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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2015

G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343

Integrazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/218)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 gennaio 2016

Applicabile dal: 1° maggio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 290,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 e 265,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all'articolo 290 del TFUE. Al fine di consentire una chiara e corretta applicazione del codice, la Commissione è pertanto chiamata a esercitare nuovi poteri nel contesto successivo al trattato di Lisbona.

2) Durante i lavori preparatori la Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, che hanno contribuito attivamente alla stesura del presente regolamento.

3) Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il quale rappresenta un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Pertanto tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono specifiche relative ai sistemi informativi che coprano l'archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e la necessità di prevedere il campo di applicazione e la finalità dei sistemi elettronici che dovranno essere predisposti di concerto con la Commissione e gli Stati membri. E' inoltre necessario che siano fornite informazioni più specifiche per i sistemi specificamente destinati alle formalità o alle procedure doganali o, nel caso di sistemi in cui l'interfaccia armonizzata a livello dell'Unione sia definita come una componente del sistema che offre un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell'Unione, sotto forma di un servizio integrato nel sistema doganale elettronico.

4) Le procedure basate sui sistemi elettronici di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) e già applicate nei settori dell'importazione, dell'esportazione e del transito si sono rivelate efficaci. E' pertanto opportuno garantire la continuità nell'applicazione di tali norme.

5) Allo scopo di facilitare l'utilizzo dei procedimenti informatici e di armonizzarne l'uso, dovrebbero essere stabiliti requisiti comuni in materia di dati per ciascuno dei settori in cui tali procedimenti informatici devono essere applicati. I requisiti comuni in materia di dati dovrebbero essere conformi al diritto unionale e nazionale vigente in materia di protezione dei dati.

6) Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori postali e gli altri operatori è opportuno adottare un quadro uniforme per lo sdoganamento degli invii di corrispondenza e delle spedizioni postali che consenta l'uso di sistemi elettronici. Al fine di agevolare gli scambi e nel contempo di prevenire le frodi e tutelare i diritti dei consumatori, si dovrebbero stabilire norme opportune e praticabili per la dichiarazione in dogana delle spedizioni postali, che tengano nel debito conto l'obbligo degli operatori postali di fornire un servizio postale universale in conformità agli atti dell'Unione postale universale.

7) Al fine di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, dovrebbe essere possibile consentire l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici in situazioni in cui il rischio di frode è limitato. Tali situazioni dovrebbero riguardare in particolare la notifica dell'obbligazione doganale, lo scambio delle informazioni che stabiliscono le condizioni per lo sgravio del dazio all'importazione, la notifica con gli stessi mezzi da parte delle autorità doganali se il dichiarante ha presentato una dichiarazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la presentazione del numero di riferimento principale (Master Reference Number - MRN) per il transito con modalità diverse rispetto al documento d'accompagnamento transito, la possibilità di presentare a posteriori una dichiarazione di esportazione e di presentare le merci all'ufficio doganale di uscita, nonché la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione o lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative a una domanda e a una decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine.

8) Nei casi in cui il ricorso a procedimenti informatici comporterebbe oneri eccessivi per gli operatori economici, per alleviare tali oneri dovrebbe essere consentito l'uso di altri mezzi, in particolare per la prova della posizione doganale di merci unionali per le spedizioni commerciali di valore limitato o l'uso della dichiarazione verbale anche per l'esportazione di merci di natura commerciale, a condizione che il loro valore non superi la soglia statistica. Lo stesso vale per un viaggiatore che non sia un operatore economico e che presenti una domanda di prova della posizione doganale di merci unionali o per navi da pesca fino a una determinata lunghezza. Imporre l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici sarebbe inoltre contrario agli accordi internazionali che impongono di effettuare le procedure su carta.

9) Al fine di disporre di un'identificazione unica degli operatori economici è opportuno chiarire che ciascun operatore economico deve registrarsi solo una volta con una serie di dati chiaramente definiti. La registrazione degli operatori economici non stabiliti nell'Unione europea e delle persone diverse dagli operatori economici consente il corretto funzionamento dei sistemi elettronici che richiedono un codice EORI come riferimento inequivocabile dell'operatore economico. I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario ed è quindi opportuno prevedere norme per l'annullamento di un codice EORI.

10) Il termine per esercitare il diritto ad essere sentiti di una persona che presenta una domanda di decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale (richiedente) dovrebbe essere sufficiente per consentire al richiedente di preparare il proprio punto di vista e presentarlo alle autorità doganali. Tale termine dovrebbe tuttavia essere ridotto nei casi in cui la decisione riguardi i risultati del controllo di merci non debitamente dichiarate alla dogana.

11) Al fine di raggiungere un equilibrio tra l'efficacia dei compiti delle autorità doganali e il rispetto del diritto ad essere sentiti, è necessario prevedere alcune deroghe a tale diritto.

12) Per consentire alle autorità doganali di adottare nel modo più efficiente decisioni che saranno valide in tutta l'Unione, è opportuno stabilire condizioni chiare e uniformi sia per le amministrazioni doganali che per il richiedente. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare l'accettazione di una domanda di decisione, non solo per quanto riguarda le nuove domande, ma anche tenendo conto di ogni precedente decisione annullata o revocata, in quanto tale accettazione dovrebbe comprendere soltanto le domande che forniscono alle autorità doganali gli elementi necessari per valutare la richiesta.

13) Nei casi in cui le autorità doganali chiedono ulteriori informazioni di cui necessitano per giungere a una decisione, è opportuno autorizzare una proroga del termine di cui dispongono per adottare tale decisione al fine di garantire un adeguato esame di tutte le informazioni fornite dal richiedente.

14) In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente. Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto.

15) Per gli stessi motivi è opportuno individuare con precisione i casi in cui un'autorità doganale ha l'obbligo di riesaminare e, se del caso, sospendere una decisione.

16) Al fine di garantire la necessaria flessibilità e per facilitare i controlli basati su revisioni contabili, dovrebbe essere stabilito un criterio supplementare per i casi in cui l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice.

17) Per agevolare gli scambi è auspicabile stabilire che le domande di decisioni relative a informazioni vincolanti possano essere presentate anche nello Stato membro in cui le informazioni sono destinate ad essere utilizzate.

18) Al fine di evitare l'adozione di decisioni non corrette o non uniformi relative a informazioni vincolanti, è opportuno stabilire che si dovrebbero applicare termini specifici per l'adozione di tali decisioni qualora i termini normali non possano essere rispettati.

19) Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell'ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai rischi per la sicurezza associati a un processo specifico. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell'Unione, l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda i criteri per la concessione della qualifica, l'AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell'ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell'Unione.

20) Con la decisione 94/800/CE (4) il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'accordo relativo alle regole in materia di origine stabilisce che le norme specifiche per la determinazione dell'origine di alcuni settori merceologici devono innanzitutto essere basate sul paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un'operazione di trasformazione specifica. Tenuto conto del fatto che l'Unione è parte di tale accordo, è opportuno stabilire disposizioni nella normativa doganale dell'Unione che rispecchino i principi stabiliti nell'accordo stesso per determinare il paese in cui le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

21) Al fine di evitare manipolazioni dell'origine di merci importate allo scopo di eludere l'applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata.

22) E' opportuno stabilire norme di origine applicabili in relazione alla definizione della nozione di "prodotti originari" e al cumulo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione per taluni paesi o territori, al fine di assicurare che le preferenze in questione siano concesse unicamente ai prodotti effettivamente originari di paesi beneficiari dell'SPG e in tali paesi o territori, rispettivamente, e vadano quindi a vantaggio dei destinatari effettivi.

23) Allo scopo di evitare costi amministrativi sproporzionati e assicurare nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è necessario, nel contesto della semplificazione e dell'agevolazione, garantire che l'autorizzazione concessa per determinare gli importi specifici relativi al valore in dogana sulla base di criteri specifici sia soggetta a condizioni adeguate.

24) E' necessario definire metodi di calcolo al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati ottenuti in regime di perfezionamento attivo, nonché nei casi in cui sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo e quando è applicabile un dazio all'importazione specifico.

25) Non dovrebbe essere richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea ove ciò non sia giustificato dal punto di vista economico.

26) I tipi di garanzia più utilizzati per assicurare il pagamento di un'obbligazione doganale sono un deposito in contanti o il suo equivalente o l'impegno assunto da un fideiussore; tuttavia gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di fornire alle autorità doganali altri tipi di garanzia, purché questi garantiscano in modo equivalente che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri saranno pagati. E' pertanto necessario determinare tali altri tipi di garanzie e norme specifiche per quanto riguarda il loro utilizzo.

27) Al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, questi ultimi dovrebbero beneficiare di una riduzione del livello della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia unicamente se soddisfano determinate condizioni che ne dimostrino l'affidabilità.

28) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario integrare le norme del codice relative allo svincolo della garanzia quando le merci sono vincolate al regime di transito unionale e quando è utilizzato un carnet CPD o ATA.

29) La notifica dell'obbligazione doganale non è giustificata in casi particolari in cui l'importo in questione è inferiore a 10 EUR. In tali casi le autorità doganali dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di notifica dell'obbligazione doganale.

30) Al fine di evitare procedimenti di recupero ove la concessione dello sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione sia probabile,

è necessario prevedere una sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio fino all'adozione della decisione. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, dovrebbe essere richiesta una garanzia per beneficiare di tale sospensione, salvo quando ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali. Lo stesso dovrebbe valere quando l'obbligazione doganale è sorta in seguito a inosservanza, a condizione che alla persona interessata non possano essere attribuite manovre fraudolente o negligenza manifesta.

31) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del codice e di offrire chiarimenti quanto alle norme dettagliate sulla cui base devono essere applicate le relative disposizioni, comprese le specifiche e le procedure da rispettare, è opportuno includere requisiti e chiarimenti in merito alle condizioni per le domande di rimborso o di sgravio, alla notifica delle decisioni di rimborso o di sgravio nonché alle formalità e al termine per l'adozione delle suddette decisioni. Dovrebbero essere applicabili disposizioni generali per i casi in cui le decisioni devono essere prese dalle autorità doganali degli Stati membri, mentre è opportuno definire una procedura specifica per i casi in cui la decisione deve essere adottata dalla Commissione. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa alla decisione di rimborso o di sgravio che deve essere adottata dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo alla Commissione, la notifica della decisione e l'applicazione del diritto ad essere sentiti, tenendo in considerazione l'interesse dell'Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e gli interessi degli operatori economici che agiscono in buona fede.

32) Se l'estinzione dell'obbligazione doganale si verifica a seguito di casi di inadempienza che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, in tali casi dovrebbero rientrare, in particolare, casi di inosservanza di taluni obblighi, a condizione che sia possibile porvi rimedio successivamente.

33) L'esperienza acquisita con il sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata e con i requisiti per le dogane derivanti dal piano d'azione dell'UE per la sicurezza degli aerei cargo (5) ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità dei dati di tali dichiarazioni, in particolare chiedendo agli attori effettivi della catena di approvvigionamento di motivare la transazione e i movimenti di merci. Poiché le disposizioni contrattuali impediscono al vettore di fornire tutte le indicazioni necessarie, è opportuno definire i casi suddetti e le persone che detengono i dati e che sono tenute a fornirli.

34) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'analisi dei rischi connessi alla sicurezza per il trasporto aereo e, nel caso dei carichi containerizzati, per il trasporto marittimo, i dati richiesti dovrebbero essere presentati prima del carico dell'aeromobile o della nave, mentre in altri casi di trasporto di merci l'analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono forniti prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Per lo stesso motivo è giustificato sostituire la deroga generale all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate in virtù degli atti dell'Unione postale universale con una deroga per gli invii di corrispondenza e sopprimere l'esenzione basata sul valore delle merci in quanto il valore non può essere un criterio per valutare il rischio di sicurezza.

