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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE, 8 aprile 2019

G.U.U.E. 10 aprile 2019, n. 99

Decisione recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione. [notificata con il numero C(2019) 2644] (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/1198)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 8 aprile 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

1) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2) La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU intende fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.

3) Negli ultimi anni si è registrato in Europa un forte aumento del numero di incendi boschivi estremi, con gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali. Le stagioni degli incendi boschivi del 2017 e del 2018 hanno evidenziato, in particolare, l'esigenza di essere preparati a rispondere a catastrofi che colpiscono gravemente e simultaneamente diversi Stati membri.

4) La natura mutevole dei rischi di incendi boschivi ha dimostrato l'esistenza di carenze in termini di mezzi di risposta a livello dell'Unione, risultate particolarmente evidenti durante la stagione degli incendi boschivi del 2017, quando i mezzi messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale non sono bastati a soddisfare le necessità dei paesi che chiedevano assistenza.

5) La composizione iniziale di rescEU dovrebbe quindi essere definita con la massima urgenza conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e comprendere, nell'ambito della prima decisione di esecuzione, mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di origine naturale. Vista la flessibilità necessaria durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, il numero dei mezzi di rescEU dovrebbe essere fissato indicativamente nelle decisioni di esecuzione successive.

6) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione degli Stati membri, requisiti di qualità per i mezzi aerei di rescEU per combattere gli incendi boschivi in base a criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri esistano già. Vista la mancanza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche nell'ambito del meccanismo unionale. Detti requisiti di qualità dovrebbero essere stabiliti in un allegato della presente decisione.

7) Per motivi di disciplina di bilancio, è necessario stabilire, nella presente decisione, i costi associati al sostegno finanziario fornito dall'Unione nell'ambito di rescEU durante il periodo transitorio.

8) Ai fini di una sana gestione finanziaria, le sovvenzioni dirette per i mezzi di rescEU durante il periodo transitorio dovrebbero essere concesse in base a un programma di lavoro annuale.

9) Con l'entrata in vigore della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 21 marzo 2019, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3) volte a colmare carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali sono diventate obsolete. Per motivi di coerenza, il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe essere soppresso.

10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019).

(3)

Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014).

Art. 1

Oggetto

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/414 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/452)

La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

a) la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e i suoi requisiti di qualità;

b) il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE;

c) costi totali stimati per le risorse di rescEU per l'evacuazione medica con mezzi aerei;

d) costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3;

e) costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico;

f) le categorie di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato;

g) i mezzi e le risorse di rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

Art. 1

Definizioni

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930, modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/288 e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/465)

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) "evacuazione medica con mezzi aerei ("Medevac')", una capacità di risposta utilizzabile per l'evacuazione con mezzi aerei di pazienti affetti da malattie sia altamente infettive sia non infettive, ad esempio pazienti che necessitano di terapie intensive, pazienti che devono essere immobilizzati durante il trasporto in barella oppure solo leggermente feriti.

2) "squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)", squadre di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive.

3) "riserva virtuale per l'accoglienza", uno o più accordi con fornitori selezionati, da attivare su richiesta per la consegna di determinate quantità di risorse specifiche in un intervallo di tempo prestabilito.

4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.

Art. 2

Composizione iniziale di rescEU

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930, modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/414, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/88, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/288, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/461, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/465 e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1198)

1. rescEU è composto da:

- mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi,

- risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei,

- risorse per squadre mediche di emergenza,

- risorse per la costituzione di scorte di materiale medico,

- mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari,

- capacità di accoglienza,

- mezzi di trasporto e logistici,

- mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a) aeromobili per combattere gli incendi boschivi;

(b) elicotteri per combattere gli incendi boschivi;

(c) mezzi aerei per l'evacuazione medica di pazienti altamente infettivi;

(d) mezzi aerei per l'evacuazione medica di vittime di catastrofi;

(e) squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)

(f) costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

(g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);

(h) costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN);

(i) capacità di accoglienza temporanea;

(j) mezzi di trasporto e logistici;

(k) mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi gravi;

(l) risorse per laboratori mobili;

(m) mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

3. I requisiti di qualità per i mezzi di cui al paragrafo 2 sono specificati nell'allegato.

(1)

Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013).

Art. 3

Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE

1. La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 2.

2. I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.

Art. 3

Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930, sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/288, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/461, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/465 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1198)

Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.

Art. 3

Costi totali stimati per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3 facenti parte delle risorse di rescEU

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930 e soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886)

[1. Tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono prese in conto per il calcolo dei costi totali stimati delle risorse delle squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti.

2. I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE, sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell'acquisto, affitto o noleggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3. I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alle categorie di costi di cui ai punti da 2 a 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all'inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.

4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l'acquisto, l'affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.]

Art. 3

Costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/414 e soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886)

[1. Nel calcolo dei costi totali stimati per la costituzione di scorte di materiale medico facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.

2. Dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico, i costi dei dispositivi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato nel momento in cui le risorse sono acquistate, affittate o noleggiate conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.

Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3. Le categorie dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE, punti da 2 a 8, sono calcolate almeno una volta nel corso del periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni di cui dispone la Commissione, compresa l'inflazione. Il calcolo dei costi totali stimati è utilizzato dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.

4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l'acquisto, l'affitto o il noleggio di risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico.]

Art. 3

Categorie di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/452)

Al fine di istituire i mezzi e le risorse di rescEU necessari per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

a) l'imprevedibilità o il carattere straordinario di una catastrofe;

b) le dimensioni di una catastrofe, compresi numero elevato di vittime e decessi, e sfollamenti di massa;

c) il perdurare di una catastrofe;

d) il grado di complessità di una catastrofe;

e) il rischio potenziale di gravi perturbazioni del funzionamento del governo nazionale, compresa la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e sanitari o l'interruzione dell'infrastruttura critica di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1);

f) la ripartizione geografica, considerando anche gli impatti che si possono estendere oltre le frontiere; g) altri fattori quali l'attivazione completa dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) del Consiglio o l'invocazione della clausola di solidarietà ai sensi dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(1)

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008).

Art. 3

Mezzi e risorse rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/452, modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/88, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/288, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/461, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/465 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1198)

1. Sono istituiti mezzi e risorse corrispondenti ad eventi caratterizzati da almeno due delle categorie di cui all'articolo 3 quinquies, con l'obiettivo di rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

2. Per ogni mezzo e risorsa di rescEU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione valuta la possibilità di istituire il mezzo o la risorsa per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE.

 

Art. 3

Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/88 e soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886)

[1. Nel calcolo dei costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

2. I costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell'acquisto, affitto o noleggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3. I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per i mezzi di decontaminazione CBRN sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all'inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.

4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l'acquisto, l'affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.]

Art. 4

Modifica della decisione di esecuzione 2014/762/UE

Il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE è soppresso.

Art. 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

Per la Commissione

CHRISTOS STYLIANIDES

Membro della Commissione

ALLEGATO

(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/1930, come modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2019, n. L 303, integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/414, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/88, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1886, modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/288, integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/461, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/465 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1198)

REQUISITI DI QUALITA' PER I MEZZI DI RESCEU

1. Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili)

Compiti - Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione mediante interventi con mezzi aerei.
Mezzi

- 2 aeromobili con una portata minima di 3 000 litri ciascuno o 1 aeromobile con una portata minima di 8 000 litri [1].

- Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

-  Aeromobile.

-  Almeno due membri di equipaggio.

- Personale tecnico.

- Set per manutenzione sul campo.

- Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

- Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

- Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida [2].

- Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.

[1] Questi requisiti potranno essere riesaminati in funzione di eventuali sviluppi sul mercato dei mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, anche in relazione alla disponibilità di pezzi di ricambio.

[2] Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.

.

2. Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (elicotteri)

Compiti - Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.
Mezzi

- 1 elicottero con una portata minima di 3 000 litri [1].

- Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

- Elicottero con almeno due membri di equipaggio.

- Personale tecnico.

- Secchio per l'acqua o kit di sgancio.

- 1 set per la manutenzione.

- 1 set di pezzi di ricambio.

- Verricelli.

- Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

- Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

- Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida [2].

- Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.

[1] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, e ove giustificato in base alla valutazione della vulnerabilità regionale, i mezzi per combattere gli incendi boschivi che utilizzano elicotteri possono comprendere al massimo 3 elicotteri con una portata minima complessiva di 3 000 litri.

