
PRESIDENZA
DIRETTIVA COMMISSARIALE 12 luglio 2019
G.U.R.S. 26 luglio 2019, n. 35
Direttiva per la concessione dei contributi ex art. 4 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 alle imprese del settore agricolo.
TESTO COORDINATO (alla Dir. Pres. 12 febbraio 2021)
IL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 558/2018 DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
(OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018")
La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di richiesta dei contributi ex art. 4 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, a seguito di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a favore delle imprese attive nel settore agricolo per gli investimenti per il ripristino delle strutture danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e alla OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 che hanno interessato il territorio della Regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018.
Ambito di applicazione
1. La direttiva si applica nei comuni della Regione siciliana individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 30 maggio 2019 nel cui territorio siano rilevati danni alle strutture agricole in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla OCDPC n. 558/2018, di seguito denominati eventi calamitosi;
2. i contributi previsti dalla presente direttiva saranno concessi ai sensi dell'art. 25 del reg. UE n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 dell'1 luglio 2014;
3. la direttiva si applica agli interventi a favore delle piccole e medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del reg. UE n. 702/2014, costituite anche nella forma di associazioni e di organizzazioni di produttori, attive nel settore della produzione agricola primaria, per danni subiti alle strutture agricole, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, a seguito del verificarsi di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
4. potranno beneficiare dei contributi da concedere ai sensi dell'art. 25 del reg. UE n. 702/2014 le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto (14) dello stesso regolamento, a condizione che lo stato di difficoltà sia direttamente imputabile alle perdite o ai danni subiti a causa degli eventi calamitosi;
5. non possono beneficiare dei contributi di cui alla presente direttiva le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'art.1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014;
6. gli aiuti dovranno essere erogati alle imprese entro 4 anni decorrenti dalla data del verificarsi dell'evento calamitoso.
Beneficiari
1. Potranno beneficiare degli aiuti di cui alla presente direttiva le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004, che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile;
2. i beneficiari del regime di aiuto sono le imprese attive, in forma singola o associata, nel settore della produzione agricola primaria (art. 25 del reg. UE n. 702/2014).
Limiti di spesa, intensità di aiuto e cumulo
1. L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda è di euro 2.000,00, IVA esclusa; tale limite dovrà essere rispettato sia nella fase di concessione del contributo che in quella di liquidazione a saldo;
2. l'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 450.000,00;
3. per ogni beneficiario/impresa e per ogni singolo bando è possibile presentare una sola domanda di aiuto;
4. l'intensità di aiuto prevista per i contributi di cui alla presente direttiva è pari all'80% del danno risultante dalla perizia asseverata, fermo restando il limite di euro 450.000,00;
5. i contributi e gli indennizzi qui previsti sono cumulabili con ulteriori agevolazioni concesse da altre Amministrazioni per i medesimi beni e per le medesime finalità, compresi i risarcimenti da compagnie assicurative, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata.
Costi ammissibili
1. Ai sensi dell'art. 25 del reg. UE n. 702/2014, per compensare le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria per i danni materiali alle strutture, saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute dal giorno successivo alla data di conclusione dell'evento assimilabile a calamità naturale solo fino al raggiungimento del valore economico preesistente al verificarsi dell'evento, relative a:
a) danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, tra i quali sono annoverabili anche gli impianti arborei, purché si tratti di opere che abbiano utilità ripetuta, e di irrigazione, basati sui costi di riparazione o sul valore economico attribuibile ai beni al momento del verificarsi dell'evento assimilabile a calamità naturale;
b) costo della perizia asseverata;
2. gli aiuti concessi sono ridotti del 50% salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione per cui è prevista una copertura assicurativa.
3. la spesa relativa alle prestazioni tecniche per gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione dei lavori, etc.), comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile nel limite del 10%, al netto dell'aliquota IVA, dell'importo dei lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo.
Costi non ammissibili
1. L'imposta sul valore aggiunto non è considerata ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale;
2. ai sensi del reg. UE n. 702/2014 non sono considerati ammissibili i costi sostenuti per motivazioni non direttamente riconducibili agli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n. 558/2018;
3. non sono ammissibili a contributo i danni occorsi alle anticipazioni colturali per le colture annuali che si esauriscono in un solo ciclo.
Presupposti per la concessione dei contributi
1. Condizione necessaria per la concessione dei contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra gli eventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 ed i danni subiti dalle imprese agricole;
2. alla data di presentazione della domanda i soggetti che richiedono il contributo devono essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato e validato ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004;
3. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio professionale in accordo con quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019;
4. la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari della struttura o degli impianti danneggiati o distrutti, cui deve essere conferita espressa delega dagli altri comproprietari con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei deleganti, ovvero dal legale rappresentante dell'associazione di imprese agricole danneggiate o dal titolare del diritto reale o personale di godimento dell'impresa (usufrutto, locazione, comodato d'uso, etc.) con allegata dichiarazione da parte del proprietario di rinuncia al contributo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini appresso indicati;
5. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutti o danneggiati e non più utilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi, la valutazione del danno effettuata tramite perizia giurata deve essere riferita a beni e strutture presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato come indicato in precedenza e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, l'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato;
6. l'erogazione del contributo potrà avvenire:
a) a mezzo di anticipazione, nella misura massima del 30%, a seguito di presentazione di preventivo di spesa e di successivo saldo della parte non corrisposta previa rendicontazione da fornire mediante la produzione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, etc.);
b) in unica soluzione previa presentazione delle attestazioni di spesa di cui alla lett. a);
7. non possono trovare accoglimento le domande presentate per immobili e/o strutture agricole realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie e nel caso di attività esercitata senza le prescritte autorizzazioni nonché per danni subiti ad aree esterne agli stessi e non strettamente funzionali al tipo di attività esercitata;
8. qualora la domanda sia presentata dal locatario, comodatario, ecc., per spese sostenute per conto del proprietario ed alla stessa non sia allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino della struttura ed il documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo oltre al contratto di affitto o comodato, registrato nelle forme di legge;
9. nei casi di contratti di affitto, stipulati a norma e per gli effetti della legge 3 maggio 1982, n. 203, e/o comodato, la durata residua degli stessi non può essere inferiore ad anni 5 dalla data di presentazione della richiesta di accesso ai contributi sia per i fabbricati che per i terreni costituenti l'azienda;
10. i contratti di comodato dovranno prevedere una clausola di irrevocabilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 1809 codice civile e all'art. 1810 codice civile, per la durata del vincolo di cui al superiore punto 9;
11. le copie dei titoli di disponibilità dei terreni e dei fabbricati dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli;
12. ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare il progetto di ripristino della funzionalità dell'attività agricola. Il progettista, oltreché attestare il nesso di causalità e asseverare il danno, si esprimerà sulla fattibilità dell'opera. La ditta in fase di rendicontazione dovrà allegare tutti i pareri e permessi previsti dalla normativa;
13. qualora l'importo richiesto ecceda il massimale indicato nella direttiva il richiedente potrà indicare quali tra gli interventi ammissibili saranno sostenuti con il contributo percepito.
Requisiti per l'accesso ai contributi
1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente direttiva, le imprese agricole devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla vigente normativa;
b) partita IVA;
c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e non essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
2. i requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 devono sussistere alla data dell'evento calamitoso a pena di inammissibilità della domanda e alla data di concessione e liquidazione del contributo a pena di decadenza dallo stesso;
3. la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere attestata nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da produrre a mezzo del modello allegato alla direttiva;
4. i requisiti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 saranno verificati in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico
1. In presenza di indennizzi assicurativi o di altre tipologie di contributo corrisposte o da corrispondersi per le finalità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, il loro importo sarà sommato al contributo di cui alla presente direttiva fino alla concorrenza dell'importo dei danni risultanti dalla perizia asseverata;
2. il richiedente il contributo, in allegato alla domanda, dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito o quietanza liberatoria relativa all'indennizzo/contributo già percepito da compagnie di assicurazione o altro ente pubblico;
3. qualora l'indennizzo/contributo sia percepito in epoca successiva alla presentazione della domanda il beneficiario dovrà inoltrarne copia entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione allo stesso Ufficio al quale ha presentato la domanda per i contributi di cui alla presente direttiva;
4. il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da presentare ai sensi del precedente comma 2, la domanda di richiesta del contributo dovrà contenere espressa dichiarazione che attesti l'assenza del diritto a percepire indennizzi assicurativi o altri contributi per i danni subiti.
Perizia asseverata
1. Alla domanda di concessione del contributo, ai sensi degli artt. 25 e 30 del reg. UE n. 702/2014, deve essere allegata una perizia asseverata, redatta secondo il modello allegato alla presente direttiva a cura di un professionista abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'art. 5 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, nella quale il professionista deve attestare:
a) la sussistenza del nesso di causalità tra i danni ivi descritti e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n. 558/2018;
b) relativamente ai danni all'immobile e/o alle strutture dell'impresa:
b.1) specificare se i danni riguardano una o più strutture ed identificare ciascuna struttura danneggiata o distrutta dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (comune, categoria, foglio, particella, subalterno, intestazione catastale), attestandone la realizzazione nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero se, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli sono stati conseguiti in sanatoria;
b.2) descrivere i danni all'immobile e/o alle strutture agricole di cui al precedente art. 4, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge e stimarne il costo di ripristino mediante computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi delle Regione siciliana, indicando anche l'importo dell'IVA (le stime per le opere da realizzare potranno basarsi anche sull'utilizzo di costi standard vigenti nella stessa regione ovvero, nel caso di acquisizione di beni materiali quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nei prezzari regionali, sull'analisi di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza); i beni materiali acquisiti o da acquisire; le spese generali e il riepilogo delle spese; il costo complessivo dell'investimento, indicando anche l'importo dell'IVA;
b.3) attestare la congruità delle spese sostenute/da sostenere con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, da fornire in fase di rendicontazione nel caso di spese da sostenere. Nel caso di accertata incongruità i costi unitari ed il costo complessivo saranno rideterminati in riduzione;
b.4) per quanto da indicare ai sensi delle superiori lettere b.2) e b.3), dovranno essere distinti i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili ex art. 4 della direttiva;
b.5) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, da quelli riguardanti eventuali migliorie comunque a carico del richiedente il contributo;
b.6) produrre planimetria catastale e titolo di proprietà dell'immobile ovvero altro titolo legittimante la richiesta del contributo, comprensivo delle necessarie deleghe ed autorizzazioni;
c) fornire le informazioni richieste nella modulistica allegata alla direttiva, finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa riferibile alla data dell'evento calamitoso e alla congruità dei prezzi indicati in riferimento a quelli dei prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
2. nel caso di:
a) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, la perizia asseverata dovrà contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o riparazione dei beni danneggiati, con dettagliata indicazione dei relativi costi;
b) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, come individuati dall'art. 25 del reg. UE n. 702/2014, danneggiati e non più utilizzabili o distrutti, la perizia asseverata dovrà contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino ed il dettaglio dei relativi costi;
3. alla perizia dovrà essere allegato:
a) documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile o della struttura danneggiata;
b) dichiarazioni previste dalla vigente normativa attestanti le condizioni di regolarità dell'attività esercitata;
c) preventivi di spesa e attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, etc.).
Trasferimento dell'attività economica e produttiva
1. Il soggetto che entro cinque anni dalla presentazione della richiesta di concessione del contributo trasferisce la proprietà dell'attività economica e produttiva decade dal beneficio concesso e in tal caso dovrà restituire eventuali contributi ricevuti.
Procedure di verifica e controllo delle richieste di contributo
(integrato dall'art. 1, comma 1, della Dir. Pres. 12 febbraio 2021)
1. L'attività istruttoria delle richieste di concessione di contributi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 sarà espletata dagli Ispettorati dell'agricoltura (I.A.) del Dipartimento dell'agricoltura della Regione siciliana competenti per territorio.
2. con apposito provvedimento del commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 il dirigente generale del Dipartimento dell'agricoltura della Regione siciliana sarà nominato soggetto attuatore, limitatamente all'attività da porre in essere ai sensi del comma 1, e potrà utilizzare gli I.A. per lo svolgimento dell'attività.
3. gli I.A. procedono al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20%, delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
4. gli I.A. procedono ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle comunicazioni rese.
5. nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, gli I.A. provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato.
6. dell'esito dei predetti controlli deve essere fornita relazione al Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 presso il DRPC Sicilia, unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.
