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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2019

G.U.R.S. 15 novembre 2019, n. 51

Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all'1 settembre 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale del 23/12/1978, n. 833;

VISTO il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato con il D.L.vo n. 517/93 e ulteriormente modificato con D.L.vo n. 229/99;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i;

VISTO l'art. 7 dell'A.C.N. 21/06/2018 che sostituisce l'art. 92 e ristabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale;

VISTO l'art. 92, comma 7, come sostituito dell'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

VISTO l'art. 93, comma 1, ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusività del rapporto;

VISTO l'art. 92, comma 5, come sostituito dell'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale i medici in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi all'art. n. 96 dell'A.C.N.;

VISTO l'art. 92, comma 6, come sostituito dell'A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:

a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria territoriale in una Azienda della Regione Sicilia o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano all'unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l'anno 2019, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:

b.1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale;

b.2) medici incaricati a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nell'ambito della Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

b.3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

c) i medici, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, che abbiano acquisito il titolo formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per il 2019, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda;

VISTO il D.A. 23/02/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30/03/2007, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale;

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 2, del citato Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale ai sensi del quale, "fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, dell'A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lettere a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore";

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale", convertito con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, purché in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N., fermo restando che il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato;

VISTA la proposta della Commissione Salute del 20 marzo 2019 in ordine all'attuazione del predetto art. 9, che ha condiviso con le Regioni quanto segue:

1. i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale.

2. ai sensi dell'art. 92, comma 4, come sostituito dall'art. 7 dell'A.C.N. 21/06/18, gli aspiranti, entro 20 gg. dalla pubblicazione degli incarichi vacanti presentano all'Azienda domanda di partecipazione alle assegnazioni;

3. qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 92, uno o più incarichi di emergenza sanitaria territoriale rimangano vacanti, l'Azienda interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della regione presso la quale stanno frequentando il corso che hanno presentato domanda secondo il seguente ordine:

a) medici iscritti alla terza annualità di frequenza al corso;

b) medici iscritti alla seconda annualità di frequenza al corso;

c) medici iscritti alla prima annualità di frequenza al corso;

VISTO l'art. 12, comma 4 lett. b), del D.L. 30/04/19 n. 35, convertito in legge 25/06/19 n. 60, che ha in parte sostituito il comma 2 dell'art. 9 L. 12/19 disponendo che le Regioni, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 9, "prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale ...";

VISTA la proposta di "linee guida regionali" in merito all'attuazione delle sopraesposte disposizioni approvata dalla conferenza delle Regioni le quali stabiliscono, in particolare, per gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale la sospensione del diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, in caso di superamento del suddetto limite orario, l'incompatibilità con la frequenza al corso;

VISTO il D.D.G. n. 2293 del 3/12/18 (G.U.R.S. n. 53 del 14/12/18) e s.m.i., con il quale sono state approvate le Graduatorie Regionali definitive di Medicina Generale valide per l'anno 2019 ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore di Emergenza Sanitaria Territoriale;

VISTA la nota prot. n. 66207 del 16/09/2019, con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativi al 1° settembre 2019;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione relativamente agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate, vacanti al 1° settembre 2019;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale vacanti al 1° settembre 2019;

VISTO il D.P.R. n. 445/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, PP.TT.EE. e Ambulanze Medicalizzate, accertati al 1° settembre 2019 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelli di seguito indicati distinti per Azienda Sanitaria Provinciale:

INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 1° SETTEMBRE 2019 ABZ/P.T.E.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

POSTAZIONI INCARICHI  
- Milena (PTE) 1 38 h settimanali;
- Milena (PTE) 1 19 h settimanali;
- Niscemi (PTE) 4 38 h settimanali;
- Niscemi (PTE) 1 19 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

POSTAZIONI INCARICHI  
- Enna (MSA) 1 38 h settimanali;
- Pietraperzia (MSA) 2 38 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

POSTAZIONI INCARICHI  
- Messina Nord (PTE/MSA) 4 38 h settimanali;
- Messina Sud (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;
- Messina Scaletta (PTE/MSA) 1 38 h settimanali;
- Policlinico (MSA) 4 38 h settimanali;
- Piemonte (MSA) 1 38 h settimanali;
- S. Teresa di Riva (PTE/MSA) 1 38 h settimanali;
- Francavilla di Sicilia (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;
- Taormina (ABZ) 1 38 h settimanali;
- Torregrotta (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;
- Milazzo (MSA) 1 38 h settimanali;
- Novara di Sicilia (PTE/MSA)    2 38 h settimanali;
- Falcone (PTE/MSA) 1 38 h settimanali;
- Barcellona (MSA) 2 38 h settimanali;
- Brolo (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;
- Capo D'Orlando (PTE/MSA) 4 38 h settimanali;
- Tortorici (PTE/MSA) 4 38 h settimanali;
- S. Agata Militello (MSA) 1 38 h settimanali;
- Santo Stefano di Camastra (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;

