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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 marzo 2019

G.U.R.I. 10 maggio 2019, n. 108

Modifiche al decreto 6 dicembre 2016 che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 267 del 8 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010, ed in particolare l'art. 6;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, nonchè della registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto;

Considerato che è stata rilevata una difformità tra la versione in lingua inglese e quella in lingua italiana della direttiva 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014, in particolare all'art. 5, paragrafo 4;

Considerato che il testo in lingua inglese della direttiva 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 è stato quello oggetto di votazione e per il quale è stato verificato la corrispondenza alle necessità tecniche della normativa;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, che recepisce, la direttiva 2014/98/UE, in modo da rispondere alla previsione normativa adottata dalla Commissione europea il 15 ottobre 2014;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 124/2010, espresso nella riunione del 27 febbraio 20198 [N.d.R. recte: 2019];

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 è così modificato:

a) all'art. 2, comma 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente «j) «pianta da frutto» una pianta che è destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantanta»;

b) all'art. 2, comma 1, è aggiunta la lettera «s) «pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre»;

c) all'art. 18, il comma 8 è sostituito dal seguente «8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base. Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.».

Il presente decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2019

Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, reg.ne prev. n. 260