6-bis:
a) Il Commissario delegato provvede all'approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili al contributo, contenente anche l'importo massimo ammissibile, ed alla relativa pubblicazione. Le ditte potranno presentare, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, le loro osservazioni. Entro gli ulteriori 15 giorni verrà pubblicato l'elenco definitivo delle istanze ammesse a contributo e i relativi importi massimi ammissibili.
b) Nel caso in cui l'importo complessivo delle istanze ammesse a contributo risultasse superiore all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cod SI_contr.AGRICOLTURA per l'importo di € 6.000.000,00, il commissario delegato determinerà l'aliquota percentuale del contributo da erogare uguale per tutte. A seguito di economie e/o ulteriori finanziamenti verranno assegnate, proporzionalmente, ulteriori somme fino alla concorrenza dell'intero contributo riconosciuto ad ogni ditta.
c) A seguito dell'approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammesse al contributo, il soggetto attuatore, dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura, provvede, avvalendosi degli I.A. competenti, all'istruttoria e alla predisposizione dei provvedimenti di concessione e liquidazione del contributo e saranno trasmessi al commissario delegato il quale provvederà all'impegno ed al pagamento dei contributi a valere sulla contabilità speciale n. 6109.
6-ter:
a) Qualora i lavori siano stati già ultimati, e risultino regolarmente e conformemente eseguiti, corredati di fatture debitamente quietanzate, il pagamento avverrà in un'unica soluzione secondo il quadro economico consuntivo, comprensivo di IVA, se recuperabile ai sensi della legislazione nazionale, e delle competenze tecniche.
b) Per i lavori da eseguirsi, i pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:
- in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;
- in ragione del 70% del contributo, in base agli stati di avanzamento dei lavori rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal quadro tecnico economico comprensivo dell'IVA, se recuperabile ai sensi della legislazione nazionale, e delle competenze tecniche;
- il residuo 5% del totale del contributo sarà liquidato all'atto del certificato di regolare esecuzione.
c) Gli altri costi ammissibili, oltre quelli relativi alle strutture a servizio dell'attività agricola, di cui all'art 4, comma 1, lett. a), della direttiva commissariale 12 luglio 2019, verranno risarciti in unica soluzione dietro presentazione di fatture debitamente quietanzate conformemente alla perizia asseverata.
d) Le disposizioni di pagamento verranno pubblicate sul sito istituzionale secondo gli obblighi della legislazione vigente.
7. restano a carico del soggetto attuatore, come individuato al comma 2, tutte le verifiche necessarie per accertare il rispetto di quanto prevede la presente direttiva riguardo agli adempimenti da porre in essere a seguito dell'erogazione dei contributi ai beneficiari, nonché della rendicontazione al commissario delegato.
Revoca del contributo
1. Il commissario delegato ex OCDPC n. 558 si riserva di procedere al recupero dei contributi concessi e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme erogate qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione del contributo, alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed alla concessione del contributo.
Termini, luogo e modalità per la presentazione delle domande
1. Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla presente direttiva devono presentare apposita domanda per la concessione del contributo e la relativa documentazione, redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna presso gli Ispettorati dell'agricoltura territorialmente competenti;
b) trasmissione a mezzo posta raccomandata a/r agli Ispettorati dell'agricoltura territorialmente competenti, nel caso farà fede il timbro postale per certificare la data di consegna;
c) trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento dell'agricoltura della Regione siciliana: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it;
2. la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- nome e dimensione dell'impresa;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e termine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco riepilogativo dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento occorrente;
3. il termine tassativo per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; (1)
4. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma sia presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
5. la domanda pervenuta agli I.A. oltre il termine fissato al superiore punto 3 è irricevibile e di tale esito gli Ispettorati destinatari devono fornire esito al richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda;
6. nei casi in cui la domanda sia presentata entro il termine stabilito ma non integralmente compilata o priva di parte della documentazione richiesta, gli I.A. ne chiederanno l'integrazione in sede istruttoria assegnando a tal fine il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di ciò ne sarà fornita notizia al richiedente a mezzo di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Per la proroga, al 16 settembre 2019, del termine di presentazione delle domande di cui al comma annotano, si rimanda al Comunicato della Presidenza pubblicato nella G.U.R.S. 23 agosto 2019, n. 39.
Entrata in vigore della direttiva
1. La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzadella Regione/PIR_ProtezioneCivile;
2. la direttiva e la relativa modulistica, disponibile nel superiore sito istituzionale, saranno altresì inviate ai comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'albo comunale e con altre modalità ritenute più opportune ed efficaci ed agli Ispettorati dell'agricoltura del Dipartimento dell'agricoltura della Regione siciliana, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2019.
FOTI