35) Al fine di assicurare un flusso regolare nella circolazione delle merci è opportuno applicare talune formalità e controlli doganali agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7) e il resto del territorio doganale dell'Unione, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

36) Come regola generale, la presentazione delle merci all'arrivo nel territorio doganale dell'Unione e la custodia temporanea delle merci dovrebbero svolgersi nei locali dell'ufficio doganale competente o in strutture di deposito per la custodia temporanea gestite esclusivamente dal titolare di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Tuttavia, per offrire maggiore flessibilità agli operatori economici e alle autorità doganali, è opportuno prevedere la possibilità di approvare un luogo diverso dall'ufficio doganale competente per la presentazione delle merci o un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.

37) Al fine di aumentare la chiarezza per gli operatori economici per quanto riguarda il trattamento doganale delle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno definire norme per i casi in cui la presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica. Si dovrebbero inoltre stabilire norme per i casi in cui le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali quando hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono reintrodotte, in modo che gli operatori e le amministrazioni doganali possano trattare tali merci in modo efficiente al rientro delle stesse. Le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere determinate con l'obiettivo di alleviare l'onere amministrativo per gli operatori economici.

38) Al fine di facilitare la corretta applicazione del beneficio dell'esenzione dal dazio all'importazione è opportuno stabilire i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e i casi specifici di merci in reintroduzione che hanno beneficiato di misure stabilite dalla politica agricola comune e beneficiano altresì dell'esenzione dal dazio all'importazione.

39) Nel caso in cui venga utilizzata regolarmente una dichiarazione semplificata di vincolo delle merci a un regime doganale, il titolare dell'autorizzazione dovrebbe rispettare determinate condizioni e criteri, simili a quelli applicati agli AEO, per garantire l'utilizzo adeguato delle dichiarazioni semplificate. Le condizioni e i criteri dovrebbero essere proporzionati ai benefici derivanti dall'utilizzo regolare di dichiarazioni semplificate. E' inoltre opportuno stabilire norme armonizzate per quanto riguarda le scadenze per la presentazione di una dichiarazione complementare e dei documenti di accompagnamento che risultano mancanti al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

40) Al fine di giungere a un equilibrio tra agevolazione e controllo, dovrebbero essere stabilite condizioni adeguate, diverse da quelle applicabili ai regimi speciali, per l'utilizzo della dichiarazione semplificata e dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante, come semplificazioni per il vincolo delle merci a un regime doganale.

41) A motivo dei requisiti relativi al controllo dell'uscita delle merci, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione o la riesportazione dovrebbe essere possibile soltanto se le autorità doganali sono in grado di espletare le formalità senza una dichiarazione in dogana sulla base di una transazione e dovrebbe essere limitata a casi specifici.

42) Se l'importo del dazio all'importazione è potenzialmente non esigibile a seguito di una domanda di concessione di un contingente tariffario, lo svincolo delle merci non dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una garanzia qualora non vi sia alcun motivo di supporre un esaurimento imminente del contingente.

43) Allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, ai pesatori di banane autorizzati dovrebbe essere consentito di compilare note di pesatura delle banane che saranno utilizzate come documenti di accompagnamento per la verifica della dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica.

44) In alcune circostanze è opportuno che non sorga un'obbligazione doganale e che il dazio all'importazione non sia dovuto dal titolare dell'autorizzazione. Pertanto, in tali casi dovrebbe essere possibile prorogare il termine per l'appuramento di un regime speciale.

45) Allo scopo di mantenere il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre al minimo l'onere amministrativo per le amministrazioni doganali e gli operatori economici e quella di garantire la corretta applicazione dei regimi di transito e prevenire gli abusi, è opportuno predisporre semplificazioni del transito per gli operatori economici affidabili, sulla base di criteri armonizzati nella misura più ampia possibile. I requisiti per accedere a tali semplificazioni dovrebbero pertanto essere allineati con le condizioni e i criteri applicabili agli operatori economici che desiderano ottenere la qualifica di AEO.

46) Al fine di prevenire eventuali azioni fraudolente nel caso di taluni movimenti di transito connessi all'esportazione, è opportuno definire norme per i casi specifici in cui merci che hanno la posizione doganale di merci unionali siano vincolate al regime di transito esterno.

47) L'Unione è parte contraente della convenzione sull'ammissione temporanea (8), anche per quanto riguarda le successive modifiche

(convenzione di Istanbul). Pertanto, i requisiti relativi all'uso specifico nell'ambito dell'ammissione temporanea che consentono l'utilizzazione temporanea di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione, stabiliti nel presente regolamento, devono essere conformi alla suddetta convenzione.

48) I regimi doganali di deposito doganale, zone franche, uso finale, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo dovrebbero essere semplificati e razionalizzati al fine di accrescere l'attrattiva di tali regimi speciali per gli operatori commerciali. Pertanto, le varie procedure di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso, il sistema della sospensione e la trasformazione sotto controllo doganale dovrebbero essere fusi in un unico regime di perfezionamento attivo.

49) La certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli operatori economici rendono necessario indicare i casi in cui occorre procedere a un esame delle condizioni economiche per il perfezionamento attivo e passivo.

50) Per offrire agli operatori una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'uso di merci equivalenti, il ricorso a tali merci dovrebbe essere possibile nell'ambito del regime di perfezionamento passivo.

51) Al fine di ridurre i costi amministrativi, è opportuno stabilire un periodo di validità delle autorizzazioni per l'uso specifico e la trasformazione più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

52) Il conto di appuramento dovrebbe essere richiesto non solo per il regime di perfezionamento attivo, ma anche per l'uso finale al fine di facilitare il recupero di qualsiasi importo di dazio all'importazione e, di conseguenza, tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

53) E' opportuno determinare chiaramente i casi in cui è consentito il movimento di merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito, in modo che non sia necessario ricorrere al regime di transito unionale esterno che richiederebbe due dichiarazioni doganali aggiuntive.

54) Al fine di garantire che l'analisi dei rischi sia il più efficace possibile e rechi il minor disagio possibile, la dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere presentata entro termini che tengano conto della particolare situazione del modo di trasporto interessato. Per il trasporto marittimo, nel caso di merci containerizzate, i dati richiesti dovrebbero essere presentati già entro un termine anteriore al carico della nave, mentre per gli altri tipi di trasporto di merci l'analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono presentati entro un termine subordinato all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione. L'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere oggetto di esenzione se il tipo di merci, le loro modalità di trasporto o la loro situazione specifica consentono di valutare che non sono necessari dati relativi ai rischi di sicurezza, fermi restando gli obblighi inerenti alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

55) Al fine di offrire una maggiore flessibilità alle autorità doganali nel trattamento di determinate irregolarità nel quadro del regime di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale su iniziativa della dogana.

56) Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali sulla base delle disposizioni del codice e/o sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario stabilire disposizioni transitorie per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

57) Per concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare i sigilli doganali e i sigilli di modello speciale, utilizzati per garantire l'identificazione delle merci vincolate a un regime di transito, ai nuovi requisiti prescritti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possano continuare ad utilizzare sigilli rispondenti alle specifiche tecniche stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

58) Le norme generali che integrano il codice sono strettamente correlate fra loro; esse non possono essere separate a causa della natura interconnessa del loro oggetto e al tempo stesso contengono norme orizzontali che si applicano a diversi regimi doganali. Al fine di garantire la coerenza giuridica è quindi opportuno raggrupparle in un unico regolamento.

59) Affinché il codice possa essere applicato pienamente è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008).

(3)

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993).

(4)

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994).

(5)

Documento del Consiglio n. 16271/1/10 rev. 1.

(6)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).

(7)

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009).

(8)

GU L 130 del 27 maggio 1993.

(9)

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Art. 1

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "misura di politica agricola": le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all'allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;

2. "carnet ATA": un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;

3. "convenzione ATA": la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;

4. "convenzione di Istanbul": la convenzione relativa all'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

5. "bagagli": tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;

6. "codice": il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

7. "aeroporto dell'Unione": qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;

8. "porto dell'Unione": qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell'Unione;

9. "convenzione relativa ad un regime comune di transito": la convenzione relativa ad un regime comune di transito (1);

10. "paese di transito comune": qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell'Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;

11. "paese terzo": un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

12. "carnet CPD": un documento doganale internazionale utilizzato per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;

13. "ufficio doganale di partenza": l'ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;

14. "ufficio doganale di destinazione": l'ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;

15. «ufficio doganale di prima entrata»: l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;

16. "ufficio doganale di esportazione": l'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell'Unione;

17. "ufficio doganale di vincolo": l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;

18. "codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)": un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;

19. "esportatore":

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;

ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale;

20. "principi di contabilità generalmente ammessi": i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;

21. "merci prive di carattere commerciale":

a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:

i) presentano carattere occasionale,

ii) contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,

iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:

i) presentano carattere occasionale e

ii) consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l'importazione o l'esportazione possano avere finalità commerciali;

22. "numero di riferimento principale (Master Reference Number - MRN)": il numero di registrazione assegnato dall'autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all'articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;

23. "termine per l'appuramento": il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell'Unione o devono essere assegnati all'uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione;

24. "merci contenute in spedizioni postali": le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

25. "operatore postale": un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;

26. "invii di corrispondenza": lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;

27. "perfezionamento passivo IM/EX": l'importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;

28. "perfezionamento passivo EX/IM": l'esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell'importazione dei prodotti trasformati;

29. "perfezionamento attivo EX/IM": l'esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell'importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;

30. "perfezionamento attivo IM/EX": l'importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell'esportazione dei prodotti trasformati;

31. "privato": persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;

32. "deposito doganale pubblico di tipo I": un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell'autorizzazione e al titolare del regime;

33. "deposito doganale pubblico di tipo II": un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;

34. "documento di trasporto unico": nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell'Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;

35. "territori fiscali speciali": una parte del territorio doganale dell'Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; 36. "ufficio doganale di controllo":

a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;

b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice, dell'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 182 del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;

37. "convenzione TIR": la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;

38. "operazione TIR": il trasporto delle merci all'interno del territorio doganale dell'Unione in conformità alla convenzione TIR;

39. "trasbordo": il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;

40. "viaggiatore": una persona fisica che

a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione e non vi risiede normalmente, o

b) ritorna nel territorio doganale dell'Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o

c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell'Unione dove risiede normalmente, o

d) lascia il territorio doganale dell'Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;

41. "cascami e avanzi":

a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure

b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un'operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;

42. "paletta": un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell'accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;

43. "nave officina unionale": una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;

44. "nave da pesca unionale": una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

45. "servizio regolare di trasporto marittimo": un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell'Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell'Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell'Unione.

