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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2019, n. 62

G.U.R.I. 8 luglio 2019, n. 158

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonchè il comma 3, il quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente decreto, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota n. 1234 del 23 gennaio 2019;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le seguenti:

a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona;

b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta per almeno l'80% da poliolefine (polietilene e polipropilene), proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;

c) «SAP (Super Absorbent Polymer)»: poliacrilato di sodio, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;

d) «Cellulosa ad alto contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;

e) «Cellulosa a basso contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;

f) «Lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine»: quantitativo di plastiche eterogenee a base di poliolefine prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;

g) «Lotto di SAP»: quantitativo di polimero SAP prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;

h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo di materiale cellulosico prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;

i) «Produttore»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti (di seguito: impianto di recupero);

j) «Dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del SAP o della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, di cui all'articolo 5;

k) «Autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.

Art. 4

Scopi specifici di utilizzabilità

1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell'Allegato 5 per ciascun materiale.

Art. 5

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 6

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2236

ALLEGATO 1

(Articolo 3, comma 1)

Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

1 - Verifiche sui rifiuti in ingresso.

Per la produzione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti:

a. codice EER 180104 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;

b. codice EER 150203 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;

c. Per un periodo transitorio della durata di 6 mesi a partire dalla entrata in vigore del presente decreto sono ammessi rifiuti aventi codice EER 200111 con annotazione «rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici».

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve almeno assicurare: controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno verificare che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale al 5% nonchè l'assenza di pericolosità del rifiuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti Il campionamento è da eseguirsi in conformità alla norma UNI 10802 e al piano di campionamento redatto secondo la norma UNI EN 14899:2006. Le analisi chimico-fisiche vanno eseguite dopo omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato;

accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso;

controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse le informazioni sulla provenienza;

stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi atti a impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale;

assenza di manipolazione da parte degli operatori dei sacchi contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso;

procedura scritta per la gestione e la tracciabilità dei singoli flussi di rifiuti nonchè del processo operativo, dalla fase di raccolta del rifiuto sino alla produzione dei materiali end of waste, e rendicontazione delle non conformità.

2 - Prescrizioni relative al processo di recupero.

Il processo di recupero deve prevedere almeno le seguenti fasi:

a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori atti a impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale;

b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti liquidi, da sottoporre ad idoneo trattamento;

c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione;

d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi secondo la norma UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e UNI EN 17665-2), che garantisca il rispetto dei criteri microbiologici di cui al punto 3.a del presente allegato;

e. recupero e trattamento del vapore di contatto;

f. triturazione dei prodotti uscenti dal ciclo di sterilizzazione di cui al punto precedente;

g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidità inferiore o uguale al 20%;

h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la cui composizione deve soddisfare i criteri di cui ai punti 3.b, 3.c e 3.d del presente allegato nonchè, a seconda della tipologia di materiale che si intende produrre, quelli di cui agli allegati 2, 3 e 4.

3 - Criteri sanitari.

Le tre tipologie di materiali: plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP e cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, ottenute solo da PAP qualificati come rifiuti, relativamente ai parametri igienico-sanitari devono soddisfare tutti i criteri di cui ai seguenti punti 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d).

3.a) Criteri microbiologici.

I criteri microbiologici sono soddisfatti se i rifiuti sono sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione eseguito in ottemperanza alle norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2, UNI EN 285, UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-3, fermo restando la necessità di adottare procedure che garantiscano, all'interno della camera di sterilizzazione, l'apertura dei contenitori dei PAP e l'omogeneizzazione dei materiali trattati, in modo da consentire la perfetta penetrazione del vettore sterilizzante in ciascun punto di materiale durante la fase di sterilizzazione.

Per ogni lotto di materiale sottoposto a sterilizzazione sono effettuati almeno i controlli riportati in tabella 3 a.

Tabella 3 a - Controlli microbiologici

Parametro Requisito Riferimento
Indicatore biologico Inattivazione della crescita delle spore di Geobacillus Stearothermofilus UNI EN ISO 11138-3 UNI EN ISO 17665-1 UNI CEN ISO/TS 17665-2
Popolazione minima dell'indicatore biologico ≥106 CFU UNI EN ISO 11138-3 UNI EN ISO 17665-1 UNI CEN ISO/TS 17665-2
Posizionamento dei campioni dell'indicatore biologico Nelle condizioni più difficili per la penetrazione del vettore sterilizzante (ad esempio all'interno dei PAP chiusi). Una parte dei campioni dovrà essere avvolta con almeno 3 PAP. Un terzo dei PAP contenenti i campioni dovrà essere preventivamente bagnato con acqua. UNI EN ISO 17665-1 

.

3.b) Criteri chimici.

Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere effettuati almeno i controlli analitici sui parametri chimici riportati nella tabella 3 b.

Tabella 3 b- Limiti concentrazione parametri chimici (test di cessione in ambiente alcalino-acquoso)

Analita Impiego clinico Limite Unità di misura
Acido clavulanico Coadiuvante per antibiotici <10 µg/kg ss
Amoxicillina Antibiotici <10 µg/kg ss
Ampicillina <10 µg/kg ss
Cefalosporine <10 µg/kg ss
Claritromicina <10 µg/kg ss
Ciprofloxacina <10 µg/kg ss
Levofloxacina <10 µg/kg ss
Azitromicina <10 µg/kg ss
Idrocortisone acetato Cortisonici <7 µg/kg ss
Benzodiatiazine Diuretici-antipertensivo <25 µg/kg ss
Diazepam Psicofarmaco <30 µg/kg ss
Ibuprofene FANS <45 µg/kg ss
Diclofenac <45 µg/kg ss
Acido acetilsalicilico <5 µg/kg ss
Bicalutamide Antiandrogenico <50 µg/kg ss
Metformina Antidiabetico <50 µg/kg ss
Pioglitazone <50 µg/kg ss
Clopidogrel Antiaggregante piastrinico <100 µg/kg ss
Lansoprazolo Inibitore pompa protonica <3 µg/kg ss
Telmisartan Antipertensivo <15 µg/kg ss
Torasemid <15 µg/kg ss
Lovastatina Ipercolesterolemia <35 µg/kg ss
Atorvastatina <15 µg/kg ss
Acido clodronico Osteoporosi <1 µg/kg ss

.

3.b.1 I risultati riportati come «minore di» sono da intendersi come valori inferiori al limite di rilevabilità della tecnica utilizzata e determinato a valle di 10 repliche eseguite su soluzioni di controllo ottenute da paralleli test di cessione effettuati su matrice appositamente contaminata da farmaci. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.

3.b.2 Sono effettuati test di screening analitici 1 sui materiali per valutare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze (o gruppi di sostanze) 2, organiche e inorganiche, pertinenti in base all'origine dei materiali. A tal fine è utilizzato il miglior metodo disponibile, che deve essere, in ogni caso, rispondente ai criteri di qualità previsti dalla norma ISO/IEC 17025. La procedura include la predisposizione e conservazione del razionale utilizzato per la scelta degli analiti e le modalità operative dei test devono essere tali da consentire di rivelare eventuali quantità di sostanze residue post trattamento che non comportino, nelle reali condizioni di uso del materiale, un'esposizione per il consumatore a livelli superiori al Threshold of Toxicology Concern (TTC) 3. Nel caso di superamento di tali valori il materiale non è conforme ai criteri del presente decreto ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Tutta la documentazione relativa alle analisi e alle valutazioni effettuate è conservata ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

3.c) Altri criteri sanitari.

Per ogni lotto di ciascun materiale si procede a verificare l'assenza di citotossicità (serie norme EN ISO 10993) e di irritazione e sensibilizzazione cutanea (Linee Guida OCSE, Test No. 439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method; Test No. 442C, 442D e 442E, combinate secondo quanto indicato nel Guidance Document OECD n° 256 per la sensibilizzazione cutanea). Le metodologie proposte si avvalgono di test alternativi, nel pieno rispetto del benessere animale. Solo per applicazioni di cui all'Allegato 5 che prevedono il contatto diretto con la cute, è verificata l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea attraverso patch test ad insulto ripetuto HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test) sull'eluato del materiale ottenuto secondo quanto indicato dalla norma EN ISO 10993.

3.d) Test di cessione.

Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere rispettati i limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del test di cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di cui alla tabella 4. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.

Tabella 4- Limiti negli eluati da test di cessione

Parametri Metodo analitico Unità di misura Valori limite
Alluminio APAT 29/2003 mg/l ≤ 1  
Bario APAT 29/2003 mg/l ≤ 20
Cadmio APAT 29/2003 mg/l ≤ 0,02
Cromo totale APAT 29/2003 mg/l ≤ 2
Nichel APAT 29/2003 mg/l ≤ 2
Piombo APAT 29/2003 mg/l ≤ 0.2
Rame APAT 29/2003 mg/l ≤ 0.1
Zinco APAT 29/2003 mg/l ≤ 0,5
Cloruri APAT 29/2003 mg/l ≤ 1200
Solfuri APAT 29/2003 mg/l ≤ 1
Solfiti APAT 29/2003 mg/l ≤ 1
Solfati APAT 29/2003 mg/l ≤ 1000
Floruri APAT 29/2003 mg/l ≤ 6
Azoto ammoniacale APAT 29/2003 mg/l ≤ 15
Fenoli APAT 29/2003 mg/l ≤ 0,5
PH APAT 29/2003   5,5-9,5
COD APAT 29/2003 mg/l 160

.

4 - Piano dei controlli del processo di trattamento.

Ai fini del controllo del processo di trattamento i rifiuti in ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai seguenti controlli:

Rifiuti in ingresso: controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche. Tali controlli devono essere effettuati, nel primo anno di operatività, con la frequenza di almeno una volta ogni sei mesi e, successivamente, di almeno una volta all'anno e devono verificare che il contenuto di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico sia inferiore o uguale al 5% e che il rifiuto non sia pericoloso secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti.

Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da rifiuti post-consumo:

almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri microbiologici di cui al punto 3.a) del presente allegato;

almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri chimici di cui al punto 3.b) del presente allegato;

almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri sanitari di cui al punto 3.c) del presente allegato;

almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato, devono essere verificati i criteri relativi alle analisi degli eluati da test di cessione di cui al punto 3.d) del presente allegato.

Frazione plastica ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la frazione composta dalle plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla Tabella 2 - Allegato 2.

Frazione composta da SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, il SAP ottenuto da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificato come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 3.

Frazione cellulosica a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella Tabella 4a - Allegato 4.

Frazione cellulosica ad alto contenuto di SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la cellulosa ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella Tabella 4 b - Allegato 4.

_________________________

(1) Per test di screening analitico si intende un metodo analitico sistematico in grado di rivelare, identificare e se del caso quantificare, quali sostanze siano presenti in un campione. Si utilizzeranno tecniche diverse per sostanze organiche o inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a seconda della matrice, e delle caratteristiche chimico fisiche degli analiti per i quali si voglia determinare quali/quantitativamente la presenza o l'assenza.

(2) Per poter effettuare un corretto 'raggruppamentò ci si riferisca ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd Edition Series on Testing & Assessment No. 194 2014), http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?c ote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en ed ECHA http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-acr oss

(3) Come definito in "Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree European Food Safety Authority and World Health Organization- EFSA supporting publications 2016:EN1006, March 2016: https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e

ALLEGATO 2

(Articolo 3)

Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

La frazione plastica è composta da plastiche eterogenee a base di poliolefine (polietilene e polipropilene) per almeno l'80% e presenta le seguenti caratteristiche composizionali:

Poliolefine (PP e PE): ≥ 80%;

Materiali non poliolefinici (Cellulosa, SAP, PET): ≤ 20%.

Criterio

Le plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenute da PAP

qualificati come rifiuti, rispettano, per ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 2.

