Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1310 DELLA COMMISSIONE 31 luglio 2019

G.U.U.E. 2 agosto 2019, n. L 204

Decisione recante modalità di impiego del pool europeo di protezione civile e di rescEU. [notificata con il numero C(2019) 5614] (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

1) Nel rispetto della responsabilità primaria degli Stati membri per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il meccanismo unionale promuove la solidarietà e la cooperazione tra gli Stati membri in conformità, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2) Con l'adozione della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il meccanismo unionale è stato rafforzato aumentando il sostegno finanziario dell'Unione per il pool europeo di protezione civile e istituendo rescEU.

3) A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, i mezzi di risposta che beneficiano del sostegno finanziario dell'Unione per i costi di adattamento devono essere messi a disposizione nell'ambito del pool europeo di protezione civile per un periodo minimo connesso al finanziamento ricevuto e compreso tra 3 e 10 anni a decorrere dalla data di disponibilità effettiva. E' opportuno precisare i periodi di impegno esatti al fine di garantire la certezza del diritto.

4) rescEU dovrebbe fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono sufficienti per rispondere efficacemente alle catastrofi. E' opportuno adottare norme per l'istituzione, la gestione e il mantenimento delle risorse di rescEU al fine di garantirne l'efficace attuazione.

5) I mezzi di risposta sono messi a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. A seguito di una richiesta di assistenza tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), la Commissione, in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e con lo Stato membro che detiene, affitta o noleggia la risorsa di rescEU, deve decidere in merito alla mobilitazione di tale risorsa. E' opportuno stabilire i criteri per le decisioni sulla mobilitazione e le procedure operative pertinenti al fine di garantire un processo decisionale efficace e trasparente. E' inoltre opportuno fissare criteri per l'adozione di decisioni sulla mobilitazione in caso di contrasto delle richieste di utilizzo delle risorse di rescEU.

6) Le risorse di rescEU possono essere utilizzate a fini nazionali quando non sono utilizzate o necessarie per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Al fine di garantire che le risorse di rescEU siano a disposizione e pronte per la mobilitazione nell'ambito del meccanismo unionale nei tempi previsti dai pertinenti requisiti di qualità di ciascun tipo di risorsa di rescEU, è opportuno stabilire norme adeguate per il loro uso a livello nazionale.

7) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quando le risorse di rescEU sono utilizzate a fini nazionali. Il sistema di notifica in caso di utilizzo a livello nazionale delle risorse di rescEU dovrebbe essere semplice ed efficace.

8) Al fine di garantire l'efficienza operativa, dovrebbero essere stabilite norme chiare per la smobilitazione e il disimpegno delle risorse di rescEU.

9) A norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale addetto delle risorse di rescEU al di fuori dell'Unione. E' opportuno stabilire norme che disciplinino tali casi specifici.

10) Con l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (3), i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi sono stati definiti risorse di rescEU. Al fine di fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione per lo sviluppo di tali risorse a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre definire i costi totali stimati. I costi totali stimati dovrebbero essere calcolati tenendo conto delle categorie di costi ammissibili di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

11) Al fine di ridurre la durata della mobilitazione e migliorare la certezza del diritto, è opportuno chiarire i termini e le condizioni relativi allo stazionamento e all'impiego delle risorse di rescEU. Tali condizioni dovrebbero costituire la base di contratti operativi tra la Commissione e gli Stati membri.

12) Al fine di dare risalto all'Unione e alla mobilitazione delle risorse di rescEU e di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE, è opportuno che la presente decisione stabilisca norme appropriate in materia di visibilità.

13) Le risorse di rescEU dovrebbero essere registrate, certificate e sottoposte a manutenzione adeguata dagli Stati membri in conformità delle vigenti regolamentazioni nazionali e internazionali. E' inoltre opportuno completare il processo di certificazione del meccanismo unionale.

14) Con l'entrata in vigore, il 21 marzo 2019, della decisione (UE) 2019/420, l'Unione può ora fornire assistenza finanziaria per i costi operativi. E' pertanto necessario stabilire norme e procedure che consentano agli Stati membri di chiedere tale assistenza.

15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

a) l'impegno nell'ambito del pool europeo di protezione civile di risorse che ricevono finanziamenti per i costi di adattamento;

b) i criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU, anche in caso di richieste contrastanti;

c) i criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno;

d) l'utilizzo nazionale delle risorse di rescEU;

e) il rifiuto di mobilitare personale al di fuori dell'Unione;

f) il contenuto generale dei contratti operativi;

g) i requisiti in materia di visibilità per l'utilizzo delle risorse di rescEU;

h) la certificazione e la registrazione delle risorse di rescEU;

i) i costi totali stimati per i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di rescEU; e

j) le disposizioni per richiedere l'assistenza finanziaria per i costi operativi.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 2

Impegno nell'ambito del pool europeo di protezione civile di risorse che ricevono finanziamenti per i costi di adattamento

1. Gli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario dell'Unione per i costi di adattamento delle risorse in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE stanziano dette risorse a favore del pool europeo di protezione civile per periodi minimi diversi in base all'importo totale del finanziamento ricevuto.

I periodi minimi sono determinati come segue:

a) un periodo minimo di 3 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione fino a 300 000 EUR;

b) un periodo minimo di 5 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 300 001 EUR fino a 1 000 000 EUR;

c) un periodo minimo di 7 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 1 000 001 EUR fino a 2 000 000 EUR;

d) un periodo minimo di 10 anni per le risorse che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione superiore a 2 000 000 EUR.

2. Qualora la durata della vita economica di una risorsa sia inferiore al periodo minimo di cui al paragrafo 1, il periodo minimo è determinato in base alla durata della vita economica.

3. La Commissione, tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), può decidere di porre fine al periodo minimo di cui al paragrafo 1 relativamente a una risorsa specifica, se ciò è debitamente giustificato da uno Stato membro.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 3

Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, l'ERCC valuta se le risorse esistenti messe a disposizione dagli Stati membri attraverso il meccanismo unionale e quelle preimpegnate nell'ambito del pool europeo di protezione civile siano sufficienti a garantire una risposta efficace alla richiesta. Qualora non sia possibile garantire una risposta efficace, la Commissione, tramite l'ERCC, decide in merito alla mobilitazione delle risorse di rescEU conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE.

2. La decisione di mobilitare le risorse di rescEU tiene conto dei seguenti criteri specifici:

a) la situazione operativa tra gli Stati membri e i rischi potenziali di catastrofi;

b) l'idoneità e l'adeguatezza delle risorse di rescEU per rispondere alla catastrofe;

c) l'ubicazione geografica delle risorse di rescEU, compresi i tempi di trasporto stimati verso la zona interessata;

d) altri criteri pertinenti, compresi i termini e le condizioni delle risorse di rescEU previsti nei contratti operativi.

3. In caso di richieste di assistenza contrastanti, si tiene conto dei seguenti criteri supplementari al momento di decidere dove mobilitare le risorse di rescEU:

a) i rischi previsti per le vite umane;

b) i rischi previsti per le infrastrutture critiche di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), indipendentemente dal fatto che queste si trovino all'interno o all'esterno dell'Unione;

c) l'impatto previsto delle catastrofi, compreso l'impatto ambientale;

d) le esigenze individuate dall'ERCC e i piani di mobilitazione esistenti;

e) il rischio potenziale di diffusione delle catastrofi;

f) ripercussioni socioeconomiche;

g) il ricorso alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

h) altri fattori operativi pertinenti.

(1)

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 4

Criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno

1. Le risorse di rescEU sono smobilitate nei seguenti casi:

a) dopo aver ricevuto una notifica di pre-chiusura nel sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS); o

b) quando è adottata una decisione di disimpegno conformemente al paragrafo 2.

2. La Commissione adotta, mediante l'ERCC, la decisione di disimpegnare una risorsa di rescEU quando vi è una maggiore necessità operativa della risorsa altrove o quando la necessità sul terreno non ne giustifica più l'uso. La decisione è adottata in stretto coordinamento con lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e lo Stato membro o gli Stati membri che chiedono assistenza nonché con eventuali paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione considera, tra l'altro, i criteri elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 5

Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU

1. Gli Stati membri che utilizzano le risorse di rescEU a fini nazionali garantiscono:

a) la disponibilità e lo stato di prontezza alle operazioni nell'ambito del meccanismo unionale entro i termini previsti dai pertinenti requisiti di qualità, salvo diversamente concordato con la Commissione;

b) la parità di trattamento delle risorse di rescEU e di altre risorse nazionali per quanto riguarda l'adeguatezza del mantenimento, dello stoccaggio, dell'assicurazione, del personale e delle altre attività pertinenti di gestione e mantenimento;

c) la riparazione rapida in caso di danni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, tramite l'ERCC, l'uso nazionale delle risorse di rescEU e presentano una relazione in seguito al loro utilizzo.

3. Qualora l'utilizzo delle risorse di rescEU a livello nazionale pregiudichi la disponibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della mobilitazione gli Stati membri sono tenuti a chiedere, tramite l'ERCC, il consenso alla Commissione.

Qualora le risorse di rescEU siano necessarie per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri ne assicurano la disponibilità nel più breve tempo possibile.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 6

Rifiuto di mobilitare personale al di fuori dell'Unione

1. Qualora sia stata adottata una decisione di mobilitazione delle risorse di rescEU al di fuori dell'Unione conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale nei casi seguenti:

a) quando le relazioni diplomatiche tra lo Stato membro e il paese terzo richiedente sono state interrotte;

b) quando un conflitto armato, il rischio di un conflitto armato, o altri motivi altrettanto gravi metterebbero a repentaglio la sicurezza del personale e impedirebbero allo Stato membro interessato di adempiere il proprio obbligo di diligenza.

2. Lo Stato membro che rifiuta la mobilitazione del proprio personale ne informa immediatamente la Commissione fornendo una giustificazione motivata.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 7

Contenuto generale dei contratti operativi

I contratti operativi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, tra l'altro:

a) specificano la natura dell'entità che ospita le risorse di rescEU;

b) specificano le ubicazioni delle risorse ospitate di rescEU;

c) forniscono informazioni sui servizi logistici e assicurativi pertinenti;

d) descrivono a grandi linee il processo decisionale nazionale per garantire la disponibilità e lo stato di prontezza delle risorse di rescEU per le operazioni nell'ambito del meccanismo unionale nei tempi previsti dai pertinenti requisiti di qualità;

e) contengono informazioni aggiornate sul personale, compresi i termini e le condizioni del loro contratto di lavoro, i contratti di assicurazione, la formazione e una descrizione delle misure adottate per garantire la loro mobilitazione a livello internazionale;

f) comprendono un piano di mantenimento;

g) prevedono obblighi specifici in materia di comunicazione;

h) stabiliscono i requisiti in materia di visibilità per l'Unione di cui all'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 8

Norme in materia di visibilità per l'utilizzo delle risorse di rescEU

Quando le risorse di rescEU sono impiegate per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e lo Stato membro che richiede assistenza assicurano un'adeguata visibilità all'Unione in conformità all'articolo 20 bis della decisione n. 1313/2013/UE.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 9

Responsabilità e risarcimento danni

Gli Stati membri rinunciano ad avviare eventuali azioni giudiziarie contro la Commissione per i danni subiti in conseguenza di un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale o per le conseguenze derivanti dalla mancata mobilitazione, dalla smobilitazione o dal disimpegno delle risorse di rescEU fornite nell'ambito del meccanismo unionale e della presente decisione, fatti salvi i casi debitamente provati di dolo o colpa grave.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 10

Norme di certificazione e registrazione

1. Gli Stati membri garantiscono la certificazione e la registrazione delle risorse di rescEU conformemente alle norme e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili.

2. Qualora le risorse di rescEU siano multifunzionali, la certificazione e la registrazione sono completate di conseguenza.

3. Gli Stati membri certificano quanto prima le risorse di rescEU nell'ambito del processo di certificazione del meccanismo unionale e conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE e al capitolo 5 della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (1). Le risorse di rescEU che sono in procinto di completare il processo di certificazione dell'Unione possono essere mobilitate conformemente all'articolo 3.

(1)

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 11

Costi totali stimati per i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di rescEU

1. Nel calcolo del costo totale stimato dei mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di rescEU si tiene conto delle categorie di costi di cui ai punti da 1 a 6 e al punto 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

2. I costi per la categoria «costi delle attrezzature» di cui al punto 1 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per gli aerei per combattere gli incendi boschivi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato applicabili quando sono acquistati, affittati o noleggiati a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano le risorse di rescEU, forniscono alla Commissione una prova documentata dei prezzi di mercato effettivamente applicabili.

I costi per la categoria «costi delle attrezzature» di cui al punto 1 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per gli elicotteri per combattere gli incendi boschivi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato applicabili quando sono acquistati, affittati o noleggiati a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano le risorse di rescEU, forniscono alla Commissione una prova documentata dei prezzi di mercato effettivamente applicabili.

3. Il costo per le categorie di costi di cui ai punti da 2 a 6 e al punto 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per gli aerei per combattere gli incendi boschivi è calcolato almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale a partire dal periodo 2014-2020, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui l'inflazione e i calcoli dei costi effettuati ai fini del finanziamento delle risorse nazionali a norma dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE. Tale costo è utilizzato dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.

Il costo per le categorie di costi di cui ai punti da 2 a 6 e al punto 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per gli elicotteri per combattere gli incendi boschivi è calcolato almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale a partire dal periodo 2014-2020, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui l'inflazione e i calcoli dei costi effettuati ai fini del finanziamento delle risorse nazionali a norma dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE. Tale costo è utilizzato dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 12

Costi operativi ammissibili

1. I costi operativi di cui all' articolo 23, paragrafi 2, 4 ter e 4 quater, della decisione n. 1313/2013/UE comprendono tutti i costi di esercizio di una risorsa durante un'operazione che sono necessari per assicurarne l'efficacia operativa. Tali costi possono comprendere, se del caso, costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse.

2. I costi di cui al paragrafo 1 non sono ammissibili al finanziamento se coperti da un sostegno della nazione ospitante ai sensi dell'articolo 39 della decisione di esecuzione 2014/762/UE o dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2019/570, o se sono finanziati attraverso altri strumenti finanziari dell'Unione.

3. Le procedure per la richiesta del sostegno al trasporto di cui all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafi 1 e 3, all'articolo 51, all'articolo 53 e all'allegato VIII della decisione di esecuzione 2014/762/UE si applicano mutatis mutandis alle richieste di assistenza finanziaria per i costi operativi fino alla loro sostituzione, se del caso.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 58 della Dec. (UE) 2025/704.

Art. 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019

Per la Commissione

CHRISTOS STYLIANIDES

Membro della Commissione