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LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2019, n. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 20 dicembre 2019, n. 57

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 9/2021 e con annotazioni alla data 3 agosto 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime

(modificato dall'art. 7, comma 7, della L.R. 9/2020, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 32/2020 e integrato dall'art. 69, comma 1, della L.R. 9/2021)

1. In conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al dipartimento regionale dell'ambiente entro il 28 febbraio 2021. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti, pubblici e privati, che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al presente articolo, è data facoltà di provvedervi entro il 30 aprile 2021. (1)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per le quali il rilascio è avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, saranno definite le modalità di inoltro delle richieste di cui ai commi 1 e 2 e la documentazione da allegare alle stesse. (2)

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano alle controversie sia nella fase giudiziale che extragiudiziale. La domanda di cui al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è presentata entro il 28 febbraio 2020.

(1)

Per la proroga, al 30 aprile 2023, del termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, della L.R. 17/2021, come mod..

(2)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.A. Territorio e Ambiente 21 maggio 2020.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MUSUMECI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

CORDARO