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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 12 giugno 2019, n. 8

G.U.R.S. 21 giugno 2019, n. 29

D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Cure domiciliari - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.). (1)

(1)

Si rimanda alla C.A. Salute 29 aprile 2021, n. 3.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AGRIGENTO

CALTANISSETTA

CATANIA

ENNA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

SIRACUSA

TRAPANI

Come è noto, la Regione siciliana ha da lungo tempo disciplinato con molteplici provvedimenti l'assistenza territoriale domiciliare e gli interventi ospedalieri domiciliari.

Dette prestazioni, erogate da codeste Aziende e finanziate dall'Assessorato della salute, sono, per la loro importanza e peculiarità, uno dei principali elementi dei Piani sanitari regionali e nazionali che si sono, nel tempo, succeduti.

Dette tipologie sono state oggetto di un crescente fabbisogno di prestazioni e della conseguente crescita della correlata spesa sanitaria.

Con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed, in particolare, dall'art. 22, relativo alle "Cure domiciliari", le stesse sono state compiutamente definite 1 e definitivamente accolte nei c.d. "nuovi LEA".

Dall'analisi delle attività domiciliari svolte da codeste Aziende, si sono rilevate le tre seguenti tipologie di erogazione:

1. ADI erogata esclusivamente dall'A.S.P.;

2. ADI erogata esclusivamente da privati (profit e nonprofit) per conto dell'A.S.P.;

3. ADI ad erogazione mista ASP/privati (profit e nonprofit).

Studi epidemiologici ed analisi delle "best practices" in materia di A.D.I. (rectius "Cure Domiciliari"), inducono ad includere tali attività sanitarie nel novero di quelle che potranno essere erogate, ove non fornite direttamente dalle A.S.P. con mezzi e personale proprio, tra quelle oggetto del procedimento di accreditamento istituzionale.

Questa Amministrazione intende avviare il percorso finalizzato all'accreditamento degli erogatori per l'assistenza domiciliare ex art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", entro 180 giorni dall'adozione della presente circolare.

Resta inteso che, nelle more della definizione del citato procedimento di fissazione dei requisiti di accreditamento, nulla cambia nell'erogazione dei servizi che continueranno ad essere garantiti dalle SS.LL.

A tal fine, si fa divieto alle SS.LL. di indire nuove gare in materia di Assistenza Domiciliare Integrata; saranno ritenute valide esclusivamente le procedure in essere e già aggiudicate definitivamente, per le quali il relativo accordo contrattuale sia già stato sottoscritto in data antecedente alla presente circolare, che sarà trasmessa per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, salvo diversi accordi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia di accreditamento.

L'Assessore: RAZZA

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(1) Si trascrive il comma 1 del citato art. 22: "Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti all'insieme organizzato di trattamenti medici riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio".