
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 luglio 2019
G.U.R.S. 19 luglio 2019, n. 34
Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica";
Visto il D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
Visto l'art. 7 del D.lgs. n. 81/08, "Comitati regionali di coordinamento", che demanda alle Regioni le funzioni di programmazione coordinata ed uniforme degli interventi attraverso un proprio Comitato di coordinamento regionale;
Visto l'art. 65, comma 1, del D.lgs. n. 81/08 "E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei";
Visto l'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 81/08 "In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima";
Visto l'art. 65, comma 3, del D.lgs. n. 81/08 "L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2";
Ritenuto opportuno fornire elementi di chiarezza ed uniformità all'applicazione della normativa vigente, mediante la redazione di un documento formulato dal Comitato di coordinamento regionale, recante "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei";
Visti i verbali delle riunioni del 19 febbraio 2019 e del 20 marzo 2019 del Comitato di coordinamento regionale, durante le quali è stato prodotto e approvato il documento che fornisce gli indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei;
Visto il documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei";
Ritenuto necessario approvare il richiamato documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è approvato il documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente secreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.
I soggetti interessati dovranno operare in osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato A al presente decreto, in quanto tali indicazioni costituiscono un quadro di riferimento procedurale omogeneo sul territorio regionale.
Il presente decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Palermo, 4 luglio 2019.
RAZZA
Con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 2 agosto 2019, n. 36, al paragrafo Criteri di applicabilità negli Istituti Scolastici, la dicitura: "In tali locali dovrà essere effettuata entro 24 (ventiquattro) ore dall'inizio dell'attività,...." deve essere correttamente letta: "In tali locali dovrà essere effettuata entro 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio dell'attività,....".