
PRESIDENZA
DIRETTIVA COMMISSARIALE 9 agosto 2019
G.U.R.S. 23 agosto 2019, n. 39
Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019.
IL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 558/2018 DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
(OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018").
La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti ex artt.3 e 4 del DPCM del 27 febbraio 2019, a seguito di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a favore delle unità abitative di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 e alla OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 che hanno interessato il territorio della regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018.
Ambito di applicazione
1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino unità abitative di proprietà privata danneggiate o distrutte in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, di seguito denominate eventi calamitosi, nonché attività economiche e produttive colpite dagli eventi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 di cui alla OCDPC n. 558/2018;
2. in applicazione degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 febbraio 2019, si forniscono le indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione dei finanziamenti ivi indicati, destinati agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art.25, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle somme indicate nell'allegato B del DPCM del 27 febbraio 2019, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e per quelle costituenti sedi di attività economiche e produttive.
Finanziamenti destinati alle unità abitative
1. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati al successivo comma 3 e sono destinati a investimenti relativi:
a. alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b. alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte e cessione gratuita dell'area di sedime al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile con spese a carico dei fondi di cui all'allegato B del DPCM del 27 febbraio 2019, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
- in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c. al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
d. al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo metrico estimativo della perizia asseverata. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come di seguito indicato:
a) per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali relativi al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria degli edifici:
I. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 80% del valore indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;
II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;
III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino al 80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno una abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali ivi indicati;
c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando sul valore indicato nella perizia asseverata una percentuale:
i. fino al 80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 187.500,00 euro;
ii. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro. Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;
d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al finanziamento con la cessione gratuita dell'area di sedime al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile con spese a carico dei fondi di cui all'allegato B del DPCM del 27 febbraio 2019. Sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità che, successivamente, deve essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
4. Ai fini della presente direttiva per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora principale del proprietario dell'unità abitativa.
Presupposti per la concessione del finanziamento per le unità abitative e modalità di erogazione
1. condizione necessaria per l'accesso al finanziamento è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;
2. l'istanza di accesso al finanziamento deve essere presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita delega dagli altri comproprietari, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;
3. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
4. l'erogazione del finanziamento avverrà soltanto a seguito di presentazione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.), da allegare alla richiesta di concessione;
5. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;
6. sono ammissibili a finanziamento gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria:
a. degli elementi strutturali;
b. delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c. dei serramenti interni ed esterni;
d. degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
e. di ascensori e montascale;
7. qualora l'istanza sia presentata dal locatario per spese sostenute per conto del proprietario, alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;
8. nel caso in cui l'istanza sia presentata dal locatario, all'istanza deve essere allagato il contratto di locazione registrato nelle forme di legge;
9. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di finanziamento per ogni immobile danneggiato o distrutto;
10. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il finanziamento da percepire;
11. nel caso di richiesta di finanziamento per la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto o di acquisto di altra unità abitativa per la delocalizzazione di quella distrutta, la somma da concedere sarà liquidata al beneficiario esclusivamente a seguito di verifica della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato;
12. è possibile richiedere la concessione di una anticipazione nella misura massima del 30% dell'importo del finanziamento per la realizzazione di interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria o di ricostruzione in sito previa produzione di documentazione attestante le spese sostenute;
Finanziamenti destinati alle attività economiche e produttive
1. I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al comma 4 e sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività e cessione gratuita dell'area di sedime al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile con spese a carico dei fondi di cui all'allegato B del DPCM del 27 febbraio 2019, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
- in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
3. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
a) Per le domande di finanziamento riguardanti:
i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino al 80% del limite massimo;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali ivi indicati.
5. Per i finanziamenti da richiedere ai sensi della presente direttiva è possibile concedere una anticipazione nella misura massima del 30% dell'importo del finanziamento, previa produzione di documentazione attestante le spese sostenute.
