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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1244 DELLA COMMISSIONE, 1 luglio 2019

G.U.U.E. 19 luglio 2019, n. L 193

Decisione recante modifica della decisione 2002/364/CE per quanto riguarda i requisiti per i test combinati antigene e anticorpo dell'HIV e dell'HCV e i requisiti per le tecniche di amplificazione dell'acido nucleico in relazione ai materiali di riferimento e ai test qualitativi dell'HIV. [notificata con il numero C(2019) 4632] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 1 luglio 2019

Applicabile dal: 2 luglio 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE, gli Stati membri sono tenuti a presumere conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva i dispositivi progettati e fabbricati nel rispetto delle specifiche tecniche comuni. La decisione 2002/364/CE della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

2) Nell'interesse della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti, nonché al fine di tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici, tra cui l'evoluzione dell'uso previsto, le prestazioni e la sensibilità analitica di determinati dispositivi, è opportuno rivedere ulteriormente le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE.

3) Tenuto conto dello stato dell'arte in evoluzione, delle mutevoli esigenze cliniche, degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e delle nuove tipologie di dispositivi presenti sul mercato, le specifiche tecniche comuni dovrebbero essere modificate per quanto riguarda i requisiti per i test combinati antigene e anticorpo dei virus dell'HIV e dell'epatite C (HCV) e i requisiti per le tecniche di amplificazione dell'acido nucleico in relazione ai materiali di riferimento e ai test qualitativi dell'HIV.

4) I fabbricanti dovrebbero disporre di tempo per adeguarsi alle nuove specifiche tecniche comuni. E' pertanto opportuno rinviare la data di applicazione dei requisiti stabilita nella presente decisione. Nell'interesse della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti, i fabbricanti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a seguire le nuove specifiche tecniche comuni, su base volontaria, prima della data di applicazione.

5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 331 del 7.12.1998.

(2)

Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002).

(3)

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990).

Art. 1

L'allegato della decisione 2002/364/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 luglio 2020.

Fino a tale data, gli Stati membri applicano la presunzione di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi a una delle due specifiche seguenti:

a) le specifiche tecniche comuni stabilite nell'allegato della decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione 2011/869/UE della Commissione (1);

b) le specifiche tecniche comuni stabilite nell'allegato della decisione 2002/364/CE, come modificata dalla presente decisione.

(1)

Decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011).

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'1 luglio 2019

Per la Commissione

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2002/364/CE è così modificato:

1) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1. I dispositivi atti a identificare infezioni virali devono soddisfare i requisiti di sensibilità e specificità di cui alle tabelle 1 e 5 in base al tipo di virus e alle copie rilevate (antigene e/o anticorpo). Cfr. inoltre il principio di cui al punto 3.1.11 per i test di screening.»;

2) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Requisiti supplementari per i test combinati antigene e anticorpo dell'HIV e dell'HCV

3.2.1. I test combinati antigene e anticorpo dell'HIV destinati alla rilevazione dell'antigene p24 dell'HIV 1 e dell'anticorpo dell'HIV 1 e 2 devono soddisfare i requisiti di sensibilità e specificità di cui alle tabelle 1 e 5.

3.2.2. I test combinati antigene e anticorpo del virus dell'epatite C (HCV) destinati alla rilevazione dell'antigene dell'HCV e dell'anticorpo dell'HCV devono soddisfare i requisiti di sensibilità e specificità di cui alle tabelle 1 e 5. I pannelli della sieroconversione dell'HCV per la valutazione dei test combinati antigene e anticorpo dell'HCV devono iniziare con uno o più test ematici negativi e comprendere elementi relativi allo stadio precoce dell'infezione da HCV (antigene del core HCV e/o HCV RNA positivo ma anti-HCV negativo). I test combinati antigene e anticorpo dell'HCV devono dimostrare una maggiore sensibilità nel rilevare lo stadio precoce dell'infezione da HCV rispetto ai test relativi unicamente all'anticorpo dell'HCV.»;

3) il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2. La sensibilità analitica o il limite di rilevazione dei test NAT si esprimono con un valore limite positivo del 95 %. Questa è la concentrazione dell'analita in cui il 95 % dei test effettuati dà risultati positivi dopo diluizioni in serie di un materiale di riferimento internazionale, ove disponibile, quale uno standard internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o di un materiale di riferimento calibrato secondo uno standard internazionale dell'OMS.»;

4) sono inseriti i seguenti punti 3.3.2 bis e 3.3.2 ter:

«3.3.2. bis. I test NAT qualitativi dell'HIV, destinati ad essere utilizzati per rilevare la presenza dell'HIV nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti od organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule, devono essere concepiti per rilevare sia l'HIV 1 sia l'HIV 2.

3.3.2. ter. I test NAT qualitativi dell'HIV, diversi dai test di tipizzazione virale, devono essere concepiti in modo da compensare il potenziale insuccesso delle NAT in una regione bersaglio dell'HIV 1, anche con l'impiego di due regioni bersaglio distinte.»;

5) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Test di screening: anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV, HBsAg, anti-HBc».

6) la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Antigene dell'HIV 1, Ag/Ab dell'HIV, antigene dell'HCV, Ag/Ab dell'HCV».