
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 dicembre 2019
G.U.R.S. 3 gennaio 2020, n. 1
Sorveglianza sanitaria per il personale sanitario dell'elisoccorso.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";
Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 (N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 24 rubricato "Rete dell'emergenza urgenza sanitaria";
Rilevata la competenza del servizio 6 "Programmazione dell'emergenza" in merito agli adempimenti amministrativi del "Servizio di urgenza emergenza sanitaria (SUES 118)";
Visto il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 126";
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, del 3 febbraio 2005, recante le "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario in elicottero";
Considerato che le suddette Linee guida prevedono che il personale sanitario per accedere al servizio di elisoccorso deve aver frequentato un apposito corso di formazione gestito dalle CC.OO. del 118;
Visto il protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso redatto dall'Associazione HEMS (Helicopter Emergency Medical Service);
Visti gli elementi di valutazione del rischio che affrontano i componenti dell'equipaggio sanitario;
Visto l'elenco delle controindicazioni (assolute o relative) per l'idoneità all'espletamento del servizio di elisoccorso;
Considerato di dover procedere alla regolamentazione dell'accesso del personale sanitario al servizio di elisoccorso;
Visti gli esiti degli incontri tenutisi presso questo Dipartimento con i responsabili delle CC.OO. 118 della Sicilia in sinergia con il responsabile regionale elisoccorso di AREU Lombardia e con il responsabile della formazione di AREU Lombardia;
Vista la "Proposta protocollo di sorveglianza sanitaria per equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia" scaturita dalle suddette riunioni e che riporta, oltre all'elenco delle controindicazioni da ritenere assolute per l'emissione del giudizio di idoneità per attività di elisoccorso, anche i requisiti minimi per l'accesso al Servizio in elicottero;
Visto il D.A. n. 999 dell'11 giugno 2015 "Definizione degli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività del Servizio di urgenza emergenza sanitaria (SUES 188) della Regione siciliana, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 cd. testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.";
Considerato che, in ottemperanza alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro e ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività, il giudizio sul possesso dei requisiti fisici del sanitario in servizio di elisoccorso va rilasciato dal medico competente dell'Azienda di riferimento di ogni singolo operatore sanitario;
Ritenuto che il medico competente, secondo i parametri previsti da presente D.A., dichiari l'idoneità fisica del personale che dovrà prestare servizio di elisoccorso;
Considerato che l'esito degli accertamenti e le valutazioni effettuate dal medico competente dovranno essere inoltrate sia al direttore generale dell'Azienda datoriale di ogni singolo operatore sanitario che al responsabile della C.O. 118 cui il sanitario presterà il servizio di elisoccorso;
Considerato, altresì, che il personale sanitario, una volta ottenuto il certificato di idoneità fisica, dovrà frequentare corsi di formazione specifica obbligatori al rilascio dell'autorizzazione, che saranno oggetto di successivo provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dell'Allegato A denominato "Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia";
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le modalità di accesso e di permanenza al Servizio di elisoccorso regolamentate dal seguente allegato:
- Allegato A "Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia" che costituisce parte integrante del presente decreto assessoriale.
Il personale sanitario che svolge già servizio di elisoccorso dovrà sottoporsi, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente D.A., ai controlli sanitari di cui all'Allegato A.
Con successivo provvedimento saranno regolamentate le azioni da porre in essere in ordine al "Percorso formativo obbligatorio per gli operatori sanitari operanti in elisoccorso".