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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 19 dicembre 2019

G.U.R.S. 24 gennaio 2020, n. 4

Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.";

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

Visto l'art. 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 "Recepimento di norme in materia di trasporto";

Visto il D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004 dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, relativo a "Modalità e requisiti per il rilascio per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente";

Visto il regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che ha stabilito norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ed ha abrogato la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291/11 del 25 novembre 2011, recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del citato regolamento CE n. 1071/2009";

Viste le disposizioni della Conferenza unificata, contenute nel provvedimento n. 95 del 25 luglio 2012, avente per oggetto "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri e sulle modalità applicative del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone";

Visto il D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018, relativo a "Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente";

Vista la recente pronuncia della Corte Costituzionale 11 gennaio 2019, n. 5 in materia di sicurezza stradale e tutela della concorrenza nell'attività di noleggio di autobus con conducente;

Tenuto conto dell'esigenza di tutelare la libertà di iniziativa economica e la concorrenza nel mercato nell'esercizio della suddetta attività;

Vista la nota n. 53666 del 29 ottobre 2019 inviata alle Associazioni nazionali di categoria delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente ad all'Associazione nazionale comuni italiani - A.N.C.I. Sicilia, al fine di consentire a queste ultime di sottoporre eventuali osservazioni e considerato che alla stessa non è stato dato alcun riscontro;

Visto il parere della Giunta Regionale reso nella seduta del 28 novembre 2019, con deliberazione n. 433;

Considerato che, alla luce delle intervenute norme e disposizioni in materia di autotrasporto, si ritiene necessario un riassetto in materia di noleggio autobus con conducente;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Il presente decreto, in applicazione dell'art. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, stabilisce:

a) le modalità ed i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio autobus con conducente, quale titolo per l'accesso al mercato;

b) la gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, definito "Registro", già istituito ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004;

c) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico dei requisiti;

d) l'importo da corrispondere alla Regione siciliana, per l'iscrizione al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, nonché il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;

e) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 2

Competenze del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, attraverso i Servizi provinciali della motorizzazione civile competenti territorialmente, provvede a:

a) autorizzare le imprese, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto, a svolgere l'attività di noleggio autobus con conducente;

b) rilasciare i nulla osta all'immatricolazione degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente nel numero massimo previsto dai requisiti di cui al presente decreto;

c) iscrivere nel Registro le imprese autorizzate ed i relativi autobus immatricolati;

d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

e) accertare, con cadenza annuale, la permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus con conducente.

Art. 3

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

l rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) al possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/2009, in uno degli "stati di autorizzazione" previsti dalla circolare del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo n. 9755 del 10 aprile 2013, che consentono l'acquisizione di un titolo legale per l'accesso al mercato;

b) all'ubicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale presso un comune della Regione siciliana;

c) di non essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

d) di non essere in possesso di licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate dai comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218;

e) alla dotazione di un parco autobus con caratteristiche tecniche idonee, secondo le norme vigenti, per l'uso di noleggio con conducente. Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria (leasing) o in vendita con patto di riservato dominio, che non siano stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;

f) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

g) il possesso di certificazione ISO 9001 rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 765/2008, denominato "ACCREDIA", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

L'autorizzazione per l'attività di noleggio autobus con conducente non può essere rilasciata:

a) alle cooperative sociali di tipo A di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali." e alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni;

b) alle imprese che siano iscritte presso altri registri regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

c) alle imprese che siano in possesso di licenze di noleggio mediante autobus, rilasciate da comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 4

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, presenta al Servizio della motorizzazione civile della provincia presso cui ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale;

b) dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la disponibilità degli autobus da immatricolare come risulta definita dall'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e che gli stessi non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull'elenco degli autobus da immatricolare (o reimmatricolare) ad uso noleggio con conducente indicando, per ogni autobus, il numero di telaio e di targa (ove esistente), la fabbrica ed il tipo, la classe europea di appartenenza dal punto di vista ambientale, corredata della documentazione tecnica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè dalle relative disposizioni applicative emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta documentazione può essere costituita da: il certificato di conformità, il certificato di approvazione, la scheda tecnica di omologazione o la carta di circolazione;

d) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'esistenza della sede legale o della principale organizzazione aziendale dell'impresa nel territorio della Regione siciliana con l'indicazione degli esatti recapiti;

e) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il mancato possesso di autorizzazioni o di altri titoli abilitanti all'esercizio di noleggio autobus con conducente, rilasciate da enti diversi dalla Regione siciliana;

f) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso da parte dell'impresa della certificazione di qualità ISO 9001, ovvero l'adozione di un piano per la qualità in attesa di ottenere la suddetta certificazione. In quest'ultimo caso l'impresa dovrà produrre la suddetta certificazione entro e non oltre due anni dalla data di iscrizione nel Registro, pena la revoca dell'autorizzazione.