[2] Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.

.

3. Risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi

Compiti - Trasporto aereo, compreso il trattamento in volo dei pazienti altamente infettivi, verso strutture sanitarie specializzate nell'Unione.
Risorse

- Aeromobili in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;

- capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

- Un sistema in grado di offrire, in volo, terapie mediche sicure per i pazienti altamente infettivi, comprese terapie intensive [1]:

- personale medico adeguatamente formato per fornire assistenza a uno o più pazienti altamente infettivi;

- attrezzature tecniche e mediche dedicate a bordo, per prestare assistenza ai pazienti altamente infettivi durante il volo;

- procedure adatte a garantire l'isolamento e il trattamento dei pazienti altamente infettivi durante il trasporto aereo.

- Supporto:

- equipaggi adeguati al numero di pazienti altamente infettivi e alla durata del volo;

- procedure adatte a garantire la gestione delle attrezzature e dei rifiuti nonché la decontaminazione in conformità delle norme internazionali stabilite, compresa, se del caso, la pertinente legislazione dell'Unione.

Autosufficienza

- Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

- apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall'accettazione dell'offerta;

- per le evacuazioni intercontinentali, capacità di effettuare un volo di 12 ore senza rifornimento.

[1] Tale sistema può includere l'uso di isolatori di contenimento.

.

4. Risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei di vittime di catastrofi

Compiti - Trasporto aereo di vittime di catastrofi verso strutture sanitarie nell'Unione.
Risorse

- Aeromobili con capacità complessiva di trasportare almeno sei pazienti che necessitano di terapie intensive, nonché pazienti su barelle o in posizione seduta;

- capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

- Trattamento medico in volo, compresa terapia intensiva:

- personale medico adeguatamente formato in grado di fornire cure mediche, a bordo, ai diversi tipi di pazienti;

- attrezzature tecniche e mediche dedicate, a bordo, per prestare un'assistenza continua adeguata ai diversi tipi di pazienti durante il volo;

- procedure adatte a garantire il trasporto e il trattamento in volo dei pazienti.

- Supporto:

- equipaggi e personale medico adeguati al numero e al tipo di pazienti e alla durata del volo.

Autosufficienza

- Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

- apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall'accettazione dell'offerta;

- per gli aeromobili: capacità di effettuare un volo di 6 ore senza rifornimento.

.

5. Risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o per squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)

Compiti

- Fornire assistenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti), come descritto nell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS;

- fornire cure specialistiche o svolgere mansioni di sostegno, se necessario anche mediante squadre specializzate, come descritto nell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS.

Risorse

- Capacità minima di fornire cure mediche conformemente alle norme dell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS, se disponibili;

- servizi diurni e notturni (se necessario con assistenza 24/7).

Componenti principali - Conformemente alle norme dell'iniziativa globale Emergency Medical team dell'OMS, se disponibili.
Autosufficienza - La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione, conformemente alle norme dell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS. si applica l'articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE.
Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 48-72 ore dall'accettazione dell'offerta e operatività sul posto conformemente alle norme dell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS;

- capacità operativa conformemente alle norme dell'iniziativa globale Emergency Medical Team dell'OMS.

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6. Costituzione di scorte di contromisure mediche e/o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

Compiti - Costituire scorte di contromisure mediche, comprendenti vaccini o farmaci, attrezzature mediche per la terapia intensiva, dispositivi di protezione individuale o materiale di laboratorio ai fini della preparazione e della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero [1]
Risorse

- Numero adeguato di dosi di vaccino necessarie per le persone considerate a rischio [2] in connessione a uno o più casi di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

- Numero adeguato di dosi di farmaci necessarie al trattamento di uno o più casi di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

- I vaccini e i farmaci soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- autorizzazione all'immissione in commercio dell'EMA;

- una raccomandazione dell'EMA o di un'agenzia nazionale di regolamentazione di uno Stato membro a favore di un uso compassionevole o di emergenza;

- una raccomandazione dell'OMS a favore di un uso ampio o di emergenza e l'accettazione da parte di almeno un'agenzia nazionale di regolamentazione di uno Stato membro.

- Adeguate attrezzature mediche per la terapia intensiva [3] per fornire cure di sostegno a uno o più casi di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, conformemente alle norme dell'OMS.

- Numero adeguato di set di dispositivi di protezione individuale [4] per le persone considerate a rischio [5] in connessione a uno o più casi di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, conformemente alle norme dell'ECDC e dell'OMS.

- Numero adeguato di materiali di laboratorio, compresi materiali di campionamento, reagenti di laboratorio, attrezzature e materiali di consumo [6] al fine di garantire la capacità di diagnosi di laboratorio per uno o più casi di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

Componenti principali

- Appropriate infrastrutture di stoccaggio nell'Unione [7] e adeguati sistemi di monitoraggio della costituzione delle scorte.

- Procedure appropriate che garantiscano imballaggio, trasporto e consegna adeguati dei prodotti che rientrano tra le risorse, ove necessario.

- Personale adeguatamente formato per maneggiare e somministrare i prodotti che rientrano tra le risorse.

Mobilitazione - Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

[1] Secondo la definizione di cui alla decisione n. 1082/2013/UE.

[2] Possono rientrare tra le persone considerate a rischio: potenziali contatti ad alto rischio, personale di primo intervento, tecnici di laboratorio, operatori sanitari, membri della famiglia e altri gruppi vulnerabili definiti.

[3] Possono essere compresi, tra l'altro, i ventilatori per la terapia intensiva.

[4] Sono comprese le seguenti categorie: i) protezione per gli occhi; ii) protezione delle mani; iii) protezione delle vie respiratorie; iv) protezione del corpo; v) protezione dei piedi.

[5] Cfr. nota 2.

[6] Possono essere compresi, tra l'altro, reagenti per RT-PCR, come gli enzimi, reagenti per l'estrazione dell'RNA, macchinari per l'estrazione dell'RNA, macchinari per la PCR, reagenti quali primer, sonde e controlli positivi, materiali di consumo di laboratorio per la PCR (ad es. provette, piastre) e disinfettanti.

[7] Ai fini della logistica delle infrastrutture di stoccaggio, "nell'Unione" comprende i territori degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile.

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7. Decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare

Compiti - Decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove fondamentali o persone colpite, anche in caso di incidenti mortali, da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. 
Capacità

- Mezzi adeguati per la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali.

- Se la capacità copre la decontaminazione delle persone, mezzi adeguati per la decontaminazione di almeno 200 persone deambulanti all'ora e 20 persone non deambulanti all'ora, anche in caso di incidenti mortali.

- Capacità di decontaminare da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti (patogeni) e tossine biologici infettivi e radionuclidi.

- Capacità di installare strutture temporanee di decontaminazione entro un raggio sicuro, di monitorare l'area da decontaminare al fine di preservare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di valutare l'efficacia della decontaminazione.  

Componenti principali

- Attrezzatura, tecnologia e soluzioni adeguate per la decontaminazione da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti biologici (patogeni) o tossine e radionuclidi.

- Attrezzatura adeguata per monitorare l'andamento delle operazioni di decontaminazione.

- Attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove e capacità fondamentali.

- Se la capacità include la decontaminazione delle persone, attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di persone deambulanti e non deambulanti.

- Capacità e procedure adeguate per monitorare l'area di decontaminazione al fine di preservare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di verificare l'efficacia della decontaminazione.

- Adeguati dispositivi di protezione individuale per funzionare in condizioni di sicurezza in un ambiente contaminato per l'intero periodo di impiego.

- Un sistema di pompaggio e contenitori adeguati per prelevare l'acqua a livello locale.

- Un sistema e procedure di gestione dei rifiuti sicuri durante e dopo la decontaminazione, comprese soluzioni di contenimento per stoccare temporaneamente e in sicurezza i rifiuti contaminati, le pompe, i residui della combustione dei rifiuti, le acque contaminate e le attrezzature per il trattamento delle acque reflue. La gestione dei rifiuti pericolosi, comprese le acque contaminate e altri sottoprodotti, sarà effettuata in conformità della pertinente normativa dell'Unione o internazionale o della legislazione della nazione ospitante, se più rigorosa, e con l'assistenza della nazione ospitante. 

Autosufficienza

- Si applica l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2014/762/UE.

- Capacità di decontaminare il personale della capacità. 

Realizzazione 

- Disponibilità ad iniziare il lavoro entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

- Capacità di garantire lo svolgimento delle operazioni per almeno 14 giorni consecutivi.

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8. Costituzione di scorte di contromisure chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e/o dispositivi di protezione individuale per prestare assistenza in ambito CBRN

Compiti - Costituzione di scorte di contromisure CBRN, comprendenti, tra l'altro, dispositivi di protezione individuale, attrezzature, materiali di laboratorio ed elementi logistici, nonché integrazione e sostegno ad altri mezzi e risorse di rescEU, quali le capacità di decontaminazione, rilevamento, sorveglianza e monitoraggio in ambito CBRN ai fini della preparazione e della risposta in caso di evento CBRN, anche in risposta a minacce per la salute a carattere transfrontaliero [1].
Mezzi

- Materiali e sistemi [2] per effettuare la decontaminazione di persone, infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature sensibili e/o prove fondamentali, compresa una potenziale contaminazione da sostanze chimiche industriali tossiche, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti biologici (patogeni) o tossine e radionuclidi;

- materiali e dispositivi necessari per il rilevamento, il campionamento, l'identificazione, la sorveglianza e il monitoraggio al fine di garantire la sicurezza di un ambiente potenzialmente esposto ad agenti CBRN;

- materiali e sistemi necessari per contenere la contaminazione e per gestire i rifiuti e i sottoprodotti nocivi, anche per quanto riguarda le acque e gli indumenti contaminati;

- materiali e sistemi necessari per contenere e spegnere gli incendi in caso di evento CBRN;

- trattamenti medici di prima linea, vaccini [3], kit generici di diagnosi rapida e antidoti contro agenti CBRN (ad esempio atropina e compresse di iodio);

- attrezzature di supporto e materiali usa e getta, quali materiali di consumo, necessari per integrare la risposta CBRN, attrezzature per manutenzioni e servizio di guardia (ad esempio, materiale di riempimento per bottiglie ad aria), contenitori per materiali inquinati o contaminati da diversi agenti;

- elementi di supporto logistico CBRN quali, tra l'altro, tende, contenitori logistici, attrezzature per il trasporto delle vittime e tende di decontaminazione negli ospedali;

- dispositivi di protezione individuale [4] e relativi sistemi di rigenerazione o ricarica, se del caso, per le persone considerate a rischio [5] sia tra gli operatori di prima linea che nella popolazione;

- materiali di laboratorio, compresi materiali di campionamento, reagenti di laboratorio, attrezzature e materiali di consumo [6], al fine di garantire capacità di laboratorio per i rischi connessi ai CBRN;

- sacche recupero salme per persone decedute contaminate da sostanze CBRN;

- qualsiasi altro elemento necessario, in funzione del rischio individuato.

Componenti principali

- Appropriate infrastrutture di stoccaggio nell'Unione [7] e adeguati sistemi di monitoraggio della costituzione delle scorte;

- procedure appropriate che garantiscano imballaggio, trasporto e consegna adeguati dei prodotti che rientrano tra le risorse, ove necessario;

- personale adeguatamente formato per maneggiare i prodotti che rientrano tra le risorse;

- adeguato livello di conformità alle norme e ai modelli operativi internazionali, quali le norme dell'UE, dell'OMS o della NATO, compresa, se del caso, la pertinente legislazione dell'Unione.

Mobilitazione - Disponibilità alla partenza entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

[1] Secondo la definizione di cui alla decisione 1082/2013/UE.

[2] Quali i sistemi di rigenerazione e ricarica dei dispositivi di protezione individuale.

[3] I requisiti di qualità per i vaccini dovrebbero essere quelli di cui al punto 6.

[4] Sono comprese le seguenti categorie: i) protezione per gli occhi; ii) protezione delle mani; iii) protezione delle vie respiratorie; iv) protezione del corpo; v) protezione dei piedi, di taglie diverse.

[5] Cfr. la nota 2.

[6] Possono essere compresi, tra l'altro, reagenti per RT-PCR, come gli enzimi, reagenti per l'estrazione dell'RNA, tempo macchina per l'estrazione dell'RNA, tempo macchina per la PCR, reagenti quali primer, sonde e controlli positivi, materiali di consumo di laboratorio per la PCR (ad es. provette, piastre) e disinfettanti.

[7] Ai fini della logistica delle infrastrutture di stoccaggio, "nell'Unione" comprende i territori degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile.

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9. Capacità di accoglienza temporanea

Compiti

- Fornire accoglienza temporanea alle popolazioni colpite, che comprenda spazi per gli alloggi, i servizi igienico-sanitari, i servizi medici di base e le attività sociali;

- fornire personale addetto alla gestione, alla mobilitazione, al montaggio, alla messa in opera e alla manutenzione di unità di accoglienza, ove necessario. In caso di trasferimento ad autorità locali o organizzazioni internazionali, addestrarne il personale prima di cedere le capacità di accoglienza.

Risorse

- Capacità di accoglienza [1] composte da strutture in grado di accogliere - se usate simultaneamente - un minimo di 5 000 persone;

- le capacità devono constare di una riserva fisica e/o da una riserva virtuale di unità di accoglienza.

Componenti principali

- Unità di accoglienza dotate di riscaldamento (per le condizioni invernali), adeguati sistemi di aerazione (per le condizioni estive) e materiali di base come letti con sacchi a pelo e/o coperte;

- impianti igienico-sanitari;

- infermeria per i servizi medici di base;

- strutture polivalenti per la preparazione e il consumo di alimenti, la distribuzione di acqua potabile e le attività sociali;

- gruppi elettrogeni e generatori di illuminazione;

- kit igienici di base;

- appropriate infrastrutture di stoccaggio nell'Unione [2], logistica e adeguati sistemi di monitoraggio della costituzione delle scorte;

- opportuni accordi che garantiscano il trasporto e la consegna adeguati delle unità;

- personale adeguatamente formato e risorse per gestire, mobilitare, montare, mettere in opera e mantenere le strutture fisiche nell'area colpita.

Autosufficienza

- Le risorse devono garantire l'autosufficienza durante le prime 96 ore di mobilitazione;

- si applica l'articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE.

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza della riserva fisica entro massimo 24 ore dall'accettazione dell'offerta;

- la durata della missione e, se del caso, l'inizio del processo di trasferimento devono essere concordati con il paese colpito.

[1] Le capacità di accoglienza devono rispettare i requisiti minimi del capitolo Shelter and Settlement del manuale Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Occorre tenere conto delle esigenze delle persone vulnerabili.

[2] Ai fini della logistica delle infrastrutture di stoccaggio, «nell'Unione» comprende i territori degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile.

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10. Mezzi di trasporto e logistici 

Compiti

- Fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti e le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.

- Possono essere inclusi i compiti descritti alle sezioni 1, 2, 3 e 4. 

Mezzi

- Per gli aeromobili, capacità di trasportare almeno 35 persone o almeno 7 tonnellate di materiale, o loro combinazione.

- Capacità operativa diurna e notturna.

- Capacità di garantire le pertinenti funzioni di supporto logistico (per esempio carico e scarico di materiale).

- Capacità di intervenire, se necessario, in situazioni operativamente impegnative [1].

- Capacità di effettuare, se necessario, il trasporto e la gestione logistica di merci speciali [2] in conformità delle pertinenti norme internazionali. 

Componenti principali

- Equipaggio adeguato ai compiti eseguiti e alla durata delle operazioni.

- Personale tecnico adeguatamente attrezzato e formato per eseguire i diversi compiti sopra definiti.

- Apparecchiature di comunicazione adeguate (per esempio apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra per i mezzi aerei).

- Modulo integrato per le operazioni logistiche, per esempio le operazioni di carico e scarico.

Autosufficienza

- Stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del mezzo.

- Apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto. 

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

- Per gli aeromobili, autonomia di volo di almeno 2 000 miglia nautiche (3 700 km) con carico utile di 5 tonnellate.

[1] Per i mezzi aerei, tali situazioni potrebbero comprendere situazioni in cui mancano le piste di decollo e atterraggio, oppure sono corte o danneggiate.

[2] Per esempio merci pericolose, forniture mediche, logistica della catena del freddo per il trasporto dei vaccini ecc.

 

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11. Mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi importanti 

Compiti - Rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi importanti [1], sul campo e a distanza. 
Risorse

- Capacità di fornire sostegno operativo per la risposta alle emergenze [2] mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo.

- Capacità di sostenere le attività di ricerca mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo.

- Capacità di fornire sostegno operativo per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo. Ciò comprende la capacità di assistere le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo richiedente [3] nella raccolta e conservazione di prove forensi per preservare la catena di custodia e proteggere le informazioni classificate.

- Capacità di fornire sostegno nelle operazioni di sorveglianza per eventi importanti mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo.

- Capacità di fornire sostegno a distanza (non sul campo) nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e di far fronte ai problemi di sicurezza associati a tali attività.

- Capacità di prepararsi e far fronte alle sfide operative per svolgere attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nello Stato membro o nel paese terzo richiedente, tenendo conto delle valutazioni, dei piani, delle procedure e dei protocolli relativi a rischi e minacce dello Stato membro o paese terzo richiedente.

- Capacità di operare sotto la direzione dello Stato membro richiedente, come specificato all'articolo 12, paragrafi 6 e 7, della decisione n. 1313/2013/UE, e fornire capacità di collegamento e coordinamento operativo efficaci con le autorità competenti dello Stato membro richiedente [4]. 

Componenti principali

- Gruppo di esperti in grado di valutare e pianificare le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle minacce effettuate dallo Stato membro o paese terzo. 

- Gruppo di esperti pronto a essere mobilitato e in grado di svolgere attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per attività di sorveglianza.

- Apparecchiature e strumenti di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN pronti a essere mobilitati, e apparecchiature, strumenti, risorse, veicoli, materiali di consumo, tecnologie sicure di comunicazione, informazione e scambio di dati e piccoli laboratori da campo [5] ritenuti necessari per la funzionalità dei mezzi.

- Apparecchiature, strumenti, risorse e materiali di consumo pronti a essere mobilitati, nonché un adeguato sistema di gestione, per il trattamento dei rifiuti contaminati derivanti dalle attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio.

- Capacità operativa di sostegno a distanza per la valutazione tecnica e operativa, specialmente per quanto riguarda l'identificazione, il campionamento e la sicurezza.

- Apparecchiature, procedure, strumenti, risorse e materiali di consumo adeguati a garantire la sicurezza del personale che opera in ambienti pericolosi, per esempio rilevatori, dispositivi di protezione individuale o componenti di decontaminazione adeguati, conformi ai requisiti giuridici vigenti e alle norme internazionali applicabili. 

Autosufficienza - Si applica l'articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE. 
Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza dei componenti da mobilitare e disponibilità a fornire sostegno a distanza per le valutazioni tecniche entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

- Capacità di garantire lo svolgimento delle operazioni per almeno 14 giorni consecutivi.

- I mezzi possono essere preposizionati qualora gli Stati membri sollecitino assistenza a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e in base a valutazioni nazionali delle minacce che indichino una situazione eccezionale di maggiore rischio.

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12. Risorse per laboratori mobili

Compiti - Fornire un laboratorio mobile modulare, flessibile e adattabile in grado di rilevare, analizzare o verificare agenti patogeni o sostanze CBRN.
Risorse

- Capacità di gestire le attività di laboratorio.

- Capacità di effettuare test e analisi nel rispetto delle vigenti norme internazionali, orientamenti e migliori pratiche applicabili.

- Capacità di manipolare agenti patogeni o sostanze CBRN appartenenti a diversi gruppi di rischio e di conservare, trasmettere e gestire in modo sicuro i relativi dati e risultati delle analisi.

- Capacità di fornire assistenza nelle indagini sulla salute pubblica, comunicare i risultati e svolgere verifiche preservando nel contempo la catena di custodia e proteggendo le informazioni classificate.

Componenti principali

Esperti

- Personale adeguatamente formato e attrezzato per svolgere i diversi compiti indicati nell'apposita riga. 

Logistica

- Predisposizione di procedure operative adeguate.

- Conoscenza delle norme doganali e dei requisiti specifici per il trasferimento oltrefrontiera di attrezzature mobili di laboratorio, reagenti e relativo personale.

Gestione delle informazioni

- Sistema di comunicazione con reti informatiche (LAN) protette e non protette per garantire la connessione a Internet e la gestione e lo scambio di dati, anche nelle zone remote.

- Sistema di gestione delle informazioni di laboratorio.

Apparecchiature

- Apparecchiature e materiali di consumo adeguati necessari per svolgere i compiti e le funzioni essenziali.

- Adeguati sistemi, strumenti e risorse di supporto per svolgere i compiti e le funzioni essenziali.

Sicurezza

- Apparecchiature, procedure, strumenti, risorse e materiali di consumo adeguati, compresi adeguati sistemi di gestione dei rifiuti, per garantire, nel contesto di operazioni con sostanze CBRN o agenti patogeni pericolosi, la sicurezza del personale, della popolazione circostante e dell'ambiente nel rispetto dei requisiti giuridici vigenti e delle norme internazionali applicabili.

Autosufficienza

- Le risorse dovrebbero garantire l'autosufficienza per almeno 14 giorni.

- Si applica l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2014/762/UE.

Mobilitazione - Disponibilità alla partenza entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

[1] Qualsiasi evento che in base alle valutazioni nazionali delle minacce potrebbe richiedere attività di sorveglianza CBRN (per esempio grandi raduni pubblici, manifestazioni sportive, riunioni tra capi di Stato, concerti, esposizioni universali).

[2] Qualsiasi tipo di emergenza naturale o provocata dall'uomo che coinvolga materiali pericolosi o sostanze CBRN. Alcuni esempi sono le emergenze derivanti da calamità naturali, da attività industriali, di trasporto o di ricerca, da atti criminali o intenzionali non autorizzati, da attentati terroristici o conflitti armati o da incidenti che coinvolgono satelliti e da detriti spaziali.

[3] A norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, se una catastrofe che si verifica al di fuori dell'Unione rischia di colpire significativamente uno o più Stati membri o i loro cittadini, le risorse di rescEU possono essere mobilitate.

[4] Per esempio le autorità di protezione civile, le autorità di contrasto, i servizi di informazione, le autorità incaricate della bonifica di ordigni esplosivi o di fornire assistenza tecnica.

[5] Per esempio per fornire assistenza nell'analisi iniziale dei campioni.

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13. Mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza

Compiti

Fornire energia di riserva di emergenza.

Fornire personale per gestire, montare/smontare, installare/disinstallare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza, quando necessario. In caso di trasferimento ad autorità locali o organizzazioni internazionali, addestrarne il personale prima della partenza degli addetti ai mezzi.

Mezzi Unità di alimentazione di emergenza per la produzione e/o la fornitura emergenziali di energia in loco, se necessario in combinazione con altri sistemi quali batterie o sistemi di pannelli solari in grado di fornire energia per almeno un mese.
Componenti principali

Gruppi elettrogeni di varie dimensioni per consentire flessibilità e scalabilità.

Adeguati sistemi di connettività, sincronizzazione, monitoraggio e trasmissione di potenza per consentire la connessione dei mezzi agli impianti interessati e il controllo della messa in parallelo delle unità.

Numero adeguato di pezzi di ricambio e altri materiali di consumo per il funzionamento dei mezzi, quali batterie, apparecchiature di recupero di energia, apparecchiature di connettività e sincronizzazione, combustibili, altri tipi di apparecchiature e servizi correlati.

Procedure adeguate per garantire l'approvvigionamento di emergenza di combustibile per il funzionamento dei mezzi.

Procedure adeguate per trasportare, gestire, montare/smontare, installare/disinstallare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

Generatori di illuminazione per l'illuminazione di emergenza della zona interessata e sistemi antifulmine.

Impianti di stoccaggio adeguati.

Personale dotato di formazione adeguata e risorse per gestire, montare, installare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

Autosufficienza Si applica l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della decisione di esecuzione 2014/762/UE [1].
Mobilitazione Disponibilità per la partenza della squadra tecnica e dei componenti mobilitabili al massimo 12 ore dopo l'accettazione dell'offerta.
[1] L'autosufficienza deve essere garantita almeno durante le prime 96 ore di impiego, anche attraverso strutture e apparecchiature adeguate per lo stoccaggio del combustibile in loco.

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