.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

POSTAZIONI INCARICHI  
- Lercara Friddi (MSA) 3 38 h settimanali;
- Corleone (MSA) 1 38 h settimanali;
- Prizzi (MSA) 2 38 h settimanali;
- Castelbuono (MSA) 1 38 h settimanali;
- Petralia Sottana (MSA) 2 38 h settimanali;
- Guadagna (MSA) 1 38 h settimanali;
- Buccheri La Ferla 2 38 h settimanali;
- Palazzo Adriano (PTE) 1 38 h settimanali;
- Monreale (MSA) 1 38 h settimanali;
- Bagheria (PTE) 1 38 h settimanali;
- Balestrate (MSA) 1 38 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

POSTAZIONI INCARICHI  
- Chiaramonte Gulfi (PTE) 1 38 h settimanali;
- Chiaramonte Gulfi (PTE) 1 19 h settimanali;
- Comiso (MSA) 1 38 h settimanali;
- Comiso (MSA) 1 19 h settimanali;
- Modica (MSA) 2 38 h settimanali;
- Modica (MSA) 1 19 h settimanali;
- Pozzallo (PTE) 1 19 h settimanali;
- Pozzallo (PTE) 2 38 h settimanali;
- Ragusa (MSA) 1 19 h settimanali;
- Scicli (PTE) 1 38 h settimanali;
- Scicli (PTE) 1 19 h settimanali;
- Vittoria (MSA) 1 19 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

POSTAZIONI INCARICHI  
- Rosolini 1 38 h settimanali;
- Rosolini 1 19 h settimanali;
- Pachino 1 19 h settimanali;
- Siracusa 1 19 h settimanali;
- Palazzolo 1 19 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

POSTAZIONI INCARICHI  
- Castelvetrano (MSA/118 cod. 35) 1 38 h settimanali;
- San Vito Lo Capo (PTE) 1 38 h settimanali;
- Castelvetrano (MSA/118 cod. 35) 1 19 h settimanali;
- Salemi (PTE) 1 19 h settimanali;
- Trapani (MSA/118 cod. 55) 1 19 h settimanali;
- San Vito Lo Capo (PTE) 1 19 h settimanali;
Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi, secondo il seguente ordine di priorità:

a) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria territoriale in una Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, e nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano all'unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l'anno 2019, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale. I medici di cui al presente punto b) concorreranno al conferimento degli incarichi con priorità per:

b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di Continuità Assistenziale;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nell'ambito della Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

c) i medici, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, che abbiano acquisito il titolo formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per il 2019, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda;

d) medici non inseriti nella graduatoria regionale di settore per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 2019, in possesso dell'attestato di Formazione in Medicina Generale i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (art. 1 comma 2 dell'A.I.R.).

Art. 3

Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dall'art. 2 del presente decreto, rimangano vacanti uno o più incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentato la relativa istanza, a condizione che siano in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale.

Art. 4

I medici interessati, di cui al precedente art. 2, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S. (art. 92, comma 4, come sostituito dall'A.C.N. del 21/06/2018) devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati "A", "B", "C", "D", "E".

Art. 5

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art. 18, comma 1, dell'A.C.N..

Pertanto sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di servizio.

In caso di pari posizione, i medici saranno graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infine, l'anzianità di laurea.

Art. 6

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15, come sostituito dall'art. 2 dell'A.C.N. 21/06/2018.

Pertanto devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per il 2019, specificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B 1").

Art. 7

 I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, nella Regione Sicilia e da ultimo fuori Regione.

Art. 8

I medici di cui al punto d) del precedente art. 2 saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l'anzianità di incarico;

b) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l'anzianità di incarico;

c) medici non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali saranno graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento dal diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dell'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nell'ambito della stessa azienda; gli stessi dovranno altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "C 1").

Art. 9

I medici di cui all'art. 3 sono graduati secondo il seguente ordine:

1) medici iscritti alla terza annualità di frequenza al corso;

2) medici iscritti alla seconda annualità al corso;

3) medici iscritti alla prima annualità al corso;

a parità di annualità di frequenza i medici sono graduati in base ai seguenti criteri:

a) minore età al conseguimento di laurea;

b) voto di laurea;

c) anzianità di laurea;

con priorità di interpello per i medici residenti, alla data di pubblicazione delle carenze, nel territorio aziendale.

Per i medici iscritti al corso di formazione cui verranno assegnati incarichi di E.S.T. è prevista la sospensione parziale dell'attività convenzionale, pari a 14 ore settimanali fino al conseguimento del relativo attestato, fermo restando che il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Art. 10

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "F".

Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.

Art. 11

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l'anno 2019; il medico che accetta l'incarico per trasferimento decade dall'incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 12

L'Azienda, espletate le formalità per l'assegnazione degli incarichi, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica all'Azienda di provenienza l'avvenuta accettazione dell'incarico ai fini di quanto previsto dall'art. 92, comma 16, come sostituito dall'A.C.N. del 21/06/2018.

Art. 13

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo, 6 novembre  2019.

LA ROCCA