La certificazione ISO 9001 dovrà essere rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 765/2008, denominato "ACCREDIA", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

Il Servizio provinciale della motorizzazione presso il quale è stata presentata l'istanza, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente nonché i nulla osta per l'immatricolazione degli autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa, entro i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e dal decreto presidenziale 3 febbraio 2012, n. 15 e s.m.i.

L'impresa è autorizzata all'esercizio del noleggio autobus con conducente per il numero di autobus richiesti al momento dell'istanza. L'ampliamento del parco autobus adibiti all'esercizio del noleggio con conducente può effettuarsi previa richiesta e verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente decreto e del regolamento CE n. 1071/2009.

Gli autobus da adibire all'esercizio del noleggio con conducente dovranno essere muniti di fregi aziendali riportati sulle fiancate laterali.

Il rilascio dell'autorizzazione implica l'iscrizione dell'impresa al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, pertanto si intenderà iscritta al Registro ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.

Successivamente all'avvenuta immatricolazione di ciascun autobus adibito all'esercizio del noleggio con conducente verrà rilasciato il contrassegno in vetrofania contenente il logo della Regione siciliana, la dicitura "Noleggio autobus con conducente", il numero progressivo dell'autorizzazione e la targa dell'autobus, realizzato con le modalità e secondo lo schema e le dimensioni che saranno regolamentate con successiva circolare dirigenziale.

Il contrassegno è apposto sul vetro parabrezza, nella parte anteriore dell'autobus in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio autobus con conducente è conservata copia conforme dell'autorizzazione.

Art. 6

Gestione del Registro. Importo dovuto per l'iscrizione e contributo annuale

Il Registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente istituito con il D.A. n. 152/Gab del 14 ottobre 2004, è suddiviso in sezioni territoriali attualmente corrispondenti a quelli delle ex province regionali, suscettibili di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti provvede:

a) all'iscrizione delle imprese autorizzate ai sensi del presente decreto e dei relativi autobus in dotazione destinati al servizio di noleggio con conducente;

b) alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro, nonchè alla definizione delle caratteristiche e delle procedure per l'implementazione del registro telematico.

Le variazioni ai dati contenuti nel Registro sono eseguite d'ufficio a seguito di comunicazioni dell'impresa interessata. Al fine di consentire l'aggiornamento del Registro, l'impresa deve comunicare al Servizio motorizzazione civile competente, entro trenta giorni dall'evento, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione, ivi incluse le variazioni riguardanti il parco veicolare.

Il Servizio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, provvede alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del registro:

- su richiesta dell'impresa;

- nel caso di cessazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

- nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;

- nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 10, l'impresa cancellata dal registro può ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

E' consentito, secondo le vigenti norme civilistiche, il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione d'azienda o ramo d'azienda con conseguente possibilità di trasferimento del titolo dal cedente al cessionario, purchè quest'ultimo dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, e nel caso non fosse già iscritto al Registro, può richiedere l'iscrizione ed essere autorizzato in virtù del titolo acquisito.

Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, regolamento CE n. 1071/2009, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o sulla trasformazione della comunione ereditaria dell'azienda in società, l'autorizzazione è revocata.

L'impresa risultante da una trasformazione, prevista dagli artt. 2498 e ss. del codice civile, di società già iscritta nel Registro può subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e mantenere lo stesso numero di iscrizione, purché dimostri di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

L'impresa risultante dalla fusione o dalla scissione di società già iscritte al Registro può chiedere l'iscrizione dimostrando di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

Per l'iscrizione al Registro e per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti alla Regione siciliana - Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti:

a) un importo fisso di € 1.500,00 per impresa;

b) un importo per ogni autobus da iscrivere, da calcolare a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Per il mantenimento dell'iscrizione al Registro è dovuto alla Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - un contributo annuale di € 500 da corrispondere da ciascuna impresa iscritta, all'atto della presentazione di apposita istanza per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, nella quale è inclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3.

Tutti gli importi di cui al presente articolo dovranno essere versati nel capitolo 1995, capo 18, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 7

Accertamento periodico della permanenza dei requisiti, rinnovo annuale

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di comunicare al Servizio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, entro 30 giorni dall'evento, ogni variazione relativa ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente elencati al precedente art. 3, ed ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione, pena la comminatoria della sanzione di cui all'art. 9, comma 4, da parte dei predetti Servizi della motorizzazione civile.

L'autorizzazione è soggetta al rinnovo annuale, subordinato al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3 e che deve essere effettuato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, le imprese devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza allegando la dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente al mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, nonchè l'attestazione del versamento relativo al contributo annuale di cui all'articolo 6.

Nel caso in cui un'impresa non ottemperi a quanto previsto per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, può essere assegnato un termine non superiore ad un mese per la regolarizzazione, in caso di ulteriore inadempienza procede alla revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni.

