
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1026 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2019
G.U.U.E. 24 giugno 2019, n. L 167
Regolamento sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 luglio 2019
Applicabile dal: 14 luglio 2019
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 17,
considerando quanto segue:
1) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione.
3) Dovrebbero essere precisate le disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. Sarebbe inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.
4) Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.
5) Il sistema di decisioni doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del codice doganale dell'Unione, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. E' opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di riferimento destinati ai clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.
6) Inoltre, devono essere adottate norme in merito ai dati relativi alle autorizzazioni già archiviate nei sistemi elettronici esistenti, quali il sistema di servizio regolare di trasporto marittimo, e nei sistemi nazionali, da trasferire al sistema di decisioni doganali.
7) Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (Uniform User Management & Digital Signature, UUM&DS), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e degli altri utenti. E' opportuno fissare modalità in merito all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema, definendo i diversi componenti (componenti comuni e nazionali) del sistema, le loro funzioni e interconnessioni. Tuttavia, la funzione della «firma digitale» non è ancora disponibile nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Non si sono potute pertanto stabilire nel presente regolamento modalità di applicazione per questa funzione.
8) Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato dal progetto del sistema di informazione tariffaria vincolante (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad allineare i processi per presentare domanda, adottare e gestire le decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice avvalendosi esclusivamente di tecniche per il trattamento dei dati. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. E' opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale EBTI e monitoraggio dell'uso delle ITV) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale ITV), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.
9) Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato dal progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di paesi terzi ai fini dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema centrale EORI e sistemi nazionali EORI) e l'utilizzo del sistema EORI.
10) Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato mediante il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un'interfaccia armonizzata a livello unionale (accesso elettronico diretto dell'operatore commerciale all'AEO) attraverso la quale presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. Si dovrebbero stabilire modalità di applicazione dettagliate per i componenti comuni del sistema.
11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Detto regolamento attualmente disciplina il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, operativi dall'ottobre del 2017. Saranno a breve operativi altri tre sistemi (EBTI, EORI e AEO), è pertanto opportuno precisarne le disposizioni tecniche. Considerato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 e per motivi di chiarezza, detto regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito.
12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I dati personali degli operatori economici e di altre persone, trattati dai sistemi elettronici, sono limitati a quelli definiti nell'allegato A, titolo I, capo 1, gruppo 3-parti, nell'allegato A, titolo I, capo 2, gruppo 3-parti, e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6).
13) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 269 del 10.10.2013.
Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione (GU L 297 del 15.11.2017).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
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Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578:
a) il sistema di decisioni doganali, sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU;
b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
c) il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;
d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2;
e) il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto dell'operatore economico autorizzato (AEO).
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri;
2) «componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che lo ha istituito.
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Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i da di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
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Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.
2. Il sistema di decisioni doganali consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali;
c) servizi di riferimento destinati ai clienti.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.
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Utilizzo del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:
a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;
b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;
c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;
d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;
e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;
h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;
i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;
j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;
k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;
r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.
2. I componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del sistema di decisioni doganali possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
4. Il sistema di decisioni doganali non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema di decisioni doganali per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e, se istituito dagli Stati membri, anche con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale UE destinato agli operatori commerciali può essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale UE destinato agli operatori commerciali per le autorizzazioni o decisioni che hanno ripercussioni solo in quello Stato membro ne informa la Commissione.
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Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali è utilizzato dalle autorità doganali per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati membri, con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Servizi di riferimento destinati ai clienti
I servizi di riferimento destinati ai clienti sono impiegati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni da parte di altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.
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Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, è un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali destinato agli operatori economici e ad altre persone.
2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, o il portale UE destinato agli operatori commerciali.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito.
4. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'articolo 9.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni nel sistema di decisioni doganali
1. I dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1° maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) e possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1° maggio 2019.
Uno Stato membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
2. Le autorità doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Oggetto e struttura del sistema UUM&DS
1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18, allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un sistema di gestione dell'accesso;
b) un sistema di gestione amministrativa.
3. Il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso è istituito da uno Stato membro come componente nazionale del sistema UUM&DS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Utilizzo del sistema UUM&DS
Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI e del sistema AEO;
b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI, del sistema EORI e del sistema AEO nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema di gestione dell'accesso
La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema di gestione amministrativa
La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle altre persone.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
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Oggetto e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente quanto segue:
a) la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
b) la gestione di eventuali eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
c) il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
d) il controllo e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema centrale EBTI;
c) la capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, come componente nazionale, un sistema nazionale delle informazioni tariffarie vincolanti («sistema nazionale ITV») in abbinamento a un portale nazionale destinato agli operatori commerciali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Utilizzo del sistema EBTI
1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio da parte delle autorità doganali relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale EBTI e rinvia ai portali nazionali destinati agli operatori commerciali laddove gli Stati membri abbiano istituito sistemi nazionali ITV.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema centrale EBTI
1. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale EBTI interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali ITV, se istituiti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema centrale EBTI
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale EBTI a fini di consultazione dell'autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV
La capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Se uno Stato membro ha istituito un sistema nazionale ITV a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, il portale nazionale destinato agli operatori commerciali è il principale punto d'ingresso verso il sistema nazionale ITV per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori commerciali e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale ITV, se istituito.
4. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali agevola i processi equivalenti a quelli agevolati dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
5. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione. La Commissione garantisce che si possa accedere al portale nazionale destinato agli operatori commerciali direttamente dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema nazionale ITV
1. Il sistema nazionale ITV, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema nazionale ITV ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema centrale EBTI a tali fini.
3. Il sistema nazionale ITV interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali e con il sistema centrale EBTI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Oggetto e struttura del sistema EORI
Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e delle altre persone.
Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:
a) un sistema centrale EORI;
b) i sistemi nazionali EORI, se istituiti dagli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Utilizzo del sistema EORI
1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI») comunicati dagli Stati membri;
b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone;
c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI.
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema centrale EORI
1. Il sistema centrale EORI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema centrale EORI interagisce con i sistemi nazionali EORI, se istituiti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema nazionale EORI
1. Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Oggetto e struttura del sistema AEO
1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone al fine di presentare ed trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che può incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30 paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema centrale AEO.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema nazionale AEO»).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Utilizzo del sistema AEO
1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Autenticazione e accesso al sistema centrale AEO
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale AEO e rinvia verso i portali nazionali destinati agli operatori commerciali, se istituiti.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema centrale AEO
1. Il sistema centrale AEO è utilizzato dalle autorità doganali per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema centrale AEO ai fini degli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale AEO interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali AEO, se istituiti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici utilizzano il portale nazionale loro destinato, se istituito, per scambiare informazioni con le autorità doganali in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale AEO.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sistema nazionale AEO
1. Il sistema nazionale AEO, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema nazionale AEO interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, e con il sistema centrale AEO.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici
1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
6. La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni
La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici mediante la fornitura del materiale formativo appropriato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Protezione dei dati personali
1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28 e all'articolo 33, paragrafo 1.
2. Conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 24. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
4. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Proprietà del sistema
1. La Commissione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
2. Gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali del sistema.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Sicurezza del sistema
1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:
a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 90 del Reg. (UE) 2021/414.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER