
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 luglio 2019
G.U.R.S. 2 agosto 2019, n. 36
Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto l'articolo 120 della Costituzione;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) e, in particolare, l'articolo 12 di detta Intesa;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore l'1 giugno 2007 in tutti i Paesi della Comunità europea, inerente al sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione con l'obiettivo primario di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze;
Visto il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006", noto anche come regolamento CLP;
Visto l'Accordo di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto assessoriale n. 1374/2011, con il quale viene individuato il dirigente generale del DASOE come autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dal regolamento REACH;
Visto il regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (BPR), emanato il 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2017, n. 257 "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";
Visto l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR), concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";
Ritenuto di dovere recepire integralmente l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017 in allegato A al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di stabilire che l'autorità competente per i controlli BPR debba coincidere con la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP;
Ritenuto di stabilire che i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, attraverso un'attività multidisciplinare e multi professionale, debbano effettuare le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale in ambito REACH, CLP e, a regime, in ambito BPR;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è recepito integralmente l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017 in allegato A al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale.
E' stabilito che l'autorità competente per i controlli BPR coincida con la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP.
E' stabilito che i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, attraverso un'attività multidisciplinare e multi professionale, effettuino le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale in ambito REACH, CLP e, a regime, in ambito BPR. (1)
Per l'approvazione del Piano regionale integrato dei Controlli REACH-CLP e Biocidi anno 2023, si rimanda al Decr. Dir. Salute 24 maggio 2023, n. 543;
Per l'approvazione del Piano regionale dei controlli REACH-CLP, si rimanda:
- al Decr. Dir. Salute 20 maggio 2022, n. 421, per l'anno 2022;
- al Decr. Dir. Salute 5 maggio 2021, n. 402, per l'anno 2021.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Palermo, 17 luglio 2019.
RAZZA