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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 agosto 2019

G.U.R.I. 4 settembre 2019, n. 207

Rimborso delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (1)

Testo con annotazioni alla data 20 maggio 2022

(1)

Per i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l'applicazione delle esenzioni dall'imposta comunale di cui al comma annotato di rimanda al D.M. Economia e Finanze 27 settembre 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il comma 6 dell'art. 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, che fornisce la definizione di insegna di esercizio;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il comma 997 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il comma 998 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'esenzione di cui al comma 997, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 25, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 giugno 2019;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonchè della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 2

Definizioni

1. Per insegna di esercizio si deve intendere quella definita dal comma 6 dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, che rinvia alla definizione contenuta nell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale considera tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. L'insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di cinque metri quadrati.

2. Per occupazioni di suolo pubblico si intendono quelle effettuate ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nonchè quelle effettuate ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 3

Decorrenza

1. Le esenzioni dal pagamento dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 4

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

3. Con riferimento all'annualità 2019, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell'ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55(1)

4. L'importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, della loro coerenza con le risultanze contabili dell'ultimo anno disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il conguaglio, anche negativo, per l'anno 2019, al netto di quanto già erogato ai sensi del comma 3. Conseguentemente, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto per l'anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in caso di conguaglio negativo.

6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovute per l'anno 2020. (1)

7. In caso di incapienza delle somme stanziate l'erogazione dei rimborsi è effettuata in misura proporzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Il Ministro dell'interno

SALVINI

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Interno 20 maggio 2022.