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PRESIDENZA

DIRETTIVA COMMISSARIALE 12 febbraio 2021

G.U.R.S. 26 febbraio 2021, n. 8

Direttiva integrativa per l'erogazione dei contributi ex art. 4 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 alle imprese del settore agricolo da parte del Dipartimento regionale agricoltura.

IL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 558/2018 DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

(OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018")

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 558/2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;

Vista la direttiva commissariale 12 luglio 2019;

Vista la disposizione commissariale n. 240 del 17 luglio 2019;

EMANA

la presente direttiva,

a modifica e integrazione della citata direttiva 12 luglio 2019.

Art. 1

Integrazione art. 11, direttiva 12 luglio 2019

All'art. 11 della direttiva 12 luglio 2019 sono aggiunti i seguenti commi 6 bis e 6 ter.

Comma 6 bis:

a) Il Commissario delegato provvede all'approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili al contributo, contenente anche l'importo massimo ammissibile, ed alla relativa pubblicazione. Le ditte potranno presentare, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, le loro osservazioni. Entro gli ulteriori 15 giorni verrà pubblicato l'elenco definitivo delle istanze ammesse a contributo e i relativi importi massimi ammissibili.

b) Nel caso in cui l'importo complessivo delle istanze ammesse a contributo risultasse superiore all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cod SI_contr.AGRICOLTURA per l'importo di € 6.000.000,00, il commissario delegato determinerà l'aliquota percentuale del contributo da erogare uguale per tutte. A seguito di economie e/o ulteriori finanziamenti verranno assegnate, proporzionalmente, ulteriori somme fino alla concorrenza dell'intero contributo riconosciuto ad ogni ditta.

c) A seguito dell'approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammesse al contributo, il soggetto attuatore, dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura, provvede, avvalendosi degli I.A. competenti, all'istruttoria e alla predisposizione dei provvedimenti di concessione e liquidazione del contributo e saranno trasmessi al commissario delegato il quale provvederà all'impegno ed al pagamento dei contributi a valere sulla contabilità speciale n. 6109.

Comma 6 ter:

a) Qualora i lavori siano stati già ultimati, e risultino regolarmente e conformemente eseguiti, corredati di fatture debitamente quietanzate, il pagamento avverrà in un'unica soluzione secondo il quadro economico consuntivo, comprensivo di IVA, se recuperabile ai sensi della legislazione nazionale, e delle competenze tecniche.

b) Per i lavori da eseguirsi, i pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:

- in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;

- in ragione del 70% del contributo, in base agli stati di avanzamento dei lavori rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal quadro tecnico economico comprensivo dell'IVA, se recuperabile ai sensi della legislazione nazionale, e delle competenze tecniche;

- il residuo 5% del totale del contributo sarà liquidato all'atto del certificato di regolare esecuzione.

c) Gli altri costi ammissibili, oltre quelli relativi alle strutture a servizio dell'attività agricola, di cui all'art 4, comma 1, lett. a), della direttiva commissariale 12 luglio 2019, verranno risarciti in unica soluzione dietro presentazione di fatture debitamente quietanzate conformemente alla perizia asseverata.

d) Le disposizioni di pagamento verranno pubblicate sul sito istituzionale secondo gli obblighi della legislazione vigente.

Art. 2

Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ ProtezioneCivile.

2. La presente direttiva sarà notificata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n.q. di soggetto attuatore.

Palermo, 12 febbraio 2021.

COCINA