E' fatta salva la facoltà dei Servizi della motorizzazione civile competenti di richiedere ogni integrazione e documentazione consentita dalla legge, al fine della verifica della permanenza dei suddetti requisiti.

Se a seguito di opportune verifiche viene rilevato che uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, può essere assegnato all'impresa un termine non superiore a 3 mesi per la reintegrazione degli stessi.

Nel caso in cui i requisiti non siano stati tutti reintegrati entro i termini stabiliti, il Servizio motorizzazione civile competente procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che non disponga più di autobus adibiti per il servizio di noleggio con conducente può richiedere la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi a partire dalla data di alienazione dell'ultimo autobus disponibile. Nel caso in cui l'impresa non provveda entro il suddetto termine a dotarsi di almeno un autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, il Dipartimento procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che richiede la sospensione temporanea deve corrispondere alla Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - un contributo per il mantenimento dell'iscrizione al Registro € 200,00 sul capitolo 1995, capo 18, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Divieti e prescrizioni

1. Alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5 è atto divieto di:

a) essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) possedere licenze di noleggio mediante autobus rilasciate dai comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218;

c) effettuare servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e pertanto inseriti nel Registro.

2. Le imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5 sono tenute a:

a) svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza da intendersi come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) rispettare le prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come il complesso delle norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'attività di noleggio di autobus con conducente;

c) ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 3, 5 e 7 del presente decreto.

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Le imprese iscritte al Registro sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Costituiscono infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lett a), del decreto dell'11 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le violazioni degli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 174, 179, 186, 186bis, 187, del decreto legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada).

3. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come il complesso delle norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'attività di noleggio di autobus con conducente, che in particolare si concretizza con l'effettuazione di servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e/o con l'effettuazione di servizi di noleggio con conducente, senza che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, costituisce violazione dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada).

L'Autorità che procede all'applicazione delle suddette sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è tenuta a segnalare tali violazioni anche al Servizio provinciale della motorizzazione civile competente territorialmente per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini dell'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti amministrativi previsti al successivo articolo.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente, si concretizza nella mancata tenuta a bordo dell'autobus in servizio di noleggio con conducente, della copia autentica dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 5, e/o nella mancata esposizione del contrassegno in vetrofania di cui all'art. 5, nonché nell'omessa o tardiva comunicazione di ogni variazione relativa ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ed ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate nella misura di € 500,00 ciascuna ed i relativi proventi vanno versati sul capitolo 1996, capo 18, del bilancio della Regione siciliana "Sanzioni amministrative irrogate alle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'articolo 71 legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".

L'Autorità che procede all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è tenuta a segnalare tali violazioni al Servizio provinciale della motorizzazione civile competente territorialmente per il rilascio dell'autorizzazione, al fine dell'adozione degli ulteriori provvedimenti amministrativi previsti al successivo articolo, previa la verifica dell'avvenuto versamento dei proventi sul capitolo 1996, capo 18, del bilancio.

Per le sanzioni di cui al presente comma, il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori che hanno provveduto all'elevazione delle sopracitate sanzioni, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Art. 10

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto dell'11 marzo 2004, sono stabiliti i seguenti casi in cui la Regione siciliana procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, attraverso i Servizi provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio, procede alla sospensione quando un'impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 9, comma 2 e comma 3, del presente decreto e l'infrazione prevista dall'articolo 6 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai seguenti parametri:

a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni;

c) se l'impresa ha la disponibilità di oltre dieci autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità per ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio.

Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi è determinata nella misura di venti giorni;

d) la sospensione è determinata nella misura di trenta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, attraverso i Servizi provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio procede alla sospensione quando un'impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 9, comma 4, del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus cinque autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni;

c) se l'impresa ha la disponibilità di oltre dieci autobus cinque autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità per ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata;

d) la sospensione è determinata nella misura di venti giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione, in cui l'impresa non può effettuare alcun servizio, decorre dal quinto giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso.

3. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, attraverso i Servizi provinciali della motorizzazione civile in quanto suoi uffici periferici procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente:

a) in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/2009, e cancellazione dal Registro elettronico nazionale (R.E.N.);

b) nei casi previsti dagli articoli 4, 6 e 7;

c) nei casi di inosservanza anche di uno dei divieti previsti dall'articolo 8, lettera a) e lettera b);

d) quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

L'impresa che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dal Registro può richiederne una nuova al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.

Art. 11

Disposizioni transitorie

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Sono fatte salve le iscrizioni al Registro regionale e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.A. n. 22/Gab del 26 settembre 2018.

I rinnovi delle autorizzazioni e le modifiche di esercizio sono disciplinati dal presente provvedimento.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito on line, lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 19 dicembre 2019.

FALCONE