
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 novembre 2019
G.U.R.S. 6 dicembre 2019, n. 55
Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 34 del 16 gennaio 2019 di istituzione dell'Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e successive modifiche ed integrazioni.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale n. 40/1984, che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, titolata "Legge quadro del volontariato;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, titolata "Disciplina delle cooperative sociali";
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
Visto il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ss.m m.ii.;
Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, titolato "Norma per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto il D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 [N.d.R. recte: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445], titolato il testo unico delle "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011, che, all'art. 1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia e demanda alle Aziende sanitarie provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;
Visto l'art. 2 del D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale della salute l'Albo degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le A.A.SS.PP. devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
Considerato che l'art. 5 del D.A. n. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto Albo;
Visto l'art. 1 del D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, titolato "Istituzione Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. del 13 ottobre 2011, n. 1993";
Vista la circolare n. 65100 del 13 agosto 2013, esplicativa del D.A. n. 1993/2011;
Vista la circolare n. 3878 del 16 gennaio 2014, esplicativa del D.A. n. 1993/2011;
Visto il D.A. n. 34/2019 del 16 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'8 febbraio 2019, recante "Modifiche e integrazioni al D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 di istituzione dell'Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e ss.mm.ii.";
Visto l'art. 2 del citato D.A. n. 34/2019, che prevede "... ogni ente o associazione può stipulare in ambito regionale, una sola convenzione con l'A.S.P. che ha competenza territoriale ove ha sede legale l'associazione stessa";
Vista la nota assessoriale prot. n. 63008 del 9 settembre 2019, con la quale, in riferimento all'art. 2 del D.A. n. 34/2019, si chiede "... di voler rivedere la disposizione di cui al citato provvedimento assessoriale...";
Considerato che quanto disposto dall'art. 2 del D.A. n. 34/2019 potrebbe potenzialmente arrecare un vulnus occupazionale nel breve periodo;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare parte di quanto disposto dall'art. 2 del D.A. n. 34/2019;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti, l'art. 2 del D.A. n. 34/2019 è così riformulato:
"Per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento, facente parte integrante del D.A. n. 1993/2011, ogni ente o associazione può stipulare più convenzioni in ambito regionale, è fatto divieto di stipulare più convenzioni in ambito provinciale".
Rimangono confermati i contenuti degli art. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 del D.A. n. 34/2019.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in forma integrale.
Palermo, 11 novembre 2019.
RAZZA