
N.d.R.: Il presente decreto è sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 4 agosto 2021.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 giugno 2019
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38 G.U.R.I. 20 settembre 2019, n. 221
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
N.d.R.: Il presente decreto è sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 4 agosto 2021.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA IN MATERIA DI SPORT
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. Giulia Grillo è stata nominata Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, recante «Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping sono ripartiti in classi approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a), per il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da lui delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sport 16 aprile 2018, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018;
Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 28 settembre 2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2019;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre 2018 e 18 marzo 2019;
Considerata la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 4 agosto 2021.
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.
2. La lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.
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1. Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 16 aprile 2018, citato in premessa, e entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 11 giugno 2019
Il Ministro della salute
GRILLO
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport
GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2737
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ALLEGATO III
Sezione 1
Sezione 2
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE
Sezione 3
MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI
Sezione 4
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI
Sezione 5