46. «spedizione per espresso«: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità;

47. «corriere espresso»: un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione;

48. «valore intrinseco»:

a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;

b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione;

49. «merci da trasportare o utilizzare nell'ambito di attività militari»: le merci da trasportare o da utilizzare:

a) nell'ambito di attività organizzate dalle competenti autorità militari, o sotto il loro controllo, di uno o più Stati membri o di un paese terzo con cui uno o più Stati membri hanno concluso un accordo per lo svolgimento di attività militari nel territorio doganale dell'Unione; oppure

b) in attività militari svolte:

- nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (PSDC); oppure

- nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949;

50. «formulario NATO 302»: il documento a fini doganali previsto nelle pertinenti procedure di attuazione della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

51. «formulario UE 302»: il documento a fini doganali di cui all'allegato 52-01, rilasciato dalle autorità militari competenti di uno Stato membro, o per loro conto, per le merci da trasportare o utilizzare nell'ambito di attività militari;

52. «rifiuti delle navi »: i rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

53. «interfaccia unica marittima nazionale»: l'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

54. "operatore postale di un paese terzo": un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;

55. "operatore affidabile": un operatore economico autorizzato a norma degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 (4) del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (5) ("decisione n. 1/2023");

56. "vettore autorizzato": un operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato a norma dell'articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.

(1)

GU L 226 del 13.8.1987.

(2)

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019).

(3)

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019).

(4)

Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023).

(5)

GU L 29 del 31.1.2020.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Comunicazione di informazioni

Sottosezione 1

Requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di dati

Art. 2

Requisiti comuni in materia di dati

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/234 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato A.

2. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici di cui all'allegato C, come stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (1).

[3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (2).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.] (paragrafo soppresso) (3)

4. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 con le modalità seguenti:

(a) (UE) 2019/2151, per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1, B4 e C1 dell'allegato B del presente regolamento;»; fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione

(b) fino alla data di introduzione della componente 1 del sistema elettronico per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne B2 e B3 dell'allegato B del presente regolamento;

(c) fino alla data di avvio della fase 5 del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna D1 dell'allegato B del presente regolamento;

(d) fino alla data di avvio della fase 1 del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna E1 dell'allegato B del presente regolamento;

(e) fino alla data di utilizzazione della versione 2 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F20 e F30 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione degli aeromobili;

(f) fino alla data di utilizzazione della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F10, F50 e F51 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione delle navi adibite alla navigazione marittima;

(g) fino all'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne da H1 a H4 e I1 dell'allegato B del presente regolamento.

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.

4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le autorità doganali possono decidere di applicare i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne da H1 a H6, I1 e I2 dell'allegato D del presente regolamento fino alla data in cui dette autorità doganali attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

[5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;

f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;

g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;

h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;

i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;

j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;

n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.] (paragrafo soppresso) (4)

[6. Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);

b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);

c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica - Unione), ove applicabile.] (paragrafo soppresso) (4)

[7. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:

a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;

b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;

c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;

d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;

e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;

f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;

g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;

h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.] (paragrafo soppresso) (4)

8. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:

a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:

- natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,

- descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,

- termine previsto per l'appuramento del regime,

- ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e

- luogo di perfezionamento o di utilizzo

b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:

- codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,

- tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e

- se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare "sì" o "no").

(1)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019)

(2)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016).

(3)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/234.

(4)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024.

Sottosezione 2

Registrazione delle persone presso le autorità doganali

Art. 3

Contenuto dei dati della registrazione EORI

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell'allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.

Art. 4

Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI

(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)

Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 5

Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024)

(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)

1. Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell'Unione si registra prima:

a) di presentare nel territorio doganale dell'Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:

i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da 135 a 144;

ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;

iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito (1) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;

iv) una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;

b) doganale tra l'Unione e il paese terzo interessato prevede l'uso di un sistema elettronico dell'UE;». di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell'Unione o in un paese terzo se un accordo sulla sicurezza

c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell'Unione;

d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;

e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata;

f) di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l'uso del sistema di gestione delle garanzie.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

5. In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell'ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

6. Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.

(1)

GU L 226 del 13.8.1987.

Art. 6

Persone diverse dagli operatori economici

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)

1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione di uno Stato membro;

b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell'allegato A e dell'allegato B.

2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.

Art. 7

Invalidamento di un codice EORI

(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:

a) su richiesta della persona registrata;

b) quando l'autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.

2. L'autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Sottosezione 0

Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

Art. 7

Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.

Sottosezione 1

Diritto a essere sentiti

Art. 8

Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.

Art. 9

Mezzi per la comunicazione dei motivi

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se la comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell'ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.

Art. 10

Deroghe al diritto a essere sentiti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027)

(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)

I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:

a) se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1);

b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;

c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice;

d) se un codice EORI deve essere invalidato;

e) se si tratta di una decisione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1).

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Sottosezione 2

Norme generali in materia di decisioni adottate su richiesta

Art. 11

Condizioni per l'accettazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Una domanda di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all'articolo 9 del codice;

b) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

c) la domanda è stata presentata a un'autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell'autorità doganale competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;

d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all'articolo 38 del codice.

Art. 12

Autorità doganale competente a prendere la decisione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Art. 13

Proroga del termine per l'adozione di una decisione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se, dopo l'accettazione della domanda, l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l'adozione di una decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

2. Ove si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.

3. Se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un'altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.

Art. 14

Data di decorrenza degli effetti

(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)

La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:

a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l'abbia ricevuta;

b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;

c) se l'effetto della decisione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Art. 15

Riesame di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:

a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell'Unione che incidono sulla decisione;

b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;

c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l'esito del riesame al destinatario della decisione.

Art. 16

Sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:

a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;

b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Art. 17

Periodo di sospensione di una decisione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall'autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.

Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:

a) il destinatario della decisione;

b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

c) il dipendente responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.

2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall'autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l'adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l'autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 27 o all'articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Art. 18

Fine del periodo di sospensione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.

Sottosezione 3

Decisioni relative a informazioni vincolanti

Art. 18

Decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027)

(Articolo 35 del codice)

1. Le autorità doganali adottano, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD"), che precisano il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale, nonché la relativa applicazione, per la determinazione del valore in dogana di merci in circostanze particolari.

Tale domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

a) se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;

b) se non si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.

2. Le decisioni IVVD sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci:

a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto;

b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.

3. Le decisioni IVVD sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse prendono effetto.

4. Per l'applicazione di una decisione IVVD nel contesto di un particolare regime doganale il destinatario della decisione è in grado di provare che le merci interessate e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.

Art. 19

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

[3. Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine ("IVO"), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027.

Art. 20

Termini

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027)

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione di una decisione relativa a informazioni vincolanti è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, per le decisioni ITV e IVO, o conformemente all'articolo 20 bis, paragrafo 7, lettera a), per le decisioni IVVD, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che sono garantite la correttezza e l'uniformità della classificazione tariffaria, della determinazione dell'origine o della determinazione del valore in dogana.

La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un'ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.

2. Il periodo di tempo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l'analisi che l'autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.

Art. 20

Gestione delle decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027)

(Articolo 35 del codice)

1. Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, nei seguenti casi:

a) se l'adozione di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;

b) se una decisione IVVD non è più compatibile con l'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate per l'interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. La cessazione della validità delle decisioni IVVD non ha effetto retroattivo.

3. In deroga all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 27 del codice, le decisioni IVVD sono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

4. Le decisioni IVVD sono revocate a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 28 del codice.

5. Le autorità doganali revocano le decisioni IVVD se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Laddove una decisione IVVD cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, oppure è revocata a norma del paragrafo 4 o 5, può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti basati su tale decisione e conclusi prima della sua revoca o della cessazione della sua validità.

L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o della cessazione di validità della decisione IVVD.

Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione IVVD, il destinatario di tale decisione presenta una domanda all'autorità doganale che ha preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della cessazione della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.

7. La Commissione comunica alle autorità doganali:

a) la sospensione dell'adozione di decisioni IVVD per le merci la cui determinazione corretta e uniforme del valore in dogana non è garantita; o

b) il ritiro della sospensione di cui alla lettera a).

Art. 21

Notifica delle decisioni IVO

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1072, applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2027)

[[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.]

Art. 22

Limitazione dell'applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione

(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)

Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sottosezione 1

Vantaggi risultanti dalla qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 23

Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza

[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

2. Se un AEOS presenta per conto di un'altra persona che è anch'essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Art. 24

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.

2. Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l'accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all'articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l'ufficio doganale di prima entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all'AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall'AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

3. Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

4. Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell'AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.

Art. 25

Esonero dal trattamento favorevole

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell'Unione.

Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

Sottosezione 2

Domanda per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato

Art. 26

Condizioni per l'accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Oltre a soddisfare le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

2. Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un'unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 27

Autorità doganale competente

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell'articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

Art. 28

Termine per l'adozione delle decisioni

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.

2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

Art. 29

Data di decorrenza dell'autorizzazione AEO

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

In deroga all'articolo 22, paragrafo 4, del codice, l'autorizzazione che concede la qualifica di AEO ("autorizzazione AEO") prende effetto il quinto giorno successivo all'adozione della decisione.

Art. 30

Effetti giuridici della sospensione

(Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice)

1. Se un'autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all'articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull'autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata.

2. La sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO.

3. Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC) è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOC è sospesa, ma l'autorizzazione AEOS resta valida.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è sospesa, ma l'autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Art. 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Art. 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

Art. 33

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. (1)

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

(1)

Comma modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 aprile 2017, n. L 101.

Art. 34

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio

(ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione è considerata un'operazione minima, l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

Art. 35

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 60 del codice)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica e

b) sono caratteristici di queste merci e

c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Art. 36

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

(1)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

Sezione 2

Origine preferenziale

Art. 37

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. "paese beneficiario": un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

2. "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

3. "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

4. "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

5. "merci": sia i materiali che i prodotti;

6. "cumulo bilaterale": il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;

7. "cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia": il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;

8. "cumulo regionale": il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

9. "cumulo ampliato": il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

10. "materiali fungibili": materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

11. "gruppo regionale": il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;

12. "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

13. "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;

14. "prezzo franco fabbrica": il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

15. "contenuto massimo di materiali non originari": il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

16. "peso netto": il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

17. "capitoli", "voci" e "sottovoci": i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

18. "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

19. "spedizione": i prodotti:

a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

20. "esportatore": qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

21. "esportatore registrato":

a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure

b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure

c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera ("rispeditore registrato");

22. "attestazione di origine": l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

(1)

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012).

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d'origine

Art. 38

Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d'informazione INF 4

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le domande di certificati d'informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

2. Il certificato d'informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

Art. 39

Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l'autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Art. 41

Principi generali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 44;

b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45.

Art. 42

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2. Il termine "paese beneficiario" comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).

3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Art. 43

Assenza di manipolazione

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Art. 44

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:

a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;

i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure

ii) appartengono a società:

- la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

- che sono per almeno il 50% di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all'articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Art. 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 22-03.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Art. 46

Medie

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Art. 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45, le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura e pressatura di tessili;

e) le operazioni di pittura e lucidatura;

f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) la macellazione degli animali;

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Art. 48

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a) il 15% del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 47 e l'articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Art. 49

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Art. 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 51

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 52

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Sottosezione 3

Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materiali applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Art. 53

Cumulo bilaterale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Art. 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Art. 55

Cumulo regionale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell'allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione.

4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8. Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Art. 56

Cumulo ampliato

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta. Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Art. 57

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all'articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Art. 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari dell'Unione" sia identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell'autorizzazione; o

b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme d'origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Art. 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati "paese o territorio beneficiario"), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;

b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nell'Unione.

Art. 60

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione:

a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;

h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;

b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini "paese o territorio beneficiario" e "Unione" comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Art. 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

Art. 62

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 61, le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e) le operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) la macellazione degli animali;

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.

Art. 63

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente sottosezione.

2. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Art. 64

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Art. 65

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 66

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 67

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Sottosezione 5

Requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Art. 68

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;

b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Art. 69

Trasporto diretto

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:

a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti;

ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 70

Esposizioni

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;

c) i prodotti sono stati spediti nell'Unione, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali dell'Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

CAPO 2

Valore in dogana delle merci

Art. 71

Semplificazione

(Articolo 73 del codice)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;

b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un'autorizzazione.

2. La concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;

c) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Insorgenza di un'obbligazione doganale

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione

Art. 72

Calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:

a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;

b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;

b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l'applicazione del metodo della chiave quantitativa.

6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma. Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;

b) la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

Ai fini dell'applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell'Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell'Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.

Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

Art. 73

Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell'esenzione dal dazio o dell'aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell'uso finale conformemente all'articolo 254 del codice.

2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) un'autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e

b) le condizioni per l'esenzione dal dazio o per l'aliquota ridotta del dazio a motivo dell'uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.

Art. 74

Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Art. 75

Dazio all'importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione

(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)

Ove uno specifico dazio all'importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l'importo del dazio all'importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.

Art. 76

Deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;

b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica;

c) non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell'articolo 166.

2. L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante anche quando i prodotti trasformati sono stati ottenuti da merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che, al momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sarebbero state oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p), del presente regolamento.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo non sarebbero più oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni nel momento in cui sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati.

4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se tali merci sono oggetto di un'autorizzazione rilasciata prima del 16 luglio 2020

Sottosezione 2

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

Art. 77

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito unionale

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:

a) sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione doganale sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.

Art. 78

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione TIR

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Art. 79

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull'ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione.

Art. 80

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nei casi diversi dal transito

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:

a) il termine prescritto per l'appuramento del regime speciale;

b) il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;

c) il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;

d) il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione, qualora il regime non sia stato appurato.

CAPO 2

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 81

Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea

[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]

Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:

a) se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all'articolo 141;

b) nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;

c) nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;

d) se il precedente titolare dell'autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 136 o all'articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.

Art. 82

Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata.

2. La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

3. La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale in cui la garanzia era costituita.

4. Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

5. I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.

Art. 83

Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1. Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:

a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

d) deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.

3. Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.

Sezione 2

Garanzia globale e esonero dalla garanzia

Art. 84

Riduzione dell'importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1118)

(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50% dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c) non è oggetto di una procedura fallimentare;

d) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

e) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

[f) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.] (lettera soppressa)

2. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30% dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d) non è oggetto di una procedura fallimentare;

e) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

f) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

[g) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.] (lettera soppressa)

3. Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:

a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

b) consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;

c) dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l'ubicazione;

d) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

e) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

f) dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;

g) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

h) dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

i) non è oggetto di una procedura fallimentare;

j) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

k) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

[l) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.] (lettera soppressa)

3 bis Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 3, lettera k), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.

Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

3 ter Se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice, le autorità doganali verificano unicamente se la capacità finanziaria del richiedente giustifica la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), al paragrafo 2, lettere e) ed f), e al paragrafo 3, lettere j) e k), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime secondo la convenzione di Istanbul e la convenzione ATA

Art. 85

Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell'ambito del regime di transito unionale

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

2. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito unionale.

3. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti.

4. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

5. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 32-04. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell'allegato 32-05.

6. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 86

Richiesta di pagamento a un'associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un'associazione garante nell'ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul

[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. In caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal carnet ATA o dal carnet CPD le autorità doganali regolarizzano i documenti relativi all'ammissione temporanea ("richiesta di pagamento a un'associazione garante" o "notifica di mancato appuramento" rispettivamente) conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell'allegato A della convenzione di Istanbul o, se del caso, agli articoli 7, 8 e 9 della convenzione ATA.

2. L'importo del dazio all'importazione e delle tasse derivanti dalla richiesta di pagamento a un'associazione garante è calcolato sulla base di un modello di formulario di tassazione.

3. I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di pagamento a un'associazione garante di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-01.

4. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di mancato appuramento dei carnet CPD di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-02.

5. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la richiesta di pagamento a un'associazione garante e la notifica del mancato appuramento dei carnet CPD può essere inviata all'associazione garante interessata tramite mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell'importo del dazio all'importazione e all'esportazione

Sezione 1

Determinazione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Notifica dell'obbligazione doganale e richiesta di pagamento da parte dell'associazione garante

Art. 87

Mezzi di notifica dell'obbligazione doganale

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

La notifica dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 88

Esonero dalla notifica dell'obbligazione doganale

[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]

1. Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un'obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell'articolo 79 o 82 del codice quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.

2. Se l'obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all'importazione o all'esportazione inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l'obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.

3. La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.

Sezione 2

Pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione

Art. 89

Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;

b) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell'articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.

2. Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia.

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.

Art. 90

Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l'abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all'adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.

Art. 91

Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando un'obbligazione doganale

è sorta in seguito a un'inosservanza di cui all'articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;

b) l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 102 del codice;

c) la persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.

2. La sospensione è subordinata all'emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:

a) una garanzia che copre l'intero importo del dazio all'importazione o all'esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;

b) è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3. La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

Sezione 3

Rimborso e sgravio

Sottosezione 1

Disposizioni generali e procedura

Art. 92

Domanda di rimborso o di sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui all'articolo 116 del codice è presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui l'obbligazione doganale è stata notificata.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.

Art. 93

Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell'allegato 33-06.

La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 94

Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 95

Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all'espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l'obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell'allegato 33-07.

Art. 96

Mezzi per l'invio delle informazioni sull'espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La risposta di cui all'articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 97

Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

a) se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

b) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e

c) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.

Sottosezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione

Art. 98

Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi.

2. Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:

a) una sintesi del caso;

b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all'articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;

c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.

3. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.

4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.

5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

6. La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:

a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l'esame da parte della Commissione;

b) a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;

c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.

Art. 99

Diritto della persona interessata ad essere sentita

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.

2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell'invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.

3. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.

Art. 100

Termini

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.

2. Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari in conformità all'articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.

3. Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.

4. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all'articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.

Art. 101

Notifica della decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all'articolo 100, paragrafo 1.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.

3. Se la decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Art. 102

Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all'articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all'articolo 101, paragrafo 1, l'autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.

CAPO 4

Estinzione dell'obbligazione doganale

Art. 103

Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale

[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;

b) quando un'obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;

c) quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;

d) nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull'appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;

e) se è sorta un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all'inosservanza prima che l'obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

Art. 104

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

a) energia elettrica;

b) merci importate mediante conduttura;

c) invii di corrispondenza;

d) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell'articolo 135 e dell'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

f) merci di cui all'articolo 138, lettere da b) a d) e lettera h), o di cui all'articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all'articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

g) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

h) merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;

i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:

i) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;

iii) articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;

iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;

k) merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

l) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:

i) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;

ii) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili; iii) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

m) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano o dal comune di Livigno;

n) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell'Unione, da navi da pesca dell'Unione;

o) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;

p) merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

q) i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane;

r) merci prive di carattere commerciale, diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord.

L'applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

s) merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord.

L'applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

t) merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall'Irlanda del Nord a un privato residente in un'altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l'Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.

2. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali nei seguenti casi:

a) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale uno Stato membro, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese o un territorio terzo, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

c) se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

[3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.] (paragrafo soppresso) (3)

4. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema, come indicato di seguito:

a) se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

c) se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, per via stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1)

GU L 324 del 10.12.2009.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(3)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

Art. 105

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/334 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2191)

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;

b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione;

c) al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:

i) Groenlandia;

ii) Isole Faer Øer;

iii) Islanda;

iv) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;

v) tutti i porti del Marocco;

vi) i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell'Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell'Isola di Man;

d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 106

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice)

1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:

a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;

b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell'Unione.

2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell'articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1.

4. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. 

Art. 107

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;

b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Art. 108

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Art. 109

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

Art. 110

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.

Art. 111

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.

Art. 112

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

[2. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.] (paragrafo soppresso) (1)

3. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

Art. 112

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398)

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto ferroviario, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di vettura nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la lettera di vettura, il destinatario indicato nella lettera di vettura che non ha lettere di vettura sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

Art. 113

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

[2. Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale e l'operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l'operatore postale fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.] (paragrafo soppresso) (1)

[3. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.] (paragrafo soppresso) (1)

4. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

Art. 113

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398)

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l'operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l'operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso l'Unione, o l'operatore postale dello Stato membro di prima entrata, se le merci transitano attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se il corriere espresso non comunica al vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, il corriere espresso fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

4. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l'operatore postale di un paese terzo non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l'operatore postale di un paese terzo di spedizione, se le merci sono trasbordate attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Art. 114

Scambi con territori fiscali speciali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2. Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale. Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3. Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione. Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4. Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.

Art. 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

 

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Art. 116

Scritture

(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:

a) il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;

b) la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;

c) indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del container necessari per identificare le merci;

d) ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;

e) posizione doganale delle merci;

f) indicazioni relative alle manipolazioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;

g) con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l'arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.

Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.

2. L'autorità doganale può esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.

Art. 117

Vendita al dettaglio

(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:

a) le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;

b) se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;

c) le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 118

Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea

[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]

In conformità all'articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 119

Presunzione e prova di posizione doganale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634)

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:

a) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;

b) merci in custodia temporanea;

c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell'uso finale;

d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;

e) merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell'Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;

f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione.

2. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:

a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione a destinazione di un altro aeroporto dell'Unione, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

b) quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell'Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all'articolo 120;

c) quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

3. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:

a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori da tale territorio;

b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro. Se un nuovo documento di trasporto è rilasciato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, il documento di trasporto unico originale è messo a disposizione delle autorità doganali al momento della reintroduzione nell'Unione;

d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono stati reintrodotti;

e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte;

f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte.

Sezione 2

Servizio regolare di trasporto marittimo a fini doganali

Art. 120

Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l'autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali.

2. L'autorizzazione è concessa soltanto se:

a) la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell'Unione;

b) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

c) si impegna a comunicare all'autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione; e

d) si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell'Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.

3. Le società di navigazione cui è stata rilasciata un'autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato.

Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all'articolo 121.

Art. 121

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all'autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:

a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;

b) il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;

c) i porti di scalo.

2. La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione.

3. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), comunica all'autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l'ora in cui tali modifiche prendono effetto.

Art. 122

Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell'ambito di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell'Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.

Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.

Art. 124

(introdotto dall'art. 55 de Reg. (UE) 2015/341 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento "T2L" o "T2LF" in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la persona interessata appone il codice "T2L" o "T2LF" nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice "T2Lbis" o "T2LFbis" nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:

- sono stabilite nell'Unione,

- emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,

- non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.

c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:

- le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e

- la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.

d) Un documento "T2L" o "T2LF" è redatto in un unico esemplare.

e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza":

- per documenti "T2L" o "T2LF", il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,

- per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento "T2L" o "T2LF", apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.»;

Art. 122

Sistema di informazione e comunicazione RSS

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:

a) i dati contenuti nelle domande;

b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

d) ogni altra informazione pertinente.

2. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

3. Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

4. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

5. Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

Sezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Art. 123

Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all'articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l'ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.

Art. 124

Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) un codice a barre;

b) un documento di registrazione della posizione;

c) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.

Art. 124

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento "T2L" o "T2LF"

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]

Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento "T2L" o "T2LF" in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la persona interessata appone il codice "T2L" o "T2LF" nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice "T2Lbis" o "T2LFbis" nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:

- sono stabilite nell'Unione,

- emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,

- non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.

c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:

- le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e

- la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.

d) Un documento "T2L" o "T2LF" è redatto in un unico esemplare.

e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza":

- per documenti "T2L" o "T2LF", il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,

- per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento "T2L" o "T2LF", apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.