Presupposti per la concessione dei finanziamenti alle attività economiche e produttive
In aggiunta a quanto già previsto dalla presente direttiva:
1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente direttiva, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla vigente normativa;
b) partita IVA;
c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e non essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata coma da normativa vigente;
2. i requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 devono sussistere alla data dell'evento calamitoso a pena di inammissibilità della domanda e alla data di concessione e liquidazione del finanziamento a pena di decadenza dallo stesso;
3. la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da allegare alla richiesta di finanziamento;
4. i requisiti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 saranno verificati in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
5. la richiesta di concessione del finanziamento deve essere presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari della struttura o degli impianti danneggiati o distrutti, cui deve essere conferita espressa delega dagli altri comproprietari con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei deleganti, ovvero dal legale rappresentante dell'associazione di imprese danneggiate o dal titolare del diritto reale o personale di godimento dell'impresa (usufrutto, locazione, comodato d'uso, etc.) con allegata dichiarazione da parte del proprietario di rinuncia al contributo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini appresso indicati;
6. per le domande di finanziamento riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutti o danneggiati e non più utilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi, la valutazione del danno effettuata tramite perizia giurata deve essere riferita a beni e strutture presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, l'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato;
7. non possono trovare accoglimento le domande presentate per immobili e/o strutture realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie e nel caso di attività esercitata senza le prescritte autorizzazioni nonché per danni subiti ad aree esterne agli stessi e non strettamente funzionali al tipo di attività esercitata;
8. qualora la domanda sia presentata dal locatario, comodatario, etc., per spese sostenute per conto del proprietario alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino delle struttura ed il documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo oltre al contratto di affitto o comodato, registrato nelle forme di legge;
9. le copie dei titoli di disponibilità dei fabbricati dovranno essere depositate nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli;
10. ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare il progetto di ripristino della funzionalità dell'attività economica e produttiva. Il progettista, oltreché attestare il nesso di causalità e asseverare il danno, si esprimerà sulla fattibilità dell'opera. La ditta in fase di rendicontazione dovrà allegare tutti i pareri e permessi previsti dalla normativa;
11. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il finanziamento da percepire.
Perizia asseverata
1. La perizia asseverata, redatta secondo la modulistica allegata alla presente direttiva, deve essere acclusa alla domanda di finanziamento.
2. Nella perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest'ultimo, sotto la propria responsabilità, deve almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii., producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii. che in quello di cui alla lettera iii. gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi non ammissibili già eseguiti o da eseguirsi;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività stessa.
3. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 27 febbraio 2019, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro:
a) limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati;
b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
4. Il Commissario delegato, sulla base delle perizie asseverate, provvede a riconoscere ai beneficiari i finanziamenti per gli interventi previsti dal DPCM 27 febbraio 2019 in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto.
Costi ammissibili
1. Ai fini della presente direttiva sono considerati ammissibili a finanziamento i costi sostenuti o da sostenere per gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria delle unità abitative sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di cui all'art. 2, comma 3 - lett. a) e b), della presente direttiva, gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati:
a) al ripristino degli elementi strutturali;
b) al ripristino delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c) al ripristino dei serramenti interni ed esterni;
d) al ripristino degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
e) al ripristino di ascensori e montascale;
f) le prestazioni tecniche.
3. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione delle unità abitative, nei limiti previsti all'art. 2, comma 3 - lett. c) e d), della presente direttiva, sono ammissibili a finanziamento:
a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di una nuova unità abitativa, come risultante dall'atto di compravendita, nei limiti di cui all'art. 2, comma 3 - lett. c), della presente direttiva;
b) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.
