
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
CIRCOLARE 13 maggio 2019
G.U.R.S. 24 maggio 2019, n. 24
Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti - Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg.Sic. n. 48/2012.
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
AI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c. ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE
SIG. ASSESSORE PER L'ENERGIA ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
1. Premessa
Com'è noto, i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (IAFR) sono disciplinati in Sicilia dal regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48 (di seguito Regolamento).
Tale provvedimento normativo di secondo grado trova fondamento nell'art. 105 della legge regionale 12 maggio 2011, n. 11 [N.d.R. recte: legge regionale 12 maggio 2010, n. 11] e nelle disposizioni statali in materia, segnatamente il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m., il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m., nonché del D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Peraltro, l'art. 12, comma 1, del su menzionato D.Lgs. n. 387/2003 dispone che «Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti».
Si ritiene utile richiamare, altresì, sia l'art. 1, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche», sia l'art. 69, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, secondo cui «... la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti».
Tutto ciò in coerenza con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano attraverso l'adesione al protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120) ed al più recente accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (ratificato con legge 4 novembre 2016, n. 204), finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e quindi all'incremento della produzione di energia elettrica ovvero gas da fonte rinnovabile.
2. Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei soggetti proponenti
Dall'esame della su menzionata normativa si inferisce agevolmente che i procedimenti amministrativi di autorizzazione di IAFR debbono essere avviati esclusivamente e nella misura in cui l'Amministrazione regionale (o comunale nel caso di procedura abilitativa semplificata - PAS) possegga, fra l'altro, la ragionevole certezza che gli impianti proposti vengano realizzati ed entrino in esercizio nei tempi previsti dai cronoprogrammi dei lavori, di regola riprodotti nei provvedimenti autorizzatori (indifferibilità e urgenza).
Orbene, tale convincimento non può che discendere oltre che dalla fattibilità squisitamente tecnica del progetto, anche dalla sua sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, dalla capacità organizzativa dell'impresa proponente che, si rammenta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del Regolamento, è obbligata alla realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase di avvio (entrata in esercizio) dello stesso.
Difatti, da un'approfondita analisi delle autorizzazioni in corso di validità è emerso che tra le cause della mancata conclusione dei lavori relativi ai progetti presentati o addirittura al mancato avvio degli stessi, possa essere ascritta principalmente l'assenza di una vera e propria verifica a priori dei requisiti di idoneità professionale e della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei soggetti richiedenti l'autorizzazione o la PAS.
Di conseguenza le imprese titolari delle autorizzazioni avanzano sistematicamente istanze di proroga di avvio o conclusione dei lavori frequentemente anche per il medesimo impianto, asseritamente giustificate, nella maggior parte dei casi, al mancato accesso agli incentivi finanziari statali per la realizzazione ed esercizio di IAFR; ciò con intollerabile dilatazione dei tempi per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti medesimi nonché con il tentativo di trasferire un "rischio" imprenditoriale all'Amministrazione regionale che, al contrario, deve rimanerne estranea.
Alla luce di quanto sopra, ad integrazione delle disposizioni di cui alla nota prot. n. 1203 dell'11 gennaio 2019, si rappresenta che è intendimento di questo Dipartimento regionale, oltre che ad effettuare l'integrale verifica delle pratiche già introitate, di consentire l'avvio dei nuovi procedimenti unici di autorizzazione di progetti per IAFR presentati esclusivamente da soggetti imprenditoriali che possiedano pluriennale e documentata esperienza nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili (con l'indicazione a titolo esemplificativo, degli impianti gestiti e loro capacità produttiva, in quali siti ecc...), i cui dipendenti e collaboratori siano in possesso di idonei requisiti di idoneità professionale e che inoltre siano in possesso di capacità economica e finanziaria adeguata alla realizzazione dell'iniziativa.
Nel caso di startup o comunque di imprese di nuova costituzione la solidità della loro struttura organizzativa e tecnica andrà comprovata con la puntuale individuazione dei tecnici, sia dipendenti sia collaboratori, che contribuiranno alla realizzazione del progetto proposto, mentre invece la fattibilità economica e finanziaria dello stesso andrà certificata in maniera ancor più rigorosa da istituto bancario o finanziario; tutto ciò ovviamente in funzione e nei limiti dell'investimento proposto.