Sottosezione 2

Prove presentate con mezzi diversi dai procedimenti informatici

Art. 125

Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.

Art. 126

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15.000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) fattura relativa alle merci;

b) documento di trasporto relativo alle merci.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l'indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l'ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.

Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice "T2L" o "T2LF", a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.

3. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.

Art. 126

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;

b) il nome della nave;

c) il luogo e la data di carico delle merci;

d) il luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:

e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;

g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

h) la massa lorda in chilogrammi;

i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e

j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:

- la lettera "C" (che equivale a "T2L") per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,

- la lettera "F" (che equivale a "T2LF") per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE,

- la lettera "N" per tutte le altre merci.

2. In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Art. 127

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato

Art. 128

Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato

(modificato e integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634)

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:

a) il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l'approvazione;

b) il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l'approvazione e la registrazione della prova da parte dell'ufficio doganale competente.

2. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento "T2L" o "T2LF" o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata all'autorità doganale competente a prendere la decisione dello Stato membro in cui le merci sono state inizialmente caricate su un mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle merci.

3 bis. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle seguenti condizioni:

a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

b) il richiedente rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali oppure le autorità doganali competenti sanno che il richiedente è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento per l'uso di tali prove;

c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice;

d) l'autorità doganale competente ritiene di essere in grado, senza uno sforzo amministrativo sproporzionato, di controllare le prove della posizione unionale rilasciate dal richiedente e di effettuare controlli.

3 ter. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica in particolare:

a) le condizioni alle quali le scritture sono messe a disposizione delle autorità doganali a fini di controllo e conservate per almeno tre anni;

b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che le prove sono state utilizzate correttamente;

c) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:

a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.

5. Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.

Art. 128

Formalità al rilascio di un documento "T2L" o "T2LF", di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2019, n. L 96, modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento "T2L" o "T2LF" emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari "T2L" o "T2LF" utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;

b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e) il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare sono:

i) preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui alla lettera a) e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

ii) timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale conforme al modello di cui alla parte II, capo II, dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1, 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

- stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

- ufficio doganale competente,

- data,

- emittente autorizzato,

- numero di autorizzazione.

f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

- Одобрен издател 

- Emisor autorizado 

- Schválený vydavatel 

- Autoriseret udsteder 

- Zugelassener Aussteller 

- Volitatud väljastaja 

- Εγκεκριμένος εκδότης

- Authorised issuer 

- Emetteur agréé

- Ovlaštenog izdavatelja 

- Emittente autorizzato 

- Atzītais izdevējs 

- Įgaliotasis išdavėjas 

- Engedélyes kibocsátó

- Emittent awtorizzat 

- Toegelaten afgever 

- Upoważnionego wystawcę 

- Emissor autorizado 

- Emitent autorizat 

- Schválený vystaviteľ 

- Pooblaščeni izdajatelj 

- Valtuutettu antaja 

- Godkänd utfärdare.

Art. 128

Agevolazioni per un emittente autorizzato

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2019, n. L 96)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti "T2L" o "T2LF" o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti "T2L" o "T2LF" o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2. I documenti "T2L" o "T2LF" o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Befriad från underskrift

- Podpis se nevyžaduje

- Allkirjanõudest loobutud

- Derīgs bez paraksta

- Leista nepasirašyti

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Zwolniony ze składania podpisu

- Opustitev podpisa  

- Oslobodenie od podpisu  

- Освободен от подпис

- Dispensă de semnătură

- Oslobođeno potpisa.

Art. 128

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2019, n. L 96)

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Art. 128

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2019, n. L 96, modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni: 

a) sono stabilite nell'Unione;

b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5. La semplificazione si applica come segue:

a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6. Sono effettuate le seguenti notifiche:

a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Sottosezione 4

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Art. 129

Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell'Unione secondo una delle seguenti modalità:

a) dalla nave da pesca dell'Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;

b) dalla nave da pesca dell'Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);

c) dalla nave officina dell'Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);

d) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;

e) da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell'Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).

Art. 129

Formalità al rilascio di un documento "T2L" o "T2LF", di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento "T2L" o "T2LF" emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari "T2L" o "T2LF" utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1;

b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e) il recto dei documenti commerciali o la casella "C. Ufficio di partenza" sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento "T2L" o "T2LF" e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

- stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

- ufficio doganale competente,

- data,

- emittente autorizzato, e

- numero di autorizzazione.

f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" del documento "T2L" o "T2LF", o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

- Expedidor autorizado

- Godkendt afsender

- Zugelassener Versender

- Εγκεκριμένος αποστολέας

- Authorised consignor

- Expéditeur agréé

- Speditore autorizzato

- Toegelaten afzender

- Expedidor autorizado

- Hyväksytty lähettäjä

- Godkänd avsändare

- Schválený odesílatel

- Volitatud kaubasaatja

- Atzītais nosūtītājs

- Įgaliotas siuntėjas

- Engedélyezett feladó

- Awtorizzat li jibgħat

- Upoważniony nadawca

- Pooblaščeni pošiljatelj

- Schválený odosielateľ

- Одобрен изпращач

- Expeditor agreat

- Ovlašteni pošiljatelj.

Art. 129

Agevolazioni per un emittente autorizzato

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti "T2L" o "T2LF" o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti "T2L" o "T2LF" o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2. I documenti "T2L" o "T2LF" o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma 

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Befriad från underskrift

- Podpis se nevyžaduje

- Allkirjanõudest loobutud

- Derīgs bez paraksta

- Leista nepasirašyti

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Zwolniony ze składania podpisu

- Opustitev podpisa

- Oslobodenie od podpisu

- Освободен от подпис

- Dispensă de semnătură

- Oslobođeno potpisa.

Art. 129

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Art. 129

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(introdotto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono stabilite nell'Unione;

b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5. La semplificazione si applica come segue:

a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6. Sono effettuate le seguenti notifiche:

a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 129
Art. 130

Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Ai fini della prova della posizione doganale di cui all'articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (1), comprendono le seguenti informazioni:

a) il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell'articolo 129;

b) i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);

c) il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).

2. In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell'Unione o su una nave officina dell'Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.

Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.

(1)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

Art. 131

Trasbordo

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

2. Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.

Art. 132

Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.

Art. 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a) l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;

b) la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

c) il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;

d) l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2. Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.

CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;

b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;

c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;

d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione ("dichiarazione di spedizione") e l'introduzione ("dichiarazione di introduzione") delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.

Art. 135

Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) le merci prive di carattere commerciale;

b) le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1.000 EUR di valore o 1.000 kg di massa netta;

c) i prodotti ottenuti da agricoltori dell'Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

d) le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. Le dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell'esenzione dai dazi all'importazione in quanto merci in reintroduzione.

Art. 136

Dichiarazione verbale per l'ammissione temporanea e la riesportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/218)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;

b) gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva di cui all'articolo 219;

c) materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);

d) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all'articolo 222;

e) gli animali di cui all'articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all'esecuzione di un lavoro o un trasporto;

f) le attrezzature di cui all'articolo 224, lettera a);

g) gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 226, paragrafo 1;

h) i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione;

i) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;

j) imballaggi importati pieni o vuoti e che sono destinati alla riesportazione, pieni o vuoti, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all'interno o fuori del territorio doganale dell'Unione;

j bis) i dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all'interno degli imballaggi o ad essi collegati;

k) i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'Unione e riconosciuti dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;

l) altre merci, qualora l'autorità doganale lo autorizzi.

[2. Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.] (paragrafo soppresso)

Art. 137

Dichiarazione verbale per l'esportazione

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a) le merci prive di carattere commerciale;

b) le merci di carattere commerciale, purché non superino 1.000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;

c) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell'Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;

d) gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

e) i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell'Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

f) le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

g) i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.

Art. 138

Merci che si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/218)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141:

a) le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;

b) le merci di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);

c) le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

d) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono reimportati da viaggiatori e beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

e) invii di corrispondenza;

f) fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute nelle spedizioni postali che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

g) fino alla data che precede la data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci il cui valore intrinseco non supera 22 EUR;

h) gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;

i) le merci oggetto di un formulario UE 302 o di un formulario NATO 302 che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

j) i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane;

[Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e

b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.] (comma soppresso) (1)

k) le merci prive di carattere commerciale, diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord;

l) le merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord;

m) le merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall'Irlanda del Nord a un privato residente in un'altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l'Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.

(1)

Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

Art. 139

Merci che si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea, il transito o la riesportazione a norma dell'articolo 141

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/651, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.

3. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

4. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141.

5. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per il transito a norma dell'articolo 141.

Art. 140

Merci che si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/218)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141:

a) le merci di cui all'articolo 137;

b) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono esportati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati dagli stessi;

c) gli invii di corrispondenza;

d) le merci contenute in una spedizione postale o per espresso il cui valore non sia superiore a 1 000 EUR e che non siano soggette al dazio all'esportazione;

e) gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;

f) le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302.

2. Se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141.

Art. 141

Atti assimilati a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/651, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1143, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d) e lettere h), k), l) ed m), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:

a) percorrere la corsia verde "niente da dichiarare" negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;

b) passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;

c) applicare un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva "niente da dichiarare" sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali.

d) varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:

i) se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;

ii) se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;

iii) se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento;

iv) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;

v) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione in conformità all'articolo 138, lettera c), del presente regolamento;

vi) per le merci di cui all'articolo 138, lettera k), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all'allegato 52-02 al più tardi il giorno successivo alla consegna delle merci.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

vii) per le merci di cui all'articolo 138, lettera l), del presente regolamento, a condizione che il vettore autorizzato trasmetta alle autorità doganali i dati a livello di articolo di cui all'allegato 52-03 prima della consegna delle merci al privato. In casi debitamente giustificati dall'urgenza della situazione, l'autorità doganale del Regno Unito può consentire che una parte di tale insieme di dati sia trasmessa dopo la consegna del pacco.

In deroga al paragrafo 1, se il pacco ivi menzionato è stato introdotto per la prima volta in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord prima di essere spedito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord, il vettore autorizzato mette a disposizione dell'autorità doganale la dichiarazione doganale presentata quando le merci sono entrate nel Regno Unito prima dell'entrata del pacco in Irlanda del Nord.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

viii) per le merci di cui all'articolo 138, lettera m), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all'allegato 52-03 prima della consegna delle merci.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

2. Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione.

Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

3. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute in una spedizione postale possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell'articolo 139 del codice, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) le autorità doganali hanno accettato l'utilizzo di questo atto e i dati forniti dall'operatore postale;

b) l'IVA non è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, né del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della suddetta direttiva;

c) le merci beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

d) la spedizione è accompagnata da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.

4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

4 bis Le merci contenute in una spedizione per espresso di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro presentazione all'ufficio doganale di uscita, a condizione che i dati indicati nel documento di trasporto e/o nella fattura siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.

5. Fino alla data precedente la data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 (1) del Consiglio, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

6. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell'articolo 139 o dell'articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nel formulario NATO 302 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.

Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

7. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'ammissione temporanea, il transito, l'esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell'articolo 139 o dell'articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nell'allegato 52-01 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.

Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

8. I rifiuti delle navi sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell'articolo 139 del codice, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.

(1)

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017).

Art. 142

Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all'articolo 141

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:

a) le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune;

b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l'invalidamento della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c) le merci soggette a divieti o restrizioni, fatta eccezione per:

i) le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;

ii) i rifiuti delle navi;

iii) le merci di cui all'articolo 138, lettere k), l) e m), del presente regolamento.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

d) le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare, fatta eccezione per le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o un formulario UE 302.

Art. 143

Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.

Art. 143

Dichiarazione per l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1143 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Dalla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, è possibile dichiarare per l'immissione in libera pratica una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulla base dell'insieme di dati specifico di cui all'allegato B, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti o restrizioni.

2. In deroga al paragrafo 1, l'insieme di dati specifico per le spedizioni di modesto valore non è utilizzato per quanto segue:

a) immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b) reimportazione con immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono prevedere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia soggetta ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

Art. 143

Dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (1) ("il protocollo")

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore affidabile può dichiarare merci che si ritiene non siano a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e che devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto per l'immissione in libera pratica sulla base di uno specifico insieme di dati di cui all'allegato B, anche quando tali merci sono spedite in pacchi a un altro operatore economico.

L'applicazione del primo comma del presente articolo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

Il presente articolo non si applica alle merci denominate "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023.

(1)

Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

Art. 144

Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a) il loro valore non supera 1 000 EUR;

b) non sono soggette a divieti o restrizioni.

2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali diverse da quelle di cui all'articolo 143 bis del presente regolamento si consideri presentata e accettata all'atto della presentazione in dogana delle merci, a condizione che queste ultime siano corredate di una dichiarazione CN22 o di una dichiarazione CN23.

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Art. 145

Condizioni per l'autorizzazione all'utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all'articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d'importazione e d'esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2. Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.

Art. 146

Dichiarazione complementare

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, il termine per presentare la dichiarazione complementare di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice, se detta dichiarazione è di natura generale, è di 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.

2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice oppure se non è sorta alcuna obbligazione doganale e la dichiarazione complementare è di natura periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.

3. Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.

3 bis. Se non è sorta alcuna obbligazione doganale, il termine per la presentazione della dichiarazione complementare non può superare 30 giorni dalla data di svincolo delle merci.

3 ter. In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali concedono un termine più lungo per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 1, 3 o 3 bis. Tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di svincolo delle merci. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente giustificate relative al valore in dogana delle merci, tale termine può essere ulteriormente prorogato fino a un massimo di due anni dalla data di svincolo delle merci.

4. Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo.

Art. 147

Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.

Art. 148

Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/398)

(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)

1. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b) le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;

c) al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;

d) è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell'ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore.

2. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b) le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;

c) lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;

d) le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.

3. Se merci che sono state vendute nell'ambito di un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;

b) le merci sono state esportate per essere rispedite all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.

4. Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:

a) se le merci sono state svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione;

b) se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;

c) se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;

d) se è concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice;

e) se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell'articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo;

f) se le merci sono state immesse in libera pratica e sono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che:

i) la domanda è presentata entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale;

ii) le merci sono state consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche che svolgono la loro attività nel territorio doganale dell'Unione e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di cui al punto iii), le merci potrebbero beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione se fossero immesse in libera pratica;

iii) è stata presentata, da o per conto di tali organizzazioni caritative o filantropiche, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci in questione entro il termine di cui al punto i).

5. Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all'esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di altre misure particolari all'esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione,

b) se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione;

c) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all'esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;

d) il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;

e) eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.

(1)

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011).

Sezione 4

Altre semplificazioni

Art. 149

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)

1. Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell'articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:

a) immissione in libera pratica;

b) deposito doganale,

c) ammissione temporanea;

d) uso finale;

e) perfezionamento attivo;

f) perfezionamento passivo;

g) esportazione;

h) riesportazione.

2. Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all'articolo 150.

Art. 150

Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/877 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se:

1) il richiedente è un operatore affidabile;

2) le merci devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo; e

3) il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà.

L'applicazione del presente paragrafo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

Il presente paragrafo non si applica alle merci denominate "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023.

2. Affinché sia concessa l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:

a) immissione in libera pratica;

b) deposito doganale;

c) ammissione temporanea;

d) uso finale;

e) perfezionamento attivo;

f) perfezionamento passivo;

g) esportazione e riesportazione.

3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'immissione in libera pratica, l'autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:

a) immissione in libera pratica di merci esenti dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall'accisa a norma dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b) reimportazione con immissione in libera pratica di merci esenti dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall'accisa a norma dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

4. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice;

b) l'ufficio doganale di esportazione è anche l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all'uscita.

5. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE.

6. Un'autorizzazione all'iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell'articolo 181, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.

Art. 151

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

Se un richiedente di cui all'articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, l'autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all'articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.

Art. 152

Formalità e controlli doganali nell'ambito dell'autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell'autorizzazione.

CAPO 3

Svincolo delle merci

Art. 153

Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia

(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)

Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.

Art. 154

Notifica dello svincolo delle merci

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell'autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Art. 155

Autorizzazione all'emissione di note di pesatura delle banane

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/218)

(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali concedono un'autorizzazione per l'emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 19 soggette al dazio all'importazione ("note di pesatura delle banane") se il richiedente dell'autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;

b) partecipa all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 19 soggette al dazio all'importazione;

c) offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;

d) dispone di un impianto di pesatura adeguato;

e) tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.

Art. 156

Termine

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Art. 157

Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all'importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Art. 158

Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate

(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)

1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.

2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio,

è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all'uso cui erano destinate.

3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all'importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l'incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'Unione.

Art. 159

Merci che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 204 del codice)

1. Le merci in reintroduzione che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all'importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le restituzioni o gli altri importi pagati nell'ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell'ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;

b) le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:

i) non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;

ii) sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;

iii) sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;

c) le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.

2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:

a) merci che rientrano nel territorio doganale dell'Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

b) merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

c) merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;

d) merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;

e) gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.

Art. 160

Mezzi di comunicazione del bollettino d'informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un documento attestante che le condizioni per l'esenzione dal dazio all'importazione sono state soddisfatte ("bollettino INF 3") può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Art. 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]

In deroga all'articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un'autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Art. 162

Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.

Art. 163

Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all'allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all'articolo 236, lettera b);

b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all'uso finale previsto;

c) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;

d) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;

e) se è stata concessa un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;

f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l'operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale;

g) se le merci elencate nell'allegato 71-02 il cui valore in dogana non supera 150 000 EUR sono già vincolate o devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo e devono essere distrutte sotto controllo doganale a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

a) dichiarazione semplificata;

b) sdoganamento centralizzato;

c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;

d) se è chiesta un'autorizzazione diversa da quella per l'ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;

e) se è chiesto l'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;

f) se l'autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice;

[g) se si applica l'articolo 167, paragrafo 1, lettera f);] (lettera soppressa) (1)

h) se è chiesta un'autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.

3. Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all'articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.

4. L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:

a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;

b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;

c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.

5. I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l'ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un'associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell'allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;

b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell'ambito della quale è stato rilasciato;

c) il carnet è certificato dalle autorità doganali;

d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell'Unione.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

Art. 164

Domanda di rinnovo o modifica di un'autorizzazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.

Art. 165

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea

(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l'ammissione temporanea in conformità all'articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell'allegato 71-01.

Sezione 2

Adozione della decisione in merito alla domanda

Art. 166

Esame delle condizioni economiche

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:

a) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);

b) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p);

c) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).

2. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell'allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.

Art. 167

Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)

1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:

a) la trasformazione di merci non elencate nell'allegato 71-02;

b) la riparazione;

c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;

d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;

e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

f) la trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:

i) l'indisponibilità di merci prodotte nell'Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;

ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell'Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l'operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;

iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;

iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;

g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;

i) la trasformazione di merci ottenute nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;

k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati in aeromobili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (2);

l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all'importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio (3);

m) la trasformazione di merci in campioni;

n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell'informazione;

o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710, 2710 o 2902;

p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;

q) la denaturazione;

r) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice;

s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell'allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

2. L'indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:

a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all'interno del territorio doganale dell'Unione;

b) l'indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;

c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l'operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.

(1)

Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014).

(2)

Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018).

(3)

Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003).

Art. 168

Calcolo dell'importo del dazio all'importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[(Articolo 86, paragrafo 4, del codice)

1. Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s).

[2. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione e immessi in libera pratica entro un anno dalla loro riesportazione, l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.] (paragrafo soppresso) (1) ]

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063

Art. 169

Autorizzazione all'uso di merci equivalenti

[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.

2. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

4. L'uso di merci equivalenti nell'ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all'allegato 71-02.

5. L'uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.

6. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:

a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui l'operazione viene effettuata per suo conto;

b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;

c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.

7. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.

8. In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l'autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all'importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.

Art. 170

Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l'appuramento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.

Art. 171

Termine per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

2. Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.

Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell'autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.

Art. 172

Effetto retroattivo

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1. Se le autorità doganali concedono un'autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, l'efficacia dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell'allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.

3. Se la domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

Se, conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.

Art. 173

Validità dell'autorizzazione

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

1. Se un'autorizzazione è concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell'autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l'autorizzazione prende effetto.

2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l'autorizzazione si riferisca a merci di cui all'allegato 71-02.

Art. 174

Termine per l'appuramento di un regime speciale

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l'appuramento specificato nell'autorizzazione concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.

2. Se il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l'appuramento sia automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.

Art. 175

Conto di appuramento

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell'autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'appuramento.

L'ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l'obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.

2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.

3. Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell'allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall'ufficio doganale di controllo.

4. Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.

5. Se l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l'appuramento, il titolare dell'autorizzazione presenta il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.

6. Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 176

Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un'autorizzazione per l'uso di un regime di perfezionamento

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:

a) uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all'articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;

b) il titolare dell'autorizzazione fornisce all'ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato 71-05;

c) se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:

i) dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;

ii) dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;

iii) dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;

iv) dichiarazioni doganali per l'appuramento del regime di perfezionamento;

v) dichiarazioni o notifiche di riesportazione.

2. Le autorizzazioni per l'uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, il titolare dell'autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all'ufficio doganale di controllo di calcolare l'importo del dazio all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Art. 177

Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce (magazzinaggio comune), l'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all'origine delle merci.

2. Le merci unionali immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito di cui al paragrafo 1 presentano lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.

3. Ai fini del paragrafo 2, le merci non unionali che sarebbero oggetto, al momento del loro magazzinaggio insieme a merci unionali, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, non sono considerate come aventi la stessa qualità commerciale delle merci unionali.

4. Il paragrafo 3 non si applica se le merci non unionali sono immagazzinate insieme a merci unionali precedentemente dichiarate merci non unionali per l'immissione in libera pratica e per le quali sono stati pagati i dazi di cui al paragrafo 3.

Art. 177

Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Sezione 3

Altre disposizioni

Art. 178

Scritture

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:

a) se del caso, il riferimento all'autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;

b) l'MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;

c) i dati che consentono l'identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;

d) le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;

e) ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;

f) posizione doganale delle merci;

g) indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;

h) indicazioni relative all'ammissione temporanea o all'uso finale;

i) indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;

j) ove si applichi l'articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;

k) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

l) indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;

m) ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull'origine delle merci;

n) nei casi di ammissione temporanea di cui all'articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;

o) nei casi di perfezionamento attivo di cui all'articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;

p) se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all'articolo 218 del codice;

q) se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;

r) informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.

2. Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:

a) indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;

b) indicazioni concernenti l'uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l'applicazione di dazi all'importazione o di misure stabilite nell'ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all'articolo 247, paragrafo 2, del codice.

3. Le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all'uso di un regime speciale.

4. Nel caso dell'ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.

Art. 179

Circolazione di merci tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 219 del codice)

1. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e).

2. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione dall'ufficio doganale di vincolo all'ufficio doganale di uscita.

3. La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:

a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;

b) dall'ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure

c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.

La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.

4. Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull'uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.

Art. 180

Manipolazioni usuali

(Articolo 220 del codice)

Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice sono quelle definite nell'allegato 71-03.

Art. 181

Scambio di informazioni standardizzato

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. L'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:

a) il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;

b) il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.

2. Se l'autorità doganale competente di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

3. Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

4. Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all'INF al titolare dell'autorizzazione, su sua richiesta.

5. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 182

Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale

(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)

Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell'Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.

Art. 183

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare

[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]

L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;

b) la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;

c) il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Regime di transito esterno e interno

Art. 184

Mezzi di comunicazione dell'MRN di un'operazione di transito e dell'MRN di un'operazione TIR alle autorità doganali

(integrato dall'art. 55 del Reg. (UE) 2016/341)

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di una dichiarazione di transito o di un'operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a) un codice a barre;

b) un documento di accompagnamento transito;

c) un documento di accompagnamento transito/sicurezza;

d) in caso di un'operazione TIR, un carnet TIR;

e) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.

Art. 185

Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.

Art. 186

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.

Art. 187

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 230 del codice)

1. La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR;

c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

3. L'autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell'autorizzazione.

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno

Art. 188

Territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell'Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all'articolo 227 del codice.

2. In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione.

Art. 189

Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1. Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2. Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

3. Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4. Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

Art. 190

Ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all'allegato 72-03.

Art. 191

Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

b) il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;

c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Art. 192

Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.

Art. 193

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]

La qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all'articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, del codice.

Art. 194

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.

Art. 195

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.

Art. 196

Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all'allegato 72-03.

Art. 197

Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

2. Le autorità doganali accettano, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Art. 197

Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.

Art. 198

Autorizzazione all'uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]

Le autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:

a) il trasporto ferroviario di merci;

b) il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

Art. 199

Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a) il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;

b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

Art. 200

Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a) il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;

b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

CAPO 3

Deposito doganale

Art. 201

Vendita al dettaglio

(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)

Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:

a) in esenzione dai dazi all'importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;

b) in esenzione dai dazi all'importazione a membri di organizzazioni internazionali;

c) in esenzione dai dazi all'importazione a membri delle forze NATO;

d) in esenzione dai dazi all'importazione nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;

e) a distanza, anche via Internet.

Art. 202

Strutture di deposito appositamente attrezzate

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.

Art. 203

Tipo di strutture di deposito

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

L'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell'ambito di ciascuna autorizzazione:

a) deposito doganale pubblico di tipo I;

b) deposito doganale pubblico di tipo II;

c) deposito doganale privato.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Art. 204

Disposizioni generali

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l'uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.

Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell'ambito del regime.

Art. 205

Luogo di presentazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all'autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell'articolo 136, un atto in conformità all'articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all'articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea.

Art. 206

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.

2. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione non è concessa per i prodotti di consumo.

3. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa a condizione che l'importo del dazio all'importazione dovuto in conformità all'articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.

Sottosezione 2

Mezzi di trasporto, palette e container, compresi i loro accessori e attrezzature

Art. 207

Disposizioni generali

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)

L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all'articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.

Art. 208

Palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Il beneficio dell'esenzione totale dal dazio all'importazione si applica alle palette.

Art. 209

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.

Art. 210

Container

[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dai dazi all'importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;

b) marchi e numeri d'identificazione del container adottati dal proprietario o dall'operatore;

c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.

Per i container di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una "U"), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

2. Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell'Unione.

Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell'ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.

Art. 211

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.

Art. 212

Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Ai fini del presente articolo il termine "mezzi di trasporto" comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.

2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 213

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.

Art. 214

Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Le persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell'altra nell'ambito di tale accordo;

b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell'Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;

c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;

d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

Art. 215

Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso.

2. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

a) per tornare nel proprio luogo di residenza all'interno del territorio doganale dell'Unione;

b) per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

2 bis. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.

3. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

[4. Ai fini del presente articolo,

a) per "uso privato" si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale;

b) per "uso commerciale" si intende l'uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.] (paragrafo soppresso)

Art. 216

Esenzione dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto in altri casi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell'Unione all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio;

b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.

2. L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 217

Termini per l'appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

L'appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:

a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;

b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;

c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione per soli motivi di studio;

ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione necessaria per lo svolgimento della missione;

iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;

d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;

e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;

f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.

Art. 218

Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione in conformità all'articolo 212 ed è stato restituito a un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione.

Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall'impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all'interno del territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.

La data di entrata nel territorio doganale dell'Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell'ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.

2. Un'autorizzazione per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.

Sottosezione 3

Merci diverse da mezzi di trasporto, palette e container

Art. 219

Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell'Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;

b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.

Art. 220

Materiale destinato al conforto dei marittimi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:

a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;

c) è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 221

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 222

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 223

Animali

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 224

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:

a) attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell'Unione in cui le merci devono essere utilizzate;

b) merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell'Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).

Art. 225

Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

a) supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

b) materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.

Art. 226

Materiali professionali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/841 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/218)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:

a) appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;

c) sono utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2. In deroga al paragrafo 1, l'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:

a) la fabbricazione industriale di merci;

b) l'imballaggio industriale di merci;

c) lo sfruttamento di risorse naturali;

d) la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;

e) lavori di sterro o lavori analoghi.

Le lettere c), d) ed e) non si applicano all'utensileria a mano.

Art. 227

Materiale pedagogico e scientifico

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:

a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;

d) che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 228

Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/634)

(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

a) imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

b) imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

c) dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all'interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 229

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che venga esportato oltre il 50% della produzione risultante dal loro utilizzo.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 230

Utensili e strumenti speciali

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;

b) che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50% delle merci risultanti.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 231

Merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:

a) le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;

b) le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;

c) le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 232

Campioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 233

Mezzi di produzione sostitutivi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 234

Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l'esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

2. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell'Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per quanto segue:

a) oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'allegato IX della direttiva 2006/112/CE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

4. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 235

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 235

Merci da trasportare o da utilizzare nell'ambito di attività militari

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Art. 236

Altre merci

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063)

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:

a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;

b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell'Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).

Art. 237

Termini specifici per l'appuramento

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 231, lettera c), all'articolo 233 e all'articolo 234, paragrafo 2, il termine per l'appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.

2. Per gli animali di cui all'articolo 223, il termine per l'appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.

3. Per le merci di cui all'articolo 235 bis, primo comma, il termine per l'appuramento è di 24 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea, salvo accordi internazionali che stabiliscano un termine più lungo.

Sottosezione 4

Attuazione della procedura

Art. 238

Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione "TA" e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso. (1)

2. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

(1)

Paragrafo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 aprile 2017, n. L 101.

Sezione 2

Uso finale

Art. 239

Obblighi del titolare dell'autorizzazione di uso finale

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell'autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:

a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;

b) trasferire l'obbligo di cui alla lettera a) ad un'altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.

CAPO 5

Trasformazione

Art. 240

Autorizzazione

(Articolo 211 del codice)

1. Un'autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:

a) che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

b) che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.

2. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell'articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:

a) carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;

b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;

c) materiali e attrezzature.

3. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;

b) il ricorso al regime non può avere come conseguenza l'elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.

Il primo comma non si applica se l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Art. 241

Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati risultanti sono successivamente vincolati ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione doganale per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione "PA" e il pertinente numero di autorizzazione o numero INF, se del caso.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l'indicazione "M P C".

2. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Art. 242

Perfezionamento passivo (IM/EX)

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l'autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.

2. L'importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.

Art. 243

Riparazione nell'ambito del perfezionamento passivo

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

Formalità preliminari all'uscita delle merci

Art. 244

Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/334 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2191)

(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)

1. La dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 263 del codice è presentata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a) in caso di trasporto marittimo:

i) per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell'Unione;

ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell'Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

iii) per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

iv) per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;

b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;

c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione;

d) in caso di trasporto ferroviario:

i) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;

ii) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1), essa è presentata presso l'ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.

3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell'Unione:

a) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto intermodale);

b) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto combinato).

4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.

(1)

Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009).

Art. 245

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Fatto salvo l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:

a) energia elettrica;

b) merci esportate mediante conduttura;

c) invii di corrispondenza;

d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale;

e) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g) le merci di cui all'articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:

i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;

ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;

iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;

h) merci corredate di carnet ATA e CPD;

i) le merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;

j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:

i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;

ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;

iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;

n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p) le merci spedite dal territorio doganale dell'Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano o il comune di Livigno.

2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:

a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;

b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;

c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell'Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell'Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione, a condizione che

i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell'articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;

ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;

iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.

CAPO 2

Formalità all'uscita delle merci

Art. 246

Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci sono presentate all'ufficio doganale di uscita in conformità all'articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:

a) l'identificazione della dichiarazione di esportazione;

b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.

Art. 247

Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Al fine di certificare l'uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione può essere fornita all'ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Art. 248

Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

(Articolo 174 del codice)

1. Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.

2. Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull'uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.

3. Se, in conformità all'articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell'articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 249

Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 250

Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1° maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.

2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:

a) le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all'articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Art. 251

Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1° maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;

b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione conformemente all'articolo 250, paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.

Art. 252

Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016

Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1° maggio 2016.

Art. 253

Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1° maggio 2016

Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell'articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;

b) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.

Art. 254

Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1° maggio 2016

Se una decisione o un'autorizzazione rimane valida dopo il 1° maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1° maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all'allegato 90.

Art. 255

Disposizioni transitorie sull'uso dei sigilli

I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all'allegato 46 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 256

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1)

Il presente allegato è modificato dagli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2018/1063 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024.

(1)

Il presente allegato è modificato dagli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2018/1063, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1143, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/234, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 3 marzo 2024.

(1)

Il Titolo III - Modello di documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) e il Titolo IV - Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) del presente allegato sono sostituiti da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 aprile 2017, n. L 101.

(1)

Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/249.

(1)

Il presente allegato è modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/249.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063. Successivamente il presente è soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/249.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063. Successivamente il presente è soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/249.

(1)

Il presente allegato è introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/234.

(1)

Il presente allegato è introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/234.

(1)

Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/249, applicabile a decorrere dal 1° marzo 2027.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1063.

La sezione XI, capitoli da 50 a 55, è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 17 giugno 2021, n. L 214 nel seguente modo:

"anziché: «stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto», leggasi: «stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui non sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»."

Per ulteriori modifiche, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934.

(1)

Per le modifiche al presente allegato, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934.

(1)

Per le modifiche al presente allegato, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1934.

(1)

Allegato soppresso da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 aprile 2016, n. L 87.

ALLEGATO 52-01

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877)

Formulario UE 302

1) Il formulario UE 302 deve essere conforme al modello riportato nel presente allegato.

2) Il formulario UE 302 deve essere compilato in inglese o in francese.

3) Se compilato a mano, le diciture devono essere chiaramente leggibili.

4) Ogni formulario UE 302 reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.

Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale

Copy n°: Exemplaire n°: Serial N° Numéro Mission/Exercise/Transport: Mission/Exercice/Transport:

Mode of transport:

Mode de transport:

Temporary Admission (yes/no):

Admission temporaire (oui/non):

Name and address of transporter:

Nom et adresse du transporteur:

 

Name and address of consignor

Nom et adresse de l'expéditeur

Name and address of consignee

Nom et adresse du destinataire

Final destination/Destination finale:

.

Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.

