
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 16 gennaio 2019
G.U.R.S. 8 febbraio 2019, n. 6
Modifiche e integrazioni al decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011 di istituzione dell'Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e successive modifiche e integrazioni.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 40/1984, che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 titolata "Legge quadro del volontariato";
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, titolata "Disciplina delle cooperative sociali";
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
Visto il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 [N.d.R. recte: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445], titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, titolata "Riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011 che, all'art. 1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende sanitarie provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;
Visto l'art. 2 del citato D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale della salute l'Albo degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
Considerato che l'art. 5 del medesimo D.A. n. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto Albo;
Visto l'art. 1 del D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, titolato "Istituzione Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. del 13 ottobre 2011, n. 1993":
Vista la circolare n. 65100 del 13 agosto 2013, esplicativa del D.A. n. 1993/11;
Vista la circolare n. 3878 del 16 gennaio 2014, esplicativa del D.A. n. 1993/2011:
Preso atto di taluni differenti criteri applicativi in merito alle predette disposizioni, adottati dalle AA.SS.PP., che si è avuto modo di rilevare nei distretti sanitari provinciali;
Ritenuto di dovere apportare le opportune modifiche e integrazioni ai DD.AA. sopra richiamati, al fine di indicare una condotta univoca nell'attuazione delle disposizioni in materia ed omogenea per l'intero territorio regionale;
Ritenuto, pertanto, necessario di dovere emanare il presente provvedimento modificativo e integrativo;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate al D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 ed alle circolari n. 65100/2013 e n. 3878/2014, le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli.
Per gli effetti dei combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento, facente parte integrante del D.A. n. 1993/2011, ogni ente o associazione può stipulare, in ambito regionale, una sola convenzione con l'ASP che ha competenza territoriale ove ha sede legale l'associazione stessa. In riferimento al contenuto dell'art. 27 del sopra richiamato regolamento, rimane confermata la possibilità, da parte dell'associazione convenzionata, di operare oltre l'ambito territoriale di pertinenza dell'ASP con la quale ha stipulato la convenzione, previo accordo sottoscritto fra le AA.SS.PP. interessate, senza che tale deroga comporti comunque la stipula di un'ulteriore convenzione con l'ASP limitrofa. Si ribadisce al riguardo che il legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro non può essere titolare contemporaneamente, in prima persona o tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra convenzione avente come oggetto la medesima natura del servizio. (1)
Per le modifiche al presente articolo si rimanda al D.A. Salute 11 novembre 2019, n. 2030.
L'eventuale condizione di "non autosufficienza" del paziente emodializzato, richiamata nell'art. 21 del regolamento allegato al D.A. n. 1993/2011, deve essere certificata dal medico di famiglia. In riferimento all'art. 29 del suddetto regolamento, l'attestazione, rilasciata dal predetto medico, ha effetto sulle modalità di erogazione del servizio reso al paziente, senza che necessitino ulteriori validazioni o verifiche sanitarie da parte del Distretto sanitario competente, non necessitando quindi alcuna certificazione di invalidità.
L'istanza per l'iscrizione all'Albo regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati, istituito con D.A. n. 1993/2011, deve essere presentata, da parte delle associazioni interessate, all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 4, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal competente Servizio 4. In riferimento all'art. 1 del D.A. n. 567/2012 ed a parziale modifica dell'art. 5 del D.A. n. 1993/2011, il termine per la presentazione dell'istanza è fissato al 30 settembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento pianificazione strategica provvederà ad emanare il decreto col quale verranno iscritte all'albo, di cui al D.A. n. 1993/2011, le associazioni aventi diritto.
In attuazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in fase di presentazione della istanza di iscrizione all'albo, è consentita, da parte degli enti o associazioni, l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2001 [N.d.R. recte: D.lgs. n. 159/2011] e succ. mod. e int. Ai sensi del comma 1 dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, le AA.SS.PP. competenti, prima di attivare la convenzione con gli enti o con le associazioni che risultano iscritti all'Albo regionale predetto, hanno l'obbligo di verificare la veridicità dei superiori requisiti dichiarati dalle associazioni.
I cittadini extracomunitari, temporaneamente presenti nel territorio regionale (Straniero Temporaneamente Presenti - STP) ed i cittadini comunitari non iscritti al SSN (Europei non iscritti - ENI) ricevono, a carico dell'ASP ove hanno temporaneo domicilio, le prestazioni di emodialisi quali cure urgenti o essenziali, in analogia con i cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti al SSN, ivi compreso il trasporto degli stessi pazienti non autosufficienti presso il centro di dialisi.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di cui ai DD.AA. n. 1993/2011 e n. 567/2012 e di cui alle circolari n. 65100 del 13 agosto 2013 e n. 3878 del 16 gennaio 2014, nonché ogni altra precedente direttiva, in contrasto con le modifiche e le integrazioni apportate col presente decreto.
Tutte le condizioni e le prescrizioni di cui ai superiori articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'ASP competente e l'ente o associazione richiedente.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, sarà pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 gennaio 2019.
RAZZA