3. Proroghe alla validità dell'autorizzazione
Per quanto concerne più specificatamente le istanze di proroga per l'avvio o la conclusione dei lavori afferenti progetti autorizzati, rientrando l'accoglimento delle stesse, nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione regionale, esse proroghe potranno essere concesse esclusivamente per cause di forza maggiore, come declinate dalla normativa sui lavori pubblici, ovvero a causa di vicende societarie (cessioni di quote sociali o di ramo d'azienda, ecc.) che siano tuttavia funzionali all'effettiva realizzazione dell'opera.
Appare utile precisare che in nessun caso potrà ritenersi causa di forza maggiore il mancato accesso agli incentivi pubblici, essendo tale eventualità correlata con il normale rischio imprenditoriale mentre potranno essere presi in considerazione eventuali giustificati differimenti dovuti alle procedure espropriative.
Alle amministrazioni comunali si rammenta, infine che non è consentita alcuna proroga in caso di progetto IAFR assentito con PAS, essendo in tali casi il termine di completamento dell'opera fissato inderogabilmente in tre anni dal perfezionamento della PAS medesima ed essendo subordinata la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento a nuova dichiarazione, ciò ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2011.
4. Attestazione bancaria
Alla luce di tutto quanto sopra precisato, è necessario che codesto servizio 3, nonché gli uffici comunali competenti all'istruttoria delle PAS (per la cui procedibilità si rammenta è necessario che venga acquisita la medesima documentazione prevista per procedimenti di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del Regolamento) si soffermino sull'"attestazione" prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento medesimo da rilasciarsi da istituto di credito o istituto finanziario iscritti nei rispettivi albi previsti dal T.U. bancario e tenuti dalla Banca d'Italia.
Corre l'obbligo di precisare che essa non va erroneamente identificata con la "lettera di patronage", ma bensì, (come da dato testuale) con una vera e propria manifestazione di volontà, suddivisa in due parti distinte la prima (più correttamente di natura dichiarativa) di «disponibilità a finanziare l'iniziativa», che può ben essere paragonata alla "dichiarazione di preliminare coinvolgimento" prevista in materia di appalti di opere pubbliche; la seconda (la vera e propria attestazione) di «sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo», intendendosi in tal caso per "sviluppo" l'integrale realizzazione e la piena funzionalità dell'opera; ciò evidentemente in virtù di apposita analisi sia del piano economico-finanziario di realizzazione dell'opera sia dei bilanci dell'impresa proponente.
L'attestazione in argomento, che va resa nella formula «secundum legem» come sopra riportata, non può ammettere alcuna eccezione. Pertanto non potranno essere presi in considerazione dall'Amministrazione regionale o comunale enunciati difformi da quello sopra riportato ovvero postille dubitative o che, addirittura escludano esplicitamente la funzione di garanzia dell'attestazione medesima.
Tuttavia, eventuali "lettere di patronage", se presentate da soggetti deputati a farlo (per esempio società controllante o capogruppo), potranno assumere semmai funzione di supporto e rafforzare la garanzia richiesta dall'attestazione sopra menzionata.
Si rappresenta, infine, che l'attestazione/dichiarazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere resa direttamente a questo Dipartimento o alle amministrazioni comunali (in caso di PAS), dal legale rappresentante ovvero dirigente apicale o delegato (direttore di sede o di filiale dell'istituto bancario o finanziario, in formato digitale e sottoscritta digitalmente, ovvero in una delle altre forme previste dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. (codice dell'amministrazione digitale).
Si dispone, infine, che il suddetto documento venga rinnovato nelle forme e contenuto di cui alla presente direttiva in caso di avvio di procedimento di proroga dell'autorizzazione (di qualsiasi durata ovvero di variante (di qualunque fattispecie), a pena di inammissibilità e conseguente mancato accoglimento della relativa istanza.
5. Conclusioni
Si rammenta che la documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie, ai sensi del citato art. 4 del Regolamento, è opportunamente elencata nella "Lista di controllo", pubblicata nella pagina internet dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di P.U. - Dipartimento regionale dell'energia e verrà periodicamente aggiornata.
Si rappresenta, altresì, che, entro il mese di giugno c.a., l'intero procedimento di autorizzazione unica e specificatamente la fase relativa alle conferenze di servizi, sia in forma semplificata in modalità asincrona sia in forma simultanea in modalità sincrona, verrà gestita digitalmente e telematicamente attraverso apposito software di cui questo Dipartimento regionale dell'energia si è già dotato.
Ciò comporterà un notevole miglioramento delle relative procedure amministrative sia in termini di accelerazione sia di trasparenza.
La presente direttiva verrà pubblicata integralmente nel sito internet del Dipartimento regionale dell'energia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia: D'URSO