito del settore agroalimentare e sono già riconosciuti ai sensi di specifiche normative regionali, costituiti da imprese che concorrono alla produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari o agro-energetici.
Ciascuno dei soggetti di cui al presente comma potrà partecipare ad un solo Distretto del cibo.
2. Possono, altresì, fare parte del distretto del cibo gli enti locali, le organizzazioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, i distretti ittici, le imprese del settore ittico e della pesca, le imprese che operano nel settore della recettività turistica, le organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico del distretto, i gruppi di azione locale e loro consorzi, gli enti pubblici.
Art. 6
Accordo di Distretto
I soggetti facenti parte del Distretto del cibo, indicati al precedente articolo 5, devono sottoscrivere un Accordo di Distretto.
L'Accordo di Distretto deve essere finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socio-economica dell'intero distretto; devono essere individuati, altresì, gli obiettivi, il programma, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti facenti parte del distretto.
Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti sottoscrittori dell'accordo a dimostrazione dell'integrazione tra i differenti soggetti in termini di miglioramento del livello organizzativo, del livello commerciale e di vantaggio complessivo per l'intero distretto.
Il Programma deve contenere:
- la correlazione degli interventi con gli elementi dell'Accordo di Distretto;
- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo di Distretto e la descrizione degli interventi che intendono realizzare;
- una relazione contenente un'analisi dettagliata del territorio, con i punti di forza e di debolezza, e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del distretto ed alla sua costituzione;
- un'analisi dell'impatto atteso sugli aspetti socio-economici, ambientali e culturali del territorio con particolare riguardo allo sviluppo ed alla salvaguardia del territorio ed all'aumento dell'occupazione e dei servizi, soprattutto nelle aree rurali;
- l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione del Programma.
L'Accordo di Distretto deve contenere l'indicazione, tra i soggetti sottoscrittori, del soggetto proponente, che assume il ruolo di rappresentanza per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione per le finalità del distretto stesso.
Art. 7
Presentazione delle domande
L'istanza di riconoscimento, debitamente firmata dal soggetto proponente e completa della documentazione, come da modulistica pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, deve essere inviata al Dipartimento regionale dell'agricoltura - Area 5 "Brand Sicilia e marketing territoriale", esclusivamente in formato elettronico con posta certificata al seguente indirizzo: area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it.
Le istanze dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 8
Criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo
1. Per il riconoscimento dei Distretti del cibo si terrà conto dei seguenti criteri:
a) dimensione del territorio coinvolto, inteso come numero di comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto: almeno 10 comuni;
b) numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti ad organismi associativi: almeno 150 imprese;
c) numero di addetti complessivo delle imprese partecipanti al distretto, aventi i requisiti di imprenditore agricolo, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, o di imprenditore agricolo professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni: almeno 300 addetti;
d) numero di forme associative di imprese agricole aderenti al distretto (distretti produttivi, consorzi di tutela, organizzazioni di produttori, società e cooperative agricole): almeno 5 forme associative;
e) numero di produzioni agroalimentari regionali di qualità, tra quelle elencate al comma 3 dell'articolo 4 del D.A. n. 12/Gab del 4 febbraio 2019: almeno 3 produzioni di qualità;
f) volume di affari complessivo delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto: almeno euro 10 milioni.
2. Nel caso di richieste comprendenti le stesse filiere agroalimentari, si procederà al riconoscimento del Distretto del cibo che costituisce un'aggregazione di filiere più ampia, secondo i criteri e nell'ordine di priorità al precedente comma 1.
Art. 9
Procedure per il riconoscimento del Distretto del cibo
1. Ai fini del riconoscimento dei Distretti del cibo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, è nominata dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, una commissione tecnica di valutazione composta da personale interno all'Amministrazione regionale.
2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, all'istruttoria delle istanze di riconoscimento complete di tutta la documentazione prevista e sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 8. In caso di documentazione incompleta, la commissione può chiedere l'integrazione della documentazione. In tal caso, il termine per il riconoscimento sarà di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.
3. Alla fine della valutazione dell'istanza di riconoscimento, la commissione esprime un parere tecnico che viene trasmesso all'area 5 Brand Sicilia e marketing territoriale.
4. L'area 5 Brand Sicilia e marketing territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie della commissione di cui al comma 1, predispone il decreto di riconoscimento dei Distretti del cibo, a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura oppure, nel caso in cui le risultanze istruttorie siano negative, procede all'archiviazione dell'istanza dandone comunicazione scritta al soggetto proponente.
Art. 10
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019 ed alla normativa riportata in premessa.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i soggetti proponenti che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.