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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 luglio 2019

G.U.R.S. 2 agosto 2019, n. 36

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto l'articolo 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) e, in particolare, l'articolo 12 di detta Intesa;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore l'1 giugno 2007 in tutti i Paesi della Comunità europea, inerente al sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione con l'obiettivo primario di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze;

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006", noto anche come regolamento CLP;

Visto l'Accordo di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto assessoriale n. 1374/2011, con il quale viene individuato il dirigente generale del DASOE come autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dal regolamento REACH;

Visto il regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (BPR), emanato il 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2017, n. 257 "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

Visto l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR), concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

Ritenuto di dovere recepire integralmente l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017 in allegato A al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire che l'autorità competente per i controlli BPR debba coincidere con la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP;

Ritenuto di stabilire che i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, attraverso un'attività multidisciplinare e multi professionale, debbano effettuare le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale in ambito REACH, CLP e, a regime, in ambito BPR;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è recepito integralmente l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017 in allegato A al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' stabilito che l'autorità competente per i controlli BPR coincida con la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP.

Art. 3

E' stabilito che i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, attraverso un'attività multidisciplinare e multi professionale, effettuino le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale in ambito REACH, CLP e, a regime, in ambito BPR. (1)

(1)

Per l'approvazione del Piano regionale integrato dei Controlli REACH-CLP e Biocidi anno 2023, si rimanda al Decr. Dir. Salute 24 maggio 2023, n. 543;

Per l'approvazione del Piano regionale dei controlli REACH-CLP, si rimanda:

- al Decr. Dir. Salute 20 maggio 2022, n. 421, per l'anno 2022;

- al Decr. Dir. Salute 5 maggio 2021, n. 402, per l'anno 2021.

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Palermo, 17 luglio 2019.

RAZZA