4. Per la ripresa delle attività presso l'immobile danneggiato destinato a sede dell'attività economica e produttiva sono ammissibili a finanziamento gli interventi realizzati sugli edifici e sulle parti comuni degli stessi, nei limiti di cui all'art. 4 della presente direttiva, finalizzati al ripristino:
a) degli elementi strutturali;
b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c) dei serramenti interni ed esterni;
d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale;
f) di ascensori e montascale;
g) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
5. Per le domande di finanziamento riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.
6. Qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il contributo percepito.
7. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione dell'immobile da destinare a sede dell'attività economica e produttiva, nei limiti previsti dall'art. 4 della presente direttiva, sono ammissibili a finanziamento:
a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di un nuovo immobile, come risultante dall'atto di compravendita e previa dimostrazione della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato;
b) le prestazioni tecniche;
c) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.
Costi non ammissibili
1. Non sono considerati ammissibili a finanziamento i costi sostenuti per motivazioni non direttamente riconducibili agli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n. 558/2018 e quelli non espressamente indicati nella presente direttiva.
2. L'imposta sul valore aggiunto non è considerata ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.
Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico
1. In presenza di indennizzi assicurativi o di altre tipologie di contributo corrisposte o da corrispondersi per le finalità di cui all'art. 4 del DPCM del 27 febbraio 2019, il loro importo sarà sommato al contributo di cui alla presente direttiva fino alla concorrenza dell'importo dei danni risultanti dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente;
2. il richiedente il contributo, in allegato alla domanda, dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito o quietanza liberatoria relativa all'indennizzo/contributo già percepito da compagnie di assicurazione o altro ente pubblico;
3. qualora l'indennizzo/contributo sia percepito in epoca successiva alla presentazione della domanda il beneficiario dovrà inoltrarne copia entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione allo stesso Ufficio al quale ha presentato la domanda per i contributi di cui alla presente direttiva;
4. il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da presentare ai sensi del precedente comma 2, la domanda di richiesta del contributo dovrà contenere espressa dichiarazione che attesti l'assenza del diritto a percepire indennizzi assicurativi o altri contributi per i danni subiti.
Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva
1. Il soggetto che entro cinque anni dalla presentazione della richiesta di concessione del finanziamento trasferisce la proprietà dell'attività economica e produttiva decade dal beneficio concesso e in tal caso dovrà restituire le eventuali somme percepite.
Procedure di verifica e controllo delle richieste di finanziamento
1. il DRPC Sicilia procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a finanziamento per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il DRPC Sicilia procede tramite le competenti amministrazioni comunali ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il DRPC Sicilia provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.
Revoca del finanziamento
1. Il Commissario delegato ex OCDPC n. 558/2018 si riserva di procedere al recupero dei finanziamenti concessi e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme erogate qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione, alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed alla concessione del finanziamento.
Termini, luogo e modalità per la presentazione delle domande
1. Per la concessione del finanziamento per i danni subiti alle unità abitative o all'attività economica e produttiva, gli interessati che alla data degli eventi calamitosi sono in possesso dei requisiti previsti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, esclusivamente al DRPC Sicilia - Servizio S.8 Pianificazione di protezione civile a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
2. il termine tassativo per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
3. la domanda pervenuta oltre il termine fissato al superiore comma 2 è irricevibile e di tale esito sarà informato il richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda;
4. nei casi in cui la domanda sia presentata entro il termine stabilito ma non integralmente compilata o priva di parte della documentazione richiesta, il DRPC Sicilia ne chiederà l'integrazione in sede istruttoria assegnando a tal fine il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile e di ciò ne sarà fornita notizia al richiedente a mezzo di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
5. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma sia presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
6. la domanda presentata per richieste di finanziamento alle attività economiche e produttive deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e dimensione dell'impresa;
b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e termine;
c) ubicazione del progetto o dell'attività;
d) elenco riepilogativo dei costi ammissibili;
e) tipologia e importo del finanziamento richiesto.
Entrata in vigore della direttiva
1. La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile
2. La direttiva e la relativa modulistica, disponibile nel superiore sito istituzionale, saranno altresì inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella GURS e con altre modalità ritenute più opportune ed efficaci, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nella suddetta Gazzetta.
Palermo, 9 agosto 2019.
FOTI