
REGOLAMENTO (UE) 2019/759 DELLA COMMISSIONE 13 maggio 2019, n. 759
G.U.U.E. 14 maggio 2019, n. L 125
Regolamento che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 maggio 2019
Applicabile dal: 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 apporta cambiamenti significativi alle norme e alle procedure di sanità pubblica (sicurezza alimentare) cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare. In particolare esso stabilisce determinate condizioni per l'importazione nell'Unione di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).
2) Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (2) prevede misure transitorie in deroga a tali norme per gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (3) per i quali le condizioni in materia di sanità pubblica per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione. Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2020.
3) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio («normativa in materia di sanità animale») (4) stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Esso si applica ai prodotti di origine animale e, di conseguenza, ai prodotti composti come definiti all'articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE della Commissione (5). Quando diventerà applicabile, il regolamento stabilirà prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi e territori terzi. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
4) Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica e per facilitare agli operatori e alle autorità competenti la transizione verso le nuove norme è necessario disporre di un'unica data di applicazione delle nuove condizioni di importazione per i prodotti composti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. La scadenza di tali misure transitorie dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 20 aprile 2021.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 139 del 30.4.2004.
Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017).
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 per un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2021.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento per «prodotto composto» si intende un prodotto composto come definito all'articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE.
Deroga concernente le prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale
In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER