
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 19
G.U.R.S. 28 novembre 2019, n. 19
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2022 e con annotazioni alla data 23 marzo 2021)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Ricalcolo assegni vitalizi
(modificato dall'art. 13, comma 84, della L.R. 13/2022)
1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in corso di erogazione e quelli non ancora erogati dall'Assemblea regionale siciliana, il cui ammontare è definito alla data del 31 dicembre 2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni dell'Assemblea, sono ridotti, a decorrere dall'1 dicembre 2019, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità, in corso di erogazione e da erogare, di cui all'articolo 4 del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La riduzione è effettuata sulla base dei dati derivanti dalla riquantificazione secondo il sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della riquantificazione, il montante contributivo è calcolato esclusivamente sulla base dei dati concernenti le indennità parlamentari e le percentuali di trattenuta, indicate, rispettivamente, nella Tabella A e nella Tabella B allegate alla presente legge, ferma restando l'applicazione della quota di contributi di cui al comma 7.
5. Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970 si applicano le misure dell'indennità parlamentare e le percentuali di trattenuta vigenti all'1 gennaio 1970 di cui alle tabelle richiamate al comma 4.
6. La base imponibile contributiva ai fini del ricalcolo di cui al presente articolo è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
7. La quota di contributi a carico dell'Assemblea regionale siciliana è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore di cui al comma 4.
8. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla decorrenza dell'assegno vitalizio e, dalla medesima decorrenza dell'assegno vitalizio, annualmente, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il montante contributivo di cui al comma 8 è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella C allegata alla presente legge con riferimento all'età anagrafica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non inferiore a quello previsto per i 65 anni di età anagrafica. Per età anagrafiche superiori a 77 anni viene applicato il coefficiente relativo ai 77 anni di età.
10. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del deputato ed il numero dei mesi.
11. L'ammontare dell'assegno vitalizio ricalcolato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante.
12. Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalità di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituirà il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
13. --------------------- (comma abrogato) (2) (3)
14. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che si sono avvalsi della facoltà di restituzione dei contributi secondo le disposizioni dei regolamenti interni dell'Assemblea, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, al versamento dell'intera somma in precedenza restituita, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio spettante. Il versamento dell'importo può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute.
15. I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche cessati dalla carica, possono a domanda chiedere la restituzione dei contributi versati sino al 31 dicembre 2011 fino alla data di maturazione dello stesso, previa rinuncia all'assegno vitalizio, senza rivalutazione ed interessi.
16. Le riduzioni di spesa di cui alla presente legge sono accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 9 febbraio - 23 marzo 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Comma abrogato dall'art. 13, comma 84, della L.R. 13/2022.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 9 febbraio - 23 marzo 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».
Rivalutazione
(integrato dall'art. 13, comma 83, della L.R. 13/2022)
1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 si applica anche, ai fini della loro rideterminazione, ai trattamenti pensionistici il cui ammontare è stato definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelli maturandi da erogare ai sensi del medesimo Regolamento.
2. Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la base imponibile contributiva dei trattamenti pensionistici, maturati e maturandi, il cui ammontare è definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e dei trattamenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, previa domanda di cui al comma 4, è costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 2014, n. 1 [N.d.R. recte: legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1] nei limiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dietro corresponsione della contribuzione previdenziale di cui al medesimo Regolamento.
4. L'applicazione della base imponibile contributiva di cui al comma 3 avviene su domanda dei soggetti interessati secondo le modalità previste dalle modifiche di cui al comma 5. In mancanza di domanda la base imponibile contributiva continua ad essere determinata secondo le previgenti disposizioni.
5. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è autorizzato ad apportare le modifiche al Regolamento delle pensioni ed alla disciplina attuativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, discendenti dal comma 3.
Recepimento
1. L'Assemblea regionale siciliana dà attuazione alle disposizioni della presente legge secondo le norme del suo ordinamento interno mediante delibera del Consiglio di Presidenza.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore l'1 dicembre 2019.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 novembre 2019.
MUSUMECI
TABELLA B
Aliquote contributive a carico dei deputati (articolo 1, comma 4)
dal | al | ALIQUOTA CONTRIBUTI | QUOTA AGGIUNTIVA REVERSIBILITA' |
01/01/1970 | 30/06/1973 | 8,75% | 0% |
01/07/1973 | 31/12/1983 | 10,00% | 0% |
01/01/1984 | 30/06/1993 | 7,60% | 0% |
01/07/1993 | 28/02/1994 | 9,70% | 0% |
01/03/1994 | 31/12/2011 | 9,70% (*) | 25% del 9,70% (*) |
25/07/2001 | 31/12/2011 | 8,60% (**) | 25% del 8,60 (**) |
_____________________
(*) Aliquote applicabili ai deputati il cui mandato sia iniziato anteriormente al 25 luglio 2001 (data di inizio della XIII legislatura).
(**) Aliquote applicabili ai deputati il cui mandato sia iniziato successivamente al 25 luglio 2001 (data di inizio della XIII legislatura).
Visto: MUSUMECI