Tabella 2 - Valori per la frazione plastica

Parametri Metodo analitico Unità di misura Valore
Umidità UNI 10667-16 % < 10  
Poliolefine UNI 10667-16 % (su secco) ≥ 80  
Plastiche non poliolefine e materiali estranei UNI 10667-16 % (su secco) ≤ 20

ALLEGATO 3

(Articolo 3)

Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Il SAP presenta le seguenti caratteristiche composizionali:

SAP: 80%-95%

Cellulosa: 5% - 20%

Residui plastici (PP e PE): tracce

Criterio

Il SAP ottenuto da PAP qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 3.

Tabella 3 - Valori per il SAP

Parametri Metodo analitico Unità di misura Valore
Umidità UNI 10667-16 % < 20
Cellulosa eventualmente presente Metodo indiretto attraverso prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 % % < 20
Materiali estranei (non assorbenti e cioè diversi da SAP e cellulosa) UNI 10667-16 % (su secco) < 5
Granulometria (materiale libero essiccato) ISO 17190.3 o in altenativa, Edana 420.2 Mm < 1
Assorbenza (solo per SAP da rifiuti post consumo) Prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 Acqua assorbita > 20 x (peso secco)
Assorbenza (solo per SAP da rifiuti da scarto di produzione industriale) Prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 Acqua assorbita > 20 x (peso secco)

ALLEGATO 4

(Articolo 3)

Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

La cellulosa è composta prevalentemente da cellulosa derivante dal processo kraft e da SAP, in percentuali variabili come di seguito riportato.

4.1. Cellulosa a basso contenuto di SAP

Caratteristiche composizionali della cellulosa a basso contenuto di SAP:

cellulosa da processo kraft: ≥ 90%;

polimero SAP: ≤ 5%;

residui plastici (PP e PE): ≤ 5%.

Criterio

La cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da PAP, qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i limiti descritti in tabella 4 a.

Tabella 4 a - Valori per la cellulosa a basso contenuto di SAP

Parametri Metodo analitico Unità di misura Valore
Umidità UNI 10667-16 % < 20
SAP presente Metodo indiretto attraverso prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 % % ≤ 5 
Materiali estranei (non assorbenti e cioè diversi da cellulosa e SAP) UNI 10667-16 % (su secco) ≤ 5
Assorbenza Prova di assorbimento secondo French standard NF  V19-002 Acqua assorbita > 5 x (peso secco)

4.2. Cellulosa ad alto contenuto di SAP

Caratteristiche composizionali della cellulosa ad alto contenuto di SAP:

Cellulosa da processo kraft: ≥ 55%;

Polimero SAP: ≤ 40%;

Residui plastici (PP e PE): ≤ 5%.

Criterio

La cellulosa ad alto contenuto di SAP ottenuta da PAP, qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i limiti descritti in tabella 4 b.

Tabella 4 b - Valori per la cellulosa ad alto contenuto di SAP

Parametri Metodo analitico Unità di misura Valore
Umidità UNI 10667-16 % < 20
SAP presente Metodo indiretto attraverso prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 % < 40
Materiali estranei (non assorbenti e cioè diversi da cellulosa e SAP) UNI 10667-16 % (su secco) ≤ 5
Assorbenza Prova di assorbimento secondo French standard NF V19-002 Acqua assorbita > 10 x (peso secco) 

ALLEGATO 5

Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP.

(Articolo 4)

1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base di poliolefine.

Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici:

a. Manufatti plastici;

b. Materiali per il settore automobilistico;

c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.

Non è consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attività di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole.

2) Scopi specifici ammessi per il SAP.

Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, il SAP può essere impiegato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di:

a. Prodotti assorbenti;

b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.

3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa.

Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, la cellulosa può essere impiegata in processi di trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici:

a. Prodotti assorbenti;

b. Prodotti cartacei;

c. Chemical building blocks;

d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP);

e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP);

f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP);

g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP);

h. Additivi;

i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP);

f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.

4) Limitazioni all'utilizzo.

L'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative:

a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;

c. della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;

d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.