Scellé/sans scellé (*): si l'envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l'espèce, le numéro et le nombre des scellés et l'autorité qui les a apposés.

Remarks: See attached shipping documents

Observations: Voir documents d'expédition en annexe

Seal numbers

Numéros des scellés (Stamp/Cachet)

.

I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.

Je (nom et prénom) certifie que l'envoi décrit ci-dessus est transporté avec l'autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.

Signature … Rank and unit-address/Grade et adresse de l'unité:
Date:
Certificate of receipt/Certificat de réception

I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described.

Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes.

Signature… Rank and unit-address/Grade et adresse de l'unité:
Date:  

This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d'importation et d'exportation ainsi que de déclaration en douane.

For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l'utilisation de ce document.

Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile.

 

.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

I undertake

1. to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods.

2. not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused.

3. to present my credentials to the customs authorities on demand.

4. This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products).

Je m'engage

1. à présenter aux autorités douanières compétentes, cette déclaration d'importation/d'exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l'unité des Forces UE.

2. à ne céder ces marchandises à de tierces personnes, sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées.

3. à présenter mes papiers d'identité sur demande aux autorités douanières.

4. Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises).

Signature, name and address of person presenting the goods to customs

Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane

__________________________________________________________________________________

.

Goods presented to customs authorities (on/at place)

Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)

FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RESERVEE A LA DOUANE

  Country Pays

Customs Office 

Bureau de douanes

Date of crossing

Date du passage

Signature of customs officer and remarks

Signature du douanier et obs

Official customs stamp

Cachet de la douane

Exit Sortie            
Entry Entrée            
Exit Sortie            
Entry Entrée           

.

INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L'EXPEDITEUR

THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.

L'EXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l'envoi. L'altération des documents (suppressions ou additions) par l'expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.

DISTRIBUTION OF COPIES

Copy n° 1 Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy.

Copy n° 2 Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt.

Copy n° 3 Is intended for processing and retention by customs officials of origin.

Copy n° 4 Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b ecc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned.

Copy n° 5 Is intended for retention by the issuing organisation.

DESTINATION DES EXEMPLAIRES

Exemplaire n°1 Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières Exemplaire n°2 Doit être renvoyé par le destinataire au service d'expédition avec un accusé de réception.

Exemplaire n° 3 Destiné au service des douanes du pays d'expédition qui le complète et le conserve dans ses archives.

Exemplaire n° 4 Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b ecc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés.

Exemplaire n°5 Destiné à l'unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives.

ALLEGATO 52-02

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

Informazioni che il vettore è tenuto a fornire a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vi)

1) Nome del vettore

2) Nome e indirizzo dello speditore in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord

3) Nome e indirizzo del destinatario in Irlanda del Nord

4) Luogo di consegna in Irlanda del Nord se diverso dall'indirizzo del destinatario

5) Descrizione delle merci in linguaggio semplice a livello di spedizione

6) Numero di colli/pezzi spediti

7) Peso lordo

8) Valore (se noto)

9) Data di consegna

ALLEGATO 52-03

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1128)

Dati che il vettore deve fornire conformemente all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punti vii) e viii), primo comma

Nome del dato Descrizione
1) Numero di articolo Numero dell'articolo contenuto in ciascun pacco oggetto della dichiarazione, se vi è più di un articolo di merci
2) Documento giustificativo Se del caso, riferimento a tutti i documenti presentati a sostegno della dichiarazione
3) Documento di trasporto Se disponibile, numero di riferimento del documento di trasporto
4) Numero di riferimento locale Numero di riferimento per la tracciabilità del pacco
5) Autorizzazione Riferimento all'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
6) Esportatore

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e dell'indirizzo dell'operatore economico stabilito nel Regno Unito che spedisce il pacco al privato residente in Irlanda del Nord.

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell'indirizzo del privato in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord che restituisce il pacco a un operatore economico in Irlanda del Nord.

7) Importatore

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e l'indirizzo del privato (consumatore finale) residente in Irlanda del Nord al quale viene spedito il pacco

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell'indirizzo dell'operatore economico in Irlanda del Nord al quale viene restituito il pacco.

8) Dichiarante La persona che fa o per conto della quale viene fatta la dichiarazione
9) Rappresentante Da indicare se diverso dal dichiarante
10) Importo totale fatturato Valore totale delle merci incluse nel pacco
11) Regione di destinazione La regione di destinazione è automaticamente l'Irlanda del Nord.
12) Luogo di consegna Luogo in cui il pacco è effettivamente consegnato, quale noto al momento della presentazione dei dati Da fornire, se diverso dall'indirizzo dell'importatore
13) Massa lorda Peso totale del pacco
14) Descrizione delle merci Descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci
15) Codice della sottovoce del sistema armonizzato Codice delle merci a 6 cifre
16) Indicatore di merci in reintroduzione Indicazione che le merci contenute nel pacco possono essere considerate merci in reintroduzione a norma dell'articolo 138, lettera m)

.

(1)

Per l'integrazione al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/877.

ALLEGATO 71-06

Informazioni da comunicare nel conto di appuramento

a) elementi di riferimento dell'autorizzazione;

b) la quantità di ciascun tipo di merci vincolate al regime speciale per le quali si chiede l'appuramento;

c) il codice NC delle merci vincolate al regime speciale;

d) le aliquote dei dazi all'importazione cui sono soggette le merci vincolate al regime speciale e, se del caso, il loro valore in dogana;

e) gli elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale;

f) il tipo e la quantità di prodotti trasformati o di merci vincolate al regime e le indicazioni della conseguente dichiarazione doganale o qualsiasi altro documento connesso all'appuramento del regime;

g) il codice NC e il valore in dogana dei prodotti trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;

h) il tasso di rendimento;

i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare. Se tale importo si riferisce all'applicazione dell'articolo 175, paragrafo 4, ne è fatta menzione;

j) i termini per l'appuramento.

ALLEGATO 72-03

TC11 - Ricevuta

Requisiti comuni in materia di dati

[1] Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di destinazione

[2] Tipo di dichiarazione di transito

[3] Data di registrazione da parte dell'ufficio doganale di partenza

[4] Numero di riferimento principale (MRN) registrato

[5] Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza

[6] Luogo e data di emissione della ricevuta

[7] Firma e timbro ufficiale dell'ufficio doganale di destinazione

ALLEGATO 90

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1063)

Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 254

.

Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93

Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

1

Operatore economico autorizzato Condizioni e criteri del rilascio del certificato AEO

[articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articolo 14 bis e articoli da 14 octies a 14 duodecies del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Operatore economico autorizzato: criteri di rilascio della qualifica di AEO

[articoli 22, 38 e 39 del codice e articoli da 24 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

2.

Sicurezza globale, compresa la garanzia globale per il transito comunitario

[in generale: articolo 191 del regolamento (CEE) n. 2913/92; per transito comunitario: articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 373, 379 e 380 del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazione a utilizzare una garanzia globale

(articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice e articolo 84 del presente regolamento)

3

Garanzia isolata a mezzo di certificati di garanzia isolata

[articolo 345, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Garanzia isolata a mezzo di certificati

[articolo 160 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

4

Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

[articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 185 a 187 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

[articolo 148 del codice, articoli da 107 a 111 del presente regolamento e articolo 191 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

5

Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per "dichiarazione semplificata" [articoli 166, paragrafo 2, e 167 del codice, articoli da 145 a 147 del presente regolamento e articoli 223,224 e 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

6

Autorizzazioni per "procedura di domiciliazione"

[articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per "iscrizione nelle scritture del dichiarante" [articolo 182 del codice, articolo 150 del presente regolamento e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

oppure autorizzazione per "dichiarazione semplificata" (cfr. il punto 5)

e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice

7

Autorizzazioni per le "autorizzazioni uniche per le procedure semplificate" [articolo 1, paragrafo 13, articoli da 253 nonies a 253 quaterdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per "sdoganamento centralizzato" [articolo 179 del codice, articolo 149 del presente regolamento e articoli da 229 a 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

8

Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo [articolo 313 ter, del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo (articolo 120 del presente regolamento)

9

Autorizzazioni allo speditore autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un documento commerciale senza sottoporlo alla dogana per approvazione [articolo 324 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni all'emittente autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un manifesto delle merci senza sottoporle alla dogana per approvazione (articolo 128 del presente regolamento)

10

Autorizzazioni per "pesatori di banane" [articoli da 290 bis a 290 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazioni per "pesatori di banane" [articoli da 155 a 157 del presente regolamento e articoli 251 e 252 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

11

Autorizzazione per speditore autorizzato per il transito comunitario

[articoli da 372, paragrafo 1, lettera d) a 378 e articoli da 398 a 402 del regolamento (CEE) n. 2454/93]

Autorizzazione per lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana

[articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice, articoli 191, 192 e 193 del presente regolamento e articoli 313 e 314 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]

12

Autorizzazione per destinatario autorizzato per il transito comunitario

(articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articoli da 406 a 408 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2, del codice

(articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, articoli 191, 194 e 195 del presente regolamento e articoli 313, 315 e 316 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

13

Autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR

(articolo 454 bis e 454 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per destinatario autorizzato a fini TIR

(articolo 230 del codice, articoli 185, 186 e 187 del presente regolamento e articolo 282 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

14

Autorizzazione per trasformazione sotto controllo doganale

(articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo:

(articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)

15

Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione

(articoli da 84 a 90 e da 114 a 123 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 129 e articoli da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

(articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo:

(articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Articolo 86, paragrafo 3, del codice

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento:

Articolo 85, paragrafo 1, del codice

16

Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

(articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo:

(articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Articolo 86, paragrafo 3, del codice

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento:

Articolo 85, paragrafo 1, del codice

17

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo A

(Articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo I

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

18

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo B

(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo II

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

19

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo C

(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale privato

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

20

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo D

(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale privato

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

21

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo E

(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale privato

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

22

Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo F

(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo III

(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

23

Autorizzazioni per le zone franche soggette al controllo di tipo I

(articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per zona franca

(Articoli da 243 a 249 del codice)

In attesa di attuazione a livello nazionale

24

Autorizzazioni per zone franche soggette a controllo di tipo II

(articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per deposito doganale

Le autorità doganali decideranno dopo il 1° maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti.

(articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

25

Autorizzazioni per deposito franco

(articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per deposito doganale

Le autorità doganali decideranno dopo il 1° maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali depositi franchi devono essere ritenuti equivalenti.

(articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)

26

Autorizzazione per l'uso di sigilli di modello speciale

(Articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articolo 386 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale

(articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, articoli 191 e 197 del presente regolamento e articoli 313 e 317 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

27

Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo

(articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 585 e 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo

(articoli da 210 a 225, articolo 255 e articoli da 259 a 262 del codice, articoli 163, 164, 166, 169, da 171 a 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242, 243 del presente regolamento e articoli da 259 a 264, articoli 266, 267 e 268 e articolo 271 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

28

Autorizzazioni per l'importazione temporanea

(articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazioni per l'ammissione temporanea

(articoli da 210 a 225 e da 250 a 253 del codice, articoli da 163 a 165, articolo 169, articoli da 171 a 174, articolo 178, 179, 182 e da 204 a 238 del presente regolamento, articolo 258, articoli da 260 a 264, da 266 a 270, 322 e 323 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

29

Autorizzazione per destinazione particolare

(articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per destinazione particolare

(articoli da 210 a 225 e articolo 254 del codice, articoli da 161 a 164, articolo 169, articoli da 171 a 175, articoli 178, 179 e 239 del